Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 1994

Cassazione n. 30865/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/01/1994 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 giugno 2025, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Piacenza lo aveva condannato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché deteneva al fine di cederla a terzi, grammi 21,01 circa di sostanza stupefacente tipo marijuana; che, con unico motivo di doglianza, si deduce la carenza della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe negato l'applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen., avendo valorizzato esclusivamente i precedenti del soggetto, senza effettuare alcun giudizio prognostico circa la pericolosità dell'imputato in linea con quanto previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 e conformemente alla giurisprudenza di legittimità sul punto; che in data 20 marzo 2026 la difesa ha presentato memoria con cui insiste per l'ammissibilità del ricorso.

Considerato che il ricorrente reitera, in modo del tutto generico, doglianze già esaminate e motivatamente disattese dai giudici di merito; che, è sufficiente osservare come la sentenza impugnata sia fornita di una motivazione adeguata circa il rigetto della domanda di applicazione della pena sostitutiva; che, la presenza di numerosi precedenti, già sanzionati con pene detentive, ha condotto i giudici di merito ad escludere l'efficacia di una pena non detentiva ai fini di un ravvedimento, trattandosi di un soggetto che vive di reati senza soluzione di continuità negli ultimi anni.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ric P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 'DEP - )SITA.1.74 I LIERIA il DIREVTOR'é AMN'!;NiS.TI:A.[OSCURATO:PERSONA] n ¦-;4--

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/01/1994 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 giugno 2025, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Piacenza lo aveva condannato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché deteneva al fine di cederla a terzi, grammi 21,01 circa di sostanza stupefacente tipo marijuana; che, con unico motivo di doglianza, si deduce la carenza della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe negato l'applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen., avendo valorizzato esclusivamente i precedenti del soggetto, senza effettuare alcun giudizio prognostico circa la pericolosità dell'imputato in linea con quanto previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 e conformemente alla giurisprudenza di legittimità sul punto; che in data 20 marzo 2026 la difesa ha presentato memoria con cui insiste per l'ammissibilità del ricorso. Considerato che il ricorrente reitera, in modo del tutto generico, doglianze già esaminate e motivatamente disattese dai giudici di merito; che, è sufficiente osservare come la sentenza impugnata sia fornita di una motivazione adeguata circa il rigetto della domanda di applicazione della pena sostitutiva; che, la presenza di numerosi precedenti, già sanzionati con pene detentive, ha condotto i giudici di merito ad escludere l'efficacia di una pena non detentiva ai fini di un ravvedimento, trattandosi di un soggetto che vive di reati senza soluzione di continuità negli ultimi anni. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ric P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 'DEP - )SITA.1.74 I LIERIA il DIREVTOR'é AMN'!;NiS.TI:A.[OSCURATO:PERSONA] n ¦-;4--
Sentenza Cassazione n. 30865/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris