CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 giugno 2025
Cassazione n. 38261/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Letta la istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel procedimento n. 3238/2025 nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], definito il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con sentenza dichiarativa di inammissibilità del ricorso; rilevato che per mero errore materiale non si è proceduto alla condanna dell'imputato alla rifusione in favore della parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, delle spese di rappresentanza e difesa per il grado di giudizio; ritenuto di dover procedere alla correzione dell'errore materiale indicato, aggiungendo alla fine del dispositivo la seguente frase "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 S.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato"; P. Q. M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa il 18 giugno 2025 nel procedimento n. 3238/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo in fine la seguente fase "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 O.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale. Così deciso in Roma il 1‘ottobre 2025 Il Consigliere,estensore [OSCURATO:PERSONA] idente