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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05624/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni della difesa di parte civile che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e liquidarsi le spese del giudizio; lette le conclusioni della difesa che ha replicato alle osservazioni del P.G. ed insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 16 gennaio 2020, la corte di appello di Milano, confermava la pronuncia del G.I.P. del tribunale di Milano del 25-11-2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché colpevole del delitto di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen, quanto alla ritenuta attendibilità intrinseca della persona offesa, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; al proposito si deduceva che la ricostruzione dei fatti esposta dal [OSCURATO:PERSONA] era stata contraddetta da quella effettuata da altri testimoni, non era stato acquisito il testo dei presunti messaggi minacciosi, il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso che nell'incontro del 30 marzo 2016 fosse stata posta in essere una qualsiasi forma di violenza; la [OSCURATO:PERSONA], moglie della presunta vittima, aveva presentato una falsa denuncia di smarrimento dell'assegno già consegnato all'[OSCURATO:PERSONA] per bloccarne il pagamento; - inosservanza od erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto tra le parti e dei diritti vantati dall'imputato nei confronti della persona offesa che costituiva un aspetto determinante per qualificare la richiesta di pagamento; riportate le norme di riferimento quanto all'attività del mediatore e le sanzioni previste per le violazioni della disciplina, si sottolineava come [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di comunicare ad [OSCURATO:PERSONA] le condizioni della Italoiberica ed omesso ancora gli altri adempimenti previsti per la sua attività di mediazione, con la conseguenza di avere assunto una personale responsabilità nei riguardi dell'imputato a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 cod.civ. così che le richieste del ricorrente avevano avuto ad oggetto tale credito; - inosservanza od erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata riqualificazione del fatto in quello di esercizio arbitrario; al proposito si deduceva non essere sufficiente affermare la sussistenza del credito da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei soli confronti di Italoiberica posto che, comunque, [OSCURATO:PERSONA] era responsabile per i danni patiti dall'imputato nella vicenda e questi non aveva agito in sede giudiziale perché inizialmente soddisfatto; con la conseguenza che per i fatti avvenuti nel 2012 doveva dichiararsi la prescrizione e per i rimanenti la improcedibilità per tardività della querela. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo motivo è infondato; ed invero, quanto alla dedotta omessa motivazione in punto attendibilità della persona offesa, il giudice di appello appare avere fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione. (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312 — 01).

E nel caso in esame la corte di appello ha concluso per l'attendibilità della tesi esposta dalla p.o. nel contraddittorio delle parti evidenziando, quali riscontri di carattere oggettivo, le deposizioni di altri testimoni, anche disinteressati rispetto al procedimento, dalle quali emergevano le pressioni e minacce di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti così che il procedimento valutativo appare essere stato esattamente svolto. 2.2 Quanto al secondo e terzo motivo, gli stessi appaiono ugualmente non fondati posto che il giudice di appello non ha in alcun modo omesso di valutare la possibile diversa qualificazione giuridica ma, a confutazione della tesi difensiva, ha sottolineato come la diversità soggettiva tra società debitrice, la Italoiberica s.r.I., e la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti venivano effettuate le minacce ripetute, esclude la possibilità di riqualificare i fatti ai sensi dell'art. 393 cod.pen..

Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027) hanno recentemente affermato che: "ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall' ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve quindi essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24 novembre 2014 Rv 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28 giugno 2016 Rv 268362).

Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata ovvero che il diritto oggetto della legittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale, poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo „.

Orbene, nel caso in esame, proprio sulla base della diversità della soggettività giuridica del debitore, le pretese venivano ritenute del tutto arbitrarie e, pertanto, non rientranti in ogni caso nel parametro punitivo dell'art. 393 cod.pen. posto che il credito vantato dal ricorrente vedeva come soggetto obbligato la società Italoiberica e non anche il [OSCURATO:PERSONA] che mai risulta essere stato qualificato quale esponente della stessa.

Inoltre, va anche sottolineato che, seppure dovesse ritenersi che a carico di [OSCURATO:PERSONA] sussistevano obblighi risarcitori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per avere violato la normativa in tema di mediazione così come sostenuto in ricorso a seguito della omessa comunicazione delle condizioni della società e degli altri inadempimenti incombenti sul mediatore, dalla persona offesa violati nella fase della conclusione della fornitura, tale onere non poteva però avere ad oggetto l'intero debito così come preteso con ripetute minacce nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

Così che la prosecuzione delle attività intimidatorie, pur dopo i primi iniziali pagamenti da parte del [OSCURATO:PERSONA], ad opera di [OSCURATO:PERSONA], vale a qualificare come estorsiva quantomeno tale parte di condotta che venne posta in essere al fine evidente di costringere la vittima ad onerare integralmente un debito non suo.

Né risulta che [OSCURATO:PERSONA] avesse mai individuato con esatta precisione l'ammontare del debito saldato il quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato esonerato da ogni altro versamento; ed in tal senso neppure il ricorso ha chiarito per quale somma precisa fosse vantato il preteso diritto dell'imputato così che, anche a volere ritenere legittima la richiesta iniziale in ragione di un titolo al risarcimento dei danni, la prosecuzione delle attività intimidatorie dopo i primi versamenti senza l'indicazione di un preciso ammontare appare integrare la coartazione finalizzata ad ottenere un ingiusto profitto.

Inoltre, deve ancora essere evidenziato, come dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruzione sia emerso che le minacce dell'[OSCURATO:PERSONA] rivolte al [OSCURATO:PERSONA], riguardassero anche terzi del tutto estranei al rapporto obbligatorio o presunto tale, con la conseguenza di non potere qualificare tale condotta ex art. 393 cod.pen..

Difatti, è stato segnalato dai giudici di merito, come le minacce di morte avessero ad oggetto anche i figli ed i familiari della persona offesa, soggetti questi del tutto estranei a qualsiasi obbligazione nei confronti dell'imputato e ciò indipendentemente dalla qualificazione della condotta che [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto nella fase della fornitura da [OSCURATO:PERSONA] ad Italoiberica; correttamente pertanto l'impugnata pronuncia segnalava tali particolari modalità della condotta ai fini della qualificazione della stessa come di natura estorsiva perché avente ad oggetto minacce formulate anche nei riguardi di soggetto certamente estranei al rapporto obbligatorio.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 3510,00 oltre accessori di legge.

Roma, 30 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni della difesa di parte civile che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e liquidarsi le spese del giudizio; lette le conclusioni della difesa che ha replicato alle osservazioni del P.G. ed insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 16 gennaio 2020, la corte di appello di Milano, confermava la pronuncia del G.I.P. del tribunale di Milano del 25-11-2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché colpevole del delitto di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen, quanto alla ritenuta attendibilità intrinseca della persona offesa, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; al proposito si deduceva che la ricostruzione dei fatti esposta dal [OSCURATO:PERSONA] era stata contraddetta da quella effettuata da altri testimoni, non era stato acquisito il testo dei presunti messaggi minacciosi, il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso che nell'incontro del 30 marzo 2016 fosse stata posta in essere una qualsiasi forma di violenza; la [OSCURATO:PERSONA], moglie della presunta vittima, aveva presentato una falsa denuncia di smarrimento dell'assegno già consegnato all'[OSCURATO:PERSONA] per bloccarne il pagamento; - inosservanza od erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto tra le parti e dei diritti vantati dall'imputato nei confronti della persona offesa che costituiva un aspetto determinante per qualificare la richiesta di pagamento; riportate le norme di riferimento quanto all'attività del mediatore e le sanzioni previste per le violazioni della disciplina, si sottolineava come [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di comunicare ad [OSCURATO:PERSONA] le condizioni della Italoiberica ed omesso ancora gli altri adempimenti previsti per la sua attività di mediazione, con la conseguenza di avere assunto una personale responsabilità nei riguardi dell'imputato a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 cod.civ. così che le richieste del ricorrente avevano avuto ad oggetto tale credito; - inosservanza od erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata riqualificazione del fatto in quello di esercizio arbitrario; al proposito si deduceva non essere sufficiente affermare la sussistenza del credito da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei soli confronti di Italoiberica posto che, comunque, [OSCURATO:PERSONA] era responsabile per i danni patiti dall'imputato nella vicenda e questi non aveva agito in sede giudiziale perché inizialmente soddisfatto; con la conseguenza che per i fatti avvenuti nel 2012 doveva dichiararsi la prescrizione e per i rimanenti la improcedibilità per tardività della querela. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo motivo è infondato; ed invero, quanto alla dedotta omessa motivazione in punto attendibilità della persona offesa, il giudice di appello appare avere fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione. (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312 — 01). E nel caso in esame la corte di appello ha concluso per l'attendibilità della tesi esposta dalla p.o. nel contraddittorio delle parti evidenziando, quali riscontri di carattere oggettivo, le deposizioni di altri testimoni, anche disinteressati rispetto al procedimento, dalle quali emergevano le pressioni e minacce di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti così che il procedimento valutativo appare essere stato esattamente svolto. 2.2 Quanto al secondo e terzo motivo, gli stessi appaiono ugualmente non fondati posto che il giudice di appello non ha in alcun modo omesso di valutare la possibile diversa qualificazione giuridica ma, a confutazione della tesi difensiva, ha sottolineato come la diversità soggettiva tra società debitrice, la Italoiberica s.r.I., e la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti venivano effettuate le minacce ripetute, esclude la possibilità di riqualificare i fatti ai sensi dell'art. 393 cod.pen.. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027) hanno recentemente affermato che: "ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall' ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve quindi essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24 novembre 2014 Rv 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28 giugno 2016 Rv 268362). Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata ovvero che il diritto oggetto della legittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale, poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo „. Orbene, nel caso in esame, proprio sulla base della diversità della soggettività giuridica del debitore, le pretese venivano ritenute del tutto arbitrarie e, pertanto, non rientranti in ogni caso nel parametro punitivo dell'art. 393 cod.pen. posto che il credito vantato dal ricorrente vedeva come soggetto obbligato la società Italoiberica e non anche il [OSCURATO:PERSONA] che mai risulta essere stato qualificato quale esponente della stessa. Inoltre, va anche sottolineato che, seppure dovesse ritenersi che a carico di [OSCURATO:PERSONA] sussistevano obblighi risarcitori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per avere violato la normativa in tema di mediazione così come sostenuto in ricorso a seguito della omessa comunicazione delle condizioni della società e degli altri inadempimenti incombenti sul mediatore, dalla persona offesa violati nella fase della conclusione della fornitura, tale onere non poteva però avere ad oggetto l'intero debito così come preteso con ripetute minacce nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Così che la prosecuzione delle attività intimidatorie, pur dopo i primi iniziali pagamenti da parte del [OSCURATO:PERSONA], ad opera di [OSCURATO:PERSONA], vale a qualificare come estorsiva quantomeno tale parte di condotta che venne posta in essere al fine evidente di costringere la vittima ad onerare integralmente un debito non suo. Né risulta che [OSCURATO:PERSONA] avesse mai individuato con esatta precisione l'ammontare del debito saldato il quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato esonerato da ogni altro versamento; ed in tal senso neppure il ricorso ha chiarito per quale somma precisa fosse vantato il preteso diritto dell'imputato così che, anche a volere ritenere legittima la richiesta iniziale in ragione di un titolo al risarcimento dei danni, la prosecuzione delle attività intimidatorie dopo i primi versamenti senza l'indicazione di un preciso ammontare appare integrare la coartazione finalizzata ad ottenere un ingiusto profitto. Inoltre, deve ancora essere evidenziato, come dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruzione sia emerso che le minacce dell'[OSCURATO:PERSONA] rivolte al [OSCURATO:PERSONA], riguardassero anche terzi del tutto estranei al rapporto obbligatorio o presunto tale, con la conseguenza di non potere qualificare tale condotta ex art. 393 cod.pen.. Difatti, è stato segnalato dai giudici di merito, come le minacce di morte avessero ad oggetto anche i figli ed i familiari della persona offesa, soggetti questi del tutto estranei a qualsiasi obbligazione nei confronti dell'imputato e ciò indipendentemente dalla qualificazione della condotta che [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto nella fase della fornitura da [OSCURATO:PERSONA] ad Italoiberica; correttamente pertanto l'impugnata pronuncia segnalava tali particolari modalità della condotta ai fini della qualificazione della stessa come di natura estorsiva perché avente ad oggetto minacce formulate anche nei riguardi di soggetto certamente estranei al rapporto obbligatorio. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 3510,00 oltre accessori di legge. Roma, 30 novembre
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