CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18508/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL]); RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (già “[OSCURATO:SOCIETA].”), con sede in Roma, in persona dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dalla Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Bergamo, in persona dell’amministratore unico pro tempore , in qualità di incorporante la “ [OSCURATO:SOCIETA] .” , rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL].- com), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il4 aprile 2019, n. 1539/26/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 4 maggio 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 4 aprile 2019, n. 1539/26/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione n. 20121T014829000 del 18 settembre 2014, notificato il 25 settembre 2014 alla “ [OSCURATO:SOCIETA] .” (poi, incorporata dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”) ed il 26 settembre 2014 alla “[OSCURATO:SOCIETA].” (ora “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”), per la maggiore imposta di registro nella misura di € 556.603,00 (con i relativi accessori) sulla cessione , con rogito notarile del 2 3 ottobre 2012,dalla “ [OSCURATO:SOCIETA] .” alla “ [OSCURATO:SOCIETA] .” di ramo aziendale in [OSCURATO:PERSONA] (MI), avente ad oggetto la generazione di energia elettrica e calore, per il prezzo complessivo di € 3.000.000,00, di cui € 280.000,00 per beni immobili ed € 2.720.000,00 per beni mobili, rettificandosi –all’esito di verifica della Guardia di Finanza presso la sede della “[OSCURATO:SOCIETA].”, conclusasi con la redazione di processo verbale di contestazione del 29 luglio 2014, n. 72, dal quale si evinceva che, con rogito notarile del 28 novembre 2011,la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” era stata incorporata dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” e che quest’ultima, con rogito notarile del 23 ottobre 2012, aveva ceduto alla “ [OSCURATO:SOCIETA] .” il ramo aziendale relativo alla generazione di energia elettrica e calore per il prezzo complessivo di € 3.000.000,00, senza indicazione dell’avviamento – il valore da € 3.000.000,00 ad € 21.553.443,00 con la determinazione dell’avviamento nella misura di € 18.553.443,00, secondo il criterio della media dei ricavi nel triennio antecedente ex art. 2, comma 4, del d.P.R. 31 luglio 1996, n. 440, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “ [OSCURATO:SOCIETA] .” e della “[OSCURATO:SOCIETA] .” avv erso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo il 30 settembre 2015, n. 668/01/2015, con condanna alla rifusionedelle spese giudiziali. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato l a decisione di primo grado– che aveva accolto , dopo la riunione, i ricorsioriginari delle contribuent i - sul presupposto che l’atto impositivo fosse affetto da nullità per violazione dell’art. 12, comma 7, della legge 20 luglio 2000, n. 212(nel testo vigente ratione temporis), non essendo stato rispettato per la relativa emanazione il termine di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di contestazione. 3. La “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ” e la “ [OSCURATO:SOCIETA]. ” hanno resistito con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e 51, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo coma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’inosservanza del termine di sessanta giorni per la comunicazione di «osservazioni e richieste» non inficiasse la validità dell’atto impositivo. A suo dire, la sentenza impugnata «non fa buon governo della disciplina del contraddittorio preventivo sotto un duplice profilo: -da un lato, non considera che l’imposta di registro non è un tributo“armonizzato” e dunque non sottoposto – in mancanza di una esplicita disposizione di legge - alla generalizzata applicazione del principio delcontraddittorio; - dall’altro, omette di soffermarsi sul fatto che la verifica, essendo stata compiuta a tavolino, comunque, non avrebbe comportato l’obbligo del contraddittoriopreventivo». 2. Preliminarmente, il collegio rileva che le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite (con ordinanza interlocutoria exart. 374, secondo comma, cod. proc. civ.: Cass., Sez. Trib., 22 marzo 2024, n. 7829) della trattazione di questione involgente i limiti operativi dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212(con auspicabile e verosimile estensione, per la prossimità del tema, anche all’area dei “tributi non armonizzati”); 3. Ne consegue l’imprescindibilità, per la inevitabile incidenza sullo scrutinio del suddetto motivo, di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della prossima decisione sull a question e attinente al contraddittorio preventivo nel procedimento tributario. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione specificata in motivazione. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 maggio 2025. ILPRESIDENTE Dott.[OSCURATO:PERSONA]