CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 1970
Cassazione n. 36396/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/03/1970 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1981 avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e ha depositato memoria e nota spese [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 17 Giugno 2019, confermava la sentenza del Tribunale di Gela in data 13 Novembre 2015, appellata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta dal reato di appropriazione indebita della somma di euro 23.255,12 depositata sul conto corrente n. 275858669 formalmente a lei intestato ma di fatto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e relativa ad una quota di eredità donata dalla madre [OSCURATO:PERSONA] anche al figlio [OSCURATO:PERSONA]. La corte territoriale rilevava, in particolare, che valutate le complessive emergenze processuali, non era emersa la prova della fondatezza della tesi accusatoria basata sulle sole dichiarazioni della parte civile a fronte della opposta versione fornita dai testi escussi i quali avevano confermato che la somma era stata data all' imputata per la restituzione di un debito della parte civile nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA] marito di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l' incertezza in ordine agli accadimenti de quibus giustificava la pronunzia assolutoria emessa dal primo giudice. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia e procuratore speciale, ha impugnato, ai soli effetti civili, la suddetta sentenza deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. Ha lamentato che la corte territoriale, senza valutare adeguatamente tutte le prove offerte ed in particolare il tenore della scrittura privata in data 29/07/2009 allegata all' atto di appello — in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva donato ai tre figli Rocco, Nunzio e [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 24.000,00 ciascuno - dalla quale emergeva la falsità delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva confermato la pronunzia assolutoria operando una disamina erronea delle emergenze processuali. Ha assunto che ove fosse stata fondata la tesi secondo cui la parte civile era debitrice nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA] detta circostanza sarebbe dovuta emergere dalla medesima menzionata scrittura, il cui contenuto non era stato preso in esame dai giudici di appello i quali non avevano operato alcun riferimento a tale documento. Ha precisato che il fatto stesso che il libretto esistesse già prima del versamento di euro 24.000,00 e che lo stesso fosse fittiziamente intestato a [OSCURATO:PERSONA] (circostanza confermata da tutti i testi) deponeva nel senso della fondatezza della tesi della parte civile circa la sussistenza dei fatti contestati. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all' art. 646 c.p. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Nel richiamare i principi fissati da Cass. n. 293/2013 e 9225/1989 ha lamentato che il reato di appropriazione indebita è configurabile ogniqualvolta venga dedotto in compensazione un credito che non sia certo, liquido ed esigibile e che nel caso in esame i giudici di merito non avevano considerato che trattavasi di un credito del tutto ipotetico e, peraltro, spettante ad un soggetto terzo, il marito dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato 2. Rileva la Corte che la motivazione della corte di appello, come lamentato dalla difesa appare inficiata da gravi vizi logico-giuridici. Va premesso che risulta accertato, in punto di fatto, che il conto corrente n. 275858669 formalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA] SI apparteneva ed era nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] che, di volta in volta, autorizzava la fiduciaria a compiere delle operazioni. Risulta, altresì, incontestato che ad un certo punto la stessa ha incamerato da detto conto corrente la somma di euro 23.255,12. A fronte di tali dati obiettivi la tesi secondo cui questa avrebbe incassato la detta somma in quanto [OSCURATO:PERSONA] era a sua volta debitore del marito non appare decisiva al fine di escludere la illiceità della condotta per molteplici ragioni, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito. In primo luogo la corte di appello non ha adeguatamente valutato il profilo relativo alla attendibilità dei testi escussi i quali hanno fatto riferimento ad un asserito credito del marito dell' imputata senza che lo stesso fosse suffragato da ulteriori elementi istruttori, essendo per contro emersi elementi di segno contrario sulla scorta della citata scrittura privata intercorsa fra i fratelli Salerno e la madre. In secondo luogo non è stato considerato che, secondo la stessa versione della Dierna, il credito sarebbe stato di un soggetto terzo ( il dei lei marito) e, pertanto, appare gravemente lacunosa la motivazione nella parte in cui i giudici territoriali non hanno chiarito a quale titolo la stessa fosse legittimata a trattenere delle somme di pertinenza della parte civile per estinguere il credito di un soggetto terzo. Sotto altro profilo i giudici territoriali non hanno valutato che, sulla scorta delle complessive emergenze istruttorie, non sono emersi elementi attestanti il fatto che si trattaVa di un credito certo, liquido ed esigibile ipotesi in quanto tale 'idoneo a legittimare ex art. 1295 c.c. la compensazione legale. In effetti, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel reato di appropriazione indebita non opera il principio della compensazione con credito preesistente, allorché si tratti di crediti non certi, nè liquidi ed esigibili. (Fattispecie nella quale é stato ritenuto configurabile il reato nei confronti di un avvocato che aveva riscosso sette titoli di pagamento emessi in favore del proprio assistito e trattenuto le relative somme a compensazione di crediti professionali maturati nei confronti del cliente, che, però, ne contestava l'esistenza). (Sez. 2, Sentenza n. 293 del 04/12/2013 Ud. (dep. 08/01/2014) Rv. 257317 - 01. Nel caso in esame i giudici di merito hanno, pure, omesso di valutare se trattavasi di credito certo, liquido ed esigibile anche tenuto conto di quanto dedotto dal ricorrente in ordine alle risultanze della richiamata scrittura privata in data 29/09/2009. Va, in conclusione, osservato che come lamentato dalla parte civile impugnante, la motivazione adottata sul punto deve ritenersi gravemente carente e viziata quanto alla verifica c\k della liceità del prelievo da parte dell'imputata delle somme portate dal conto corrente di cui era pacificamente titolare effettivo il ricorrente. 3. La sentenza va, quindi, annullata con rinvio al giudice civile, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., il quale provvederà a colmare tali lacune motivazionali. 3.1. Il regolamento delle spese della fase di legittimità va demandato alla pronuncia che definirà il giudizio nel merito ai sensi dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. (nei termini: Cass., Sez. 5, n. 25469, del 23/4/2014, Rv. 262561-01; conf. n. 32440/2003, Rv. 226260). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in Roma, il 1