CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17135/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine all'integrazione della resistenza a pubblico ufficiale perché non sarebbe stata esplicitata la specifica funzione pubblica svolta, risulta manifestamente infondato nella parte in cui non prende in esame la contestazione che muove dal presupposto che gli operanti di polizia / giudiziaria, previamente qualificatisi (il gravame era teso a smentire tale dato), eseguivano una perquisizione in ipotesi di urgenza prevista dal testo unico sugli stupefacenti, tra l'altro avendo il ricorrente, come pur messo in evidenza in motivazione, continuato nelle azioni violente anche quando condotto in caserma, attività all'evidenza funzionale e determinante ai fini del contestato delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; rilevato che le censure in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono egualmente riproduttive di identiche censure correttamente confutate dalla Corte di merito che ha valorizzato la gravità del fatto e la negativa personalità del ricorrente gravato da plurimi precedenti penali, anche specifici, e per l'assenza di elementi favorevoli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis