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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03355/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5822/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legepresso la CANCELLERIA della Suprema Corte di Cassazionepresso e rappresenta e dife sa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 5554/2018 depositata il07/08/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. la [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 5554/18/18, depositata il 7 agosto 2018 e non notificata, pronunziando sugli appelli, riuniti , proposti dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e dall’ Agenzia delle Entrate,il primo avverso la sentenza n. 1778/02/16 della [OSCURATO:PERSONA] di Latina – che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società suindicata, rideterminando il valore del bene compravenduto, in favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], sito in Latina, via Duca del Mare, 59 oggetto d i imposta di registro in euro 207.000,00 - ed il secondo contro la sentenza n. 1308/04/16 della [OSCURATO:PERSONA] di Latina – che aveva accolto il ricorso della contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di liquidazione di imposta di registro riguardante il predetto bene - rigettava l’appello avanzato dall’ Agenzia delle Entrate , non adottando alcuna statuizione relativamente all’ appello della società [OSCURATO:SOCIETA];

2. contro detta pronunzia propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, l’ufficio;

3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso;

4. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA]

1. l’Agenzia delle entrate denuncia,ex art. 360, primo comma, n. 4 cod.p roc. c iv, la violazione dell’ art. 112 cod. proc. civ. in quanto i giudici di appello avevano omesso di pronunci arsi sul ricorso in appello relativo al giudizio R.G.n. 5128/2017, riunito al giudizio R.G. 2372/2017, promosso da Unipol A ssicurazioni S.p.A. nei confronti dell’ A genzia delle entrate ed avente ad oggetto la sentenza n. 1778/02/16 della Commissione Tributaria diLatina;

2. ad avviso di parte ricorrente la denunciata omissione, oltre a determinare un vulnus alle norme processuali richiamate , comporterebbeun potenziale contrasto tra giudicati da scongiurare in quanto con riferimento alla medesima compravendita ed agli stessi contribuenti, vi sarebbeuna prima sentenza, vale a dire quella della [OSCURATO:PERSONA] di Primo grado n. 1308/04/16, confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] la pronuncia qui impugnata, con la quale è stato annullato tout court l’att o impositivo e confermato il valore dichiarato in contratto (€ 130.000,00) ed , al contempo, vi sarebbe una seconda sentenza, ossia la n. 1778/02/16, rispetto alla quale la [OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciata, che ha sancito che il valore del cespite è di € 207.000,00, con conseguente necessità di rideterminare la somma dovuta a titolo d’imposta;

3. il ricorso è inammissibile;

4. va premesso che, in tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod.proc. c iv . postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento) (Sez. 1- , Sentenza n. 38054 del 29/12/2022, Rv. 666530 - 01) ;

4.1. orbene posto che l'interessead impugnare sussiste , quindi, solo in presenza della soccombenza, intesa come situazione di fatto nella quale la sentenza di primo grado abbia tolto o negato alla parte un bene della vita accordandolo all'avversario ed abbia, quindi , concretamente determinato per la stessa una condizione di sfavore, avantaggio della controparte , nel caso in esame non appare certamente configurabile una “soccombenza” dell’Agenzia delle entrate in ragione di una omessa pronunzia relativamente all’appello proposto da un’altra parte contribuente nei confronti dell’ufficio;

4.2. non può, del resto, revocarsi in dubbio che il paventato contrasto di giudicati non vale, di per sé,a configurare ed integrare un “interesse giuridicamente rilevante”dell’ufficio ad impugnare;

5. stante la insussistenza di un interesse ad impugnare, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

5.1. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’ ufficio ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte controricorrente, liquidandole nella misura di euro 7.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti; Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 7 Dicembre 2023 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5822/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legepresso la CANCELLERIA della Suprema Corte di Cassazionepresso e rappresenta e dife sa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 5554/2018 depositata il07/08/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 5554/18/18, depositata il 7 agosto 2018 e non notificata, pronunziando sugli appelli, riuniti , proposti dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e dall’ Agenzia delle Entrate,il primo avverso la sentenza n. 1778/02/16 della [OSCURATO:PERSONA] di Latina – che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società suindicata, rideterminando il valore del bene compravenduto, in favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], sito in Latina, via Duca del Mare, 59 oggetto d i imposta di registro in euro 207.000,00 - ed il secondo contro la sentenza n. 1308/04/16 della [OSCURATO:PERSONA] di Latina – che aveva accolto il ricorso della contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di liquidazione di imposta di registro riguardante il predetto bene - rigettava l’appello avanzato dall’ Agenzia delle Entrate , non adottando alcuna statuizione relativamente all’ appello della società [OSCURATO:SOCIETA]; 2. contro detta pronunzia propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, l’ufficio; 3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; 4. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’Agenzia delle entrate denuncia,ex art. 360, primo comma, n. 4 cod.p roc. c iv, la violazione dell’ art. 112 cod. proc. civ. in quanto i giudici di appello avevano omesso di pronunci arsi sul ricorso in appello relativo al giudizio R.G.n. 5128/2017, riunito al giudizio R.G. 2372/2017, promosso da Unipol A ssicurazioni S.p.A. nei confronti dell’ A genzia delle entrate ed avente ad oggetto la sentenza n. 1778/02/16 della Commissione Tributaria diLatina; 2. ad avviso di parte ricorrente la denunciata omissione, oltre a determinare un vulnus alle norme processuali richiamate , comporterebbeun potenziale contrasto tra giudicati da scongiurare in quanto con riferimento alla medesima compravendita ed agli stessi contribuenti, vi sarebbeuna prima sentenza, vale a dire quella della [OSCURATO:PERSONA] di Primo grado n. 1308/04/16, confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] la pronuncia qui impugnata, con la quale è stato annullato tout court l’att o impositivo e confermato il valore dichiarato in contratto (€ 130.000,00) ed , al contempo, vi sarebbe una seconda sentenza, ossia la n. 1778/02/16, rispetto alla quale la [OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciata, che ha sancito che il valore del cespite è di € 207.000,00, con conseguente necessità di rideterminare la somma dovuta a titolo d’imposta; 3. il ricorso è inammissibile; 4. va premesso che, in tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod.proc. c iv . postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento) (Sez. 1- , Sentenza n. 38054 del 29/12/2022, Rv. 666530 - 01) ; 4.1. orbene posto che l'interessead impugnare sussiste , quindi, solo in presenza della soccombenza, intesa come situazione di fatto nella quale la sentenza di primo grado abbia tolto o negato alla parte un bene della vita accordandolo all'avversario ed abbia, quindi , concretamente determinato per la stessa una condizione di sfavore, avantaggio della controparte , nel caso in esame non appare certamente configurabile una “soccombenza” dell’Agenzia delle entrate in ragione di una omessa pronunzia relativamente all’appello proposto da un’altra parte contribuente nei confronti dell’ufficio; 4.2. non può, del resto, revocarsi in dubbio che il paventato contrasto di giudicati non vale, di per sé,a configurare ed integrare un “interesse giuridicamente rilevante”dell’ufficio ad impugnare; 5. stante la insussistenza di un interesse ad impugnare, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 5.1. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’ ufficio ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte controricorrente, liquidandole nella misura di euro 7.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti; Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 7 Dicembre 2023 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA])
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