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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 32067/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11007/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- avverso l’ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 7024/2023,depositata il 09/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - le questioni dibattute dalle parti, anche in ordine alla eventuale natura revocatoria del vizio denunciato, rendono opportuna la rimessione della causa in pubblica udienza.

P.Q.M. rimette la causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11007/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- avverso l’ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 7024/2023,depositata il 09/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - le questioni dibattute dalle parti, anche in ordine alla eventuale natura revocatoria del vizio denunciato, rendono opportuna la rimessione della causa in pubblica udienza. P.Q.M. rimette la causa in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di C
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