CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05639/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, nel procedimento penale a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20/05/2021 del Tribunale di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Brescia ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] non punibile a causa della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen. in fry, relazione al reato di appropriazione indebita contestatogli, per essersi rifiutato di restituire il portafoglio ad un suo collega di lavoro, del quale bene si era appropriato raccogliendolo da terra nel cortile dell'azienda dove entrambi lavoravano, senza riconsegnarlo nonostante i solleciti della persona offesa e del datore di lavoro. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale qualificato il reato come furto e per avere applicato l'art. 131-bis cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non ha interesse a suscitare una decisione sulla questione giuridica posta, dal momento che anche il reato di furto, in assenza di aggravanti, rientra tra quelli in relazione ai quali può essere applicato l'art. 131-bis cod. pen.. Il ricorso è generico nell'illustrare la ragione per la quale il fatto dovesse ritenersi più grave in quanto qualificabile giuridicamente come furto anziché come appropriazione indebita, tenuto anche conto che la valutazione in ordine alla applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. per la particolare tenuità della offesa attiene al fatto e non alla sua qualificazione giuridica. Rimangono assorbite da quanto precisato le altre censure. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 07.12.2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga IAAA, DEPOS