CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46475/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. M. DALL'OLIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Asti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], cittadino maltese residente e domiciliato in Malta, di revoca dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti in forza di una sentenza di condanna alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione. Ha osservato il Tribunale che è stata richiesta l'esecuzione della sentenza in Malta, che la procedura di cui al d.lgs. n. 161 del 2010, attuativo del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali, si compone della trasmissione all'estero dell'incarto necessario all'atto di emissione dell'ordine di esecuzione di cui agli artt. 656 e 659 cod. proc. pen.; e che l'autorità giudiziaria competente, secondo quanto previsto dalla legge, dispone la trasmissione se non ricorre una causa di sospensione dell'esecuzione. Ha quindi concluso per la legittimità dell'emissione dell'ordine di esecuzione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La mancata revoca dell'ordine di esecuzione è illegittima per violazione dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] 2008/2009 GAI, nonché per violazione dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del d. Igs. n. 161 del 2010. L'art. 4, comma 2, del d. Igs. n. 161 del 201 espressamente dispone che non si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo IV del Libro XI del codice di procedura penale e quindi non può farsi applicazione dell'art. 656 cod. proc. pen., che impone l'emissione dell'ordine di carcerazione. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. La prospettazione interpretativa del ricorrente trova sicura smentita nella disposizione di cui all'art. 5, comma 1, d. Igs. n. 161 del 2010, a norma della quale "la trasmissione all'estero è disposta all'atto dell'emissione dell'ordine di esecuzione ... ovvero, quando l'ordine è già stato eseguito, in un qualsiasi momento successivo...". Se il riferimento al momento di emissione dell'ordine di esecuzione fosse solo un modo per individuare la collocazione temporale dell'incombente della trasmissione degli atti, tesi per nulla suffragata neanche sistematicamente da argomenti di rilievo, sarebbe stato da attendersi, per l'eventualità, pur presa in considerazione, di un ordine di esecuzione già eseguito, che se ne prescrivesse la revoca al momento della trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria straniera. Ma così non è, il che dimostra, ove mai ve ne fosse il bisogno, che la trasmissione degli atti non è per nulla preclusiva all'emissione dell'ordine di esecuzione; altrimenti, si ribadisce, avrebbe dovuto prevedersi l'impossibilità di mantenimento dell'ordine di esecuzione già emesso, pena la consumazione di una irragionevole disparità di trattamento. Detto ciò, non si vede poi, e il ricorrente nulla dice in proposito, per quale ragione d'ordine sistematico o di coerenza con l'istituto in esame la trasmissione degli atti per l'esecuzione all'estero della pena dovrebbe comportare la sospensione dell'ordine di esecuzione. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così