Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 maggio 2021

Cassazione n. 30918/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUELA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se,Atite le conclusioni del PG C.Q)-t e-N C-Ct ;42...CAZ luf -4-- [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con decreto emesso in data 5 maggio 2021 la Corte di Appello di L'Aquila ha respinto la domanda di revocazione (art. 28 d.lgs. n.159 del 2011) della misura di prevenzione (personale e patrimoniale, essendo stata disposta la confisca di un immobile) emessa dal Tribunale di Pesaro in data 6 aprile 2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. La domanda di rivalutazione dei presupposti delle misure è correlata al noto decisum della Corte Costituzionale del 2019 (sent. n.24) e la Corte di Appello risulta essere stata investita da questa Corte di legittimità a seguito di annullamento senza rinvio di precedente decisione, emessa dal Tribunale di Pesaro in data 6 dicembre 2019. 2.1 In sede argomentativa, la Corte di Appello afferma, in sintesi, che: a) risulta dal provvedimento applicativo la commissione, nel corso del tempo, da parte del Canarelli, di numerosi reati, tra cui rapina, associazione di tipo mafioso, bancarotta, detenzione e porto illegale di armi; b) ciò giustifica ampiamente la permanenza della misura, dovendosi affermare che il Canarelli, che non risulta prestare lecita attività lavorativa, ha quasi esclusivamente vissuto dei proventi della propria attività criminosa.

3. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo : a) al primo motivo vizio del procedimento; si afferma che la Corte di Appello di L'Aquila non sarebbe stata funzionalmente competente, dovendosi ritenere applicabile, non già la previsione di legge in tema di revocazione della confisca (art. 28 d.lgs. n.159 del 2011), ma l'ordinario incidente di esecuzione; b) al secondo motivo vizio di motivazione nonché apparenza della medesima; si evidenzia come la decisione impugnata non abbia assolto lo specifico onere motivazionale, realizzando un mero rinvio ai contenuti del decreto di cui si chiedeva la rimozione, senza realizzare un effettivo inquadramento tipico della condizione soggettiva di pericolosità, come richiesto da Corte Cost. n.24 del n2019.4.

Il ricorso è fondato, al secondo motivo. 4.1 II primo motivo è manifestamente infondato.

La difesa del ricorrente ripropone la tesi in diritto che non solo è stata ritenuta erronea dalla decisione emessa da questa Corte in data 14 ottobre 2020, decisione che ha inquadrato la domanda del Canarelli quale domanda di revocazione, individuando il giudice competente nella Corte di Appello di L'Aquila (e pur trattandosi di una decisione di annullamento senza rinvio con trasmissione atti, la statuizione sulla competenza espressa in detta decisione non può essere oggetto di rivalutazione), ma che è stata ritenuta erronea anche dal posteriore arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, rappresentato dalla sentenza num. 3513 del 2022, ric.

Fiorentino.

Detta decisione ha risolto il contrasto interpretativo sullo strumento di adeguamento dei giudicati di prevenzione ai contenuti di Corte Cost. n.24 del 2019 nel modo che segue : in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è quello della richiesta di revocazione di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. citato e non, invece, quello dell'incidente di esecuzione (rv 282474). 4.2 II secondo motivo è fondato. 4.2.1 La decisione impugnata non realizza alcun inquadramento tipico della pericolosità sociale del Canarelli (ai sensi degli articoli 1 e 4 del d.lgs. n.159 del 2011), sia pure rifacendosi - come doveroso - ai contenuti ed ai materiali cognitivi del procedimento già definito.

Vengono indicate in modo generico e promiscuo fattispecie di reato eterogenee, senza alcuna indicazione del periodo di realizzazione delle condotte, senza alcuna indicazione del livello di coinvolgimento del Canarellt nei fatti delittuosi, senza alcuna indicazione (ove si tratti di reati potenzialmente produttivi di reddito) della effettiva percezione di reddito illecito.

Il riferimento al delitto di associazione mafiosa non conduce in modo espresso ad una 'ricognizione' di pericolosità qualificata, aspetto che avrebbe sicura incidenza sulla decisione ma che non viene per nulla sviluppato.

Né viene stabilito un preciso nesso tra la categoria soggettiva di pericolosità e la statuizione di confisca.4.2.2 Si tratta, pertanto, di motivazione apparente, posto che la decisione Sez.

U Fiorentino, già citata, lungi dal consentire un acritico e generico riferimento ai contenuti del provvedimento di cui si chiede la rivalutazione, richiede - in ogni caso - la precisa identificazione delle categorie tipiche di pericolosità, data la necessità di prendere atto della declaratoria di illegittimità costituzionale della categoria soggettiva di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. n.159 del 2011.

Inoltre, si è puntualmente affermato nel medesimo arresto che nella ipotesi in cui una decisione di confisca, definitiva prima della pubblicazione della sentenza numero 24 del 2019 della Corte Costituzionale, sia stata adottata in riferimento ad entrambe le categore soggettive di pericolosità di cui all'art.1 comma 1, lett. a) e lett. b) del d.lgs. n.159/2011 (solo la prima colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale) il giudice della revocazione dovrà verificare se ed in quale misura - rispetto all'oggetto della confisca - la decisione, limitatamente alla ipotesi di cui all'art.1 comma 1 lett. b) - e secondo le linee interpretative correnti al momento della trattazione del procedimento che ha dato luogo al titolo - mantiene il proprio fondamento giustificativo. 4.2.3 Nessuna di tali operazioni di inquadramento preliminare risulta realizzata dal giudice della revocazione, il che determina l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di L'Aquila.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUELA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se,Atite le conclusioni del PG C.Q)-t e-N C-Ct ;42...CAZ luf -4-- [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 5 maggio 2021 la Corte di Appello di L'Aquila ha respinto la domanda di revocazione (art. 28 d.lgs. n.159 del 2011) della misura di prevenzione (personale e patrimoniale, essendo stata disposta la confisca di un immobile) emessa dal Tribunale di Pesaro in data 6 aprile 2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La domanda di rivalutazione dei presupposti delle misure è correlata al noto decisum della Corte Costituzionale del 2019 (sent. n.24) e la Corte di Appello risulta essere stata investita da questa Corte di legittimità a seguito di annullamento senza rinvio di precedente decisione, emessa dal Tribunale di Pesaro in data 6 dicembre 2019. 2.1 In sede argomentativa, la Corte di Appello afferma, in sintesi, che: a) risulta dal provvedimento applicativo la commissione, nel corso del tempo, da parte del Canarelli, di numerosi reati, tra cui rapina, associazione di tipo mafioso, bancarotta, detenzione e porto illegale di armi; b) ciò giustifica ampiamente la permanenza della misura, dovendosi affermare che il Canarelli, che non risulta prestare lecita attività lavorativa, ha quasi esclusivamente vissuto dei proventi della propria attività criminosa. 3. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo : a) al primo motivo vizio del procedimento; si afferma che la Corte di Appello di L'Aquila non sarebbe stata funzionalmente competente, dovendosi ritenere applicabile, non già la previsione di legge in tema di revocazione della confisca (art. 28 d.lgs. n.159 del 2011), ma l'ordinario incidente di esecuzione; b) al secondo motivo vizio di motivazione nonché apparenza della medesima; si evidenzia come la decisione impugnata non abbia assolto lo specifico onere motivazionale, realizzando un mero rinvio ai contenuti del decreto di cui si chiedeva la rimozione, senza realizzare un effettivo inquadramento tipico della condizione soggettiva di pericolosità, come richiesto da Corte Cost. n.24 del n2019.4. Il ricorso è fondato, al secondo motivo. 4.1 II primo motivo è manifestamente infondato. La difesa del ricorrente ripropone la tesi in diritto che non solo è stata ritenuta erronea dalla decisione emessa da questa Corte in data 14 ottobre 2020, decisione che ha inquadrato la domanda del Canarelli quale domanda di revocazione, individuando il giudice competente nella Corte di Appello di L'Aquila (e pur trattandosi di una decisione di annullamento senza rinvio con trasmissione atti, la statuizione sulla competenza espressa in detta decisione non può essere oggetto di rivalutazione), ma che è stata ritenuta erronea anche dal posteriore arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, rappresentato dalla sentenza num. 3513 del 2022, ric. Fiorentino. Detta decisione ha risolto il contrasto interpretativo sullo strumento di adeguamento dei giudicati di prevenzione ai contenuti di Corte Cost. n.24 del 2019 nel modo che segue : in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è quello della richiesta di revocazione di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. citato e non, invece, quello dell'incidente di esecuzione (rv 282474). 4.2 II secondo motivo è fondato. 4.2.1 La decisione impugnata non realizza alcun inquadramento tipico della pericolosità sociale del Canarelli (ai sensi degli articoli 1 e 4 del d.lgs. n.159 del 2011), sia pure rifacendosi - come doveroso - ai contenuti ed ai materiali cognitivi del procedimento già definito. Vengono indicate in modo generico e promiscuo fattispecie di reato eterogenee, senza alcuna indicazione del periodo di realizzazione delle condotte, senza alcuna indicazione del livello di coinvolgimento del Canarellt nei fatti delittuosi, senza alcuna indicazione (ove si tratti di reati potenzialmente produttivi di reddito) della effettiva percezione di reddito illecito. Il riferimento al delitto di associazione mafiosa non conduce in modo espresso ad una 'ricognizione' di pericolosità qualificata, aspetto che avrebbe sicura incidenza sulla decisione ma che non viene per nulla sviluppato. Né viene stabilito un preciso nesso tra la categoria soggettiva di pericolosità e la statuizione di confisca.4.2.2 Si tratta, pertanto, di motivazione apparente, posto che la decisione Sez. U Fiorentino, già citata, lungi dal consentire un acritico e generico riferimento ai contenuti del provvedimento di cui si chiede la rivalutazione, richiede - in ogni caso - la precisa identificazione delle categorie tipiche di pericolosità, data la necessità di prendere atto della declaratoria di illegittimità costituzionale della categoria soggettiva di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. n.159 del 2011. Inoltre, si è puntualmente affermato nel medesimo arresto che nella ipotesi in cui una decisione di confisca, definitiva prima della pubblicazione della sentenza numero 24 del 2019 della Corte Costituzionale, sia stata adottata in riferimento ad entrambe le categore soggettive di pericolosità di cui all'art.1 comma 1, lett. a) e lett. b) del d.lgs. n.159/2011 (solo la prima colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale) il giudice della revocazione dovrà verificare se ed in quale misura - rispetto all'oggetto della confisca - la decisione, limitatamente alla ipotesi di cui all'art.1 comma 1 lett. b) - e secondo le linee interpretative correnti al momento della trattazione del procedimento che ha dato luogo al titolo - mantiene il proprio fondamento giustificativo. 4.2.3 Nessuna di tali operazioni di inquadramento preliminare risulta realizzata dal giudice della revocazione, il che determina l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di L'Aquila. Così
Decreto Cassazione n. 30918/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris