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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 17665/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 2992/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe dedu- cendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al mancato accogli- mento del motivo con cui chiedeva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del per- ché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incrimi- natrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), sia con riferimento al rilevante quantitativo e alla qualità dello stupefacente, rin- venuto nella disponibilità del prevenuto, congiuntamente al materiale necessario per la suddivisione in dosi ed il confezionamento (ritagli di cellophane, forbicine di metallo, bilancino di precisione), nonché all'esito del servizio di discreta osserva- zione disposto dalla P.G. che consentiva di rilevare presso l'abitazione dell'impu- tato un via vai di persone e di accertare l'acquisto di stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA]..

3. La sentenza impugnata, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così le recenti Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez.

Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, N. 2992/2022 R.G.

Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'at- tenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quan- titativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf.

Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il C hsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Don ella rrant,i DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 2992/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe dedu- cendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al mancato accogli- mento del motivo con cui chiedeva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del per- ché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incrimi- natrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), sia con riferimento al rilevante quantitativo e alla qualità dello stupefacente, rin- venuto nella disponibilità del prevenuto, congiuntamente al materiale necessario per la suddivisione in dosi ed il confezionamento (ritagli di cellophane, forbicine di metallo, bilancino di precisione), nonché all'esito del servizio di discreta osserva- zione disposto dalla P.G. che consentiva di rilevare presso l'abitazione dell'impu- tato un via vai di persone e di accertare l'acquisto di stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA].. 3. La sentenza impugnata, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così le recenti Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, N. 2992/2022 R.G. Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'at- tenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quan- titativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il C hsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Don ella rrant,i DEPOSIT
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