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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 16730/2026

Testo disponibile della fonte

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COSSIONE, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesaope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;2026- controricorrente –1549nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;- intimata -avverso la sentenza n. 45/2021 della CORTE D’APPELLO diPALERMO, depositata il 14/01/2021 R.G.N. 1047/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1549/20261.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di PaleNrummeoro, dii nra ccolta generale 16730/2026riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimentDoat a pubblicazione 28/05/2026dell’appello proposto in via principale dall’Agenzia delle Entrate,ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avversola cartella di pagamento notificata il 5 agosto 2015 mediante laquale le era stato intimato il versamento della somma di230.050,78 euro a titolo di sanzioni previste per l’impiego didodici lavoratori risultati irregolari all’esito di una verificaoperata dai funzionari dell’Inps.Con la medesima sentenza la Corte di merito ha altresì respintol’appello proposto in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA], disattendendo –per quanto qui strettamente rileva – la tesi prospettata dallaparte secondo cui la duplicazione delle cartelle per il medesimocredito aveva determinato la caducazione del titolo impugnato.2.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].L’Agenzia delle Entrate ha resistito mediante controricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata.3.

All’esito della camera di consiglio del 25 marzo 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1970, per avere laCorte territoriale respinto l’appello incidentale ritenendo chenella specie non vi era stata una duplicazione del titolo e, quindi,una doppia imposizione del tributo.Secondo la ricorrente, l’emissione di due cartelle per ilmedesimo titolo ha comportato la violazione dell’art. 67 cit.,- 2 -Numero registro generale 10142/2021perché la stessa somma era stata iscritta a ruolo due volte eN, umero sezionale 1549/2026Numero di raccolta generale 16730/2026dunque, la seconda cartella non era una semplice rinotifica delDlaat a pubblicazione 28/05/2026prima.2.

Il motivo è infondato.2.1.

È utile premettere che dalla lettura degli atti del giudizio dilegittimità e della sentenza impugnata risulta che: a) nel 2003l’Inps di Palermo aveva effettuato una verifica presso il puntovendita della ditta di cui è titolare [OSCURATO:PERSONA], a seguitodella quale era stata emesso un verbale di accertamento econtestazione di alcuni illeciti amministrativi derivantidall’impiego irregolare di manodopera; b) con un primo atto,notificato il 3 ottobre 2005, l’Agenzia delle Entrate avevairrogato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sanzione di 219.823,12 europer l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti da scritturao altra documentazione obbligatoria; c) tale provvedimento erastato impugnato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato il proprio difetto digiurisdizione con sentenza del 18 novembre 2010, poiconfermata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo;d) nelle more di tale giudizio, in data 27 settembre 2008l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un secondo atto diirrogazione delle sanzioni, identico al precedente; e) tale attoera stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Palermo,sezione lavoro; f) con nota del 4 marzo 2009 l’Agenzia delleEntrate aveva annullato in autotutela tale secondo atto diirrogazione di sanzioni; g) pertanto, il giudizio intrapreso dinanzial Tribunale di Palermo si era concluso mediante dichiarazionedi cessazione della materia del contendere; h) in data 19 luglio2011 l’agente della riscossione aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] unacartella esattoriale, con cui era stato intimato il versamentodella somma dovuto in base all’atto di irrogazione delle sanzioni- 3 -notificato il 3 ottobre 2005; i) tale cartella era stata impuNgunmaertoa re gistro generale 10142/2021Numero sezionale 1549/2026dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di PalermNuom,e roc hdi era ccolta generale 16730/2026con sentenza del 10 febbraio 2015 aveva dichiarato il propriDoat a pubblicazione 28/05/2026difetto di giurisdizione; l) con la cartella oggetto del presentegiudizio, notificata il 5 agosto 2015, è stato nuovamenteintimato il versamento delle somme dovute in base all’atto diirrogazione delle sanzioni notificato il 3 ottobre 2005.2.2.

La Corte di merito ha respinto l’appello incidentale propostoda [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che l’emissione di due cartelle dipagamento per le medesime somme iscritte a ruolo noncomportava alcuna automatica caducazione del titolo né lanullità del medesimo, non essendo peraltro noto l’esito delgiudizio intrapreso dalla parte contro la prima cartella.2.3.

Rispetto a tale ratio decidendi, è del tutto inconferente laprospettata violazione dell’art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973(dovendosi ritenere che il richiamo al d.P.R. n. 600 del 1970,contenuto nel ricorso, sia il frutto di un mero refuso), secondocui «La stessa imposta non può essere applicata più volte indipendenza dello stesso presupposto neppure nei confronti disoggetti diversi».L’operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall’art.67 cit., postula la reiterata applicazione della medesima impostain dipendenza dello stesso presupposto (cfr., da ultimo, Cass.n. 13345 del 2025), ossia attiene ad una fattispecie del tuttodiversa da quella in scrutinio nel presente giudizio, nel qualenon si discute affatto di doppio prelievo sullo stesso reddito.2.4.

Tuttavia, l’erronea indicazione della norma asseritamenteviolata non comporta di per sé l’inammissibilità della censura.Nel ricorso per cassazione, difatti, non costituisce condizionenecessaria di ammissibilità l’esatta indicazione delle disposizionidi legge delle quali viene lamentata l’inosservanza, né la- 4 -corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in Ncumueir oè re gistro generale 10142/2021Numero sezionale 1549/2026consentito adire il giudice di legittimità, purché si facciaN uvmaerloe dri era ccolta generale 16730/2026un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare lDaat a pubblicazione 28/05/2026pronuncia (v.

Cass. n. 6671 del 2006; cfr. altresì, da ultimo,Cass. n. 1748 del 2026, che richiama Cass. n. 12690 del 2018e Cass. n. 19883 del 2013).2.5.

Nella specie, al di là dell’improprio riferimento all’art. 67del d.P.R. n. 600 del 1973, in sostanza la parte lamental’illegittimità della seconda cartella emessa per effettodell’iscrizione a ruolo di somme rivenienti dal primo atto diirrogazione delle sanzioni e per le quali era stato emesso unsecondo atto di irrogazione delle sanzioni successivamenterevocato.2.6.

La doglianza non può ritenersi fondata, in quanto – comequesta Corte ha già avuto occasione di chiarire – la cartella dipagamento, ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, èequiparata all’atto di precetto rispetto al titolo esecutivocostituito dal ruolo: ne deriva che la stessa non è di per séillegittima per la duplicazione dei ruoli, in mancanza di unaprevisione normativa in tal senso per i titoli esecutivi, salvo ilpotere del debitore di proporre opposizione in sede esecutivaove ciò si traduca in una duplicazione della medesima pretesacreditoria (v.

Cass. n. 6526 del 2018; per l’applicazione di taleprincipio in materia contributiva cfr. altresì Cass. n. 33378 del2025).

In termini generali, del resto, la giurisprudenza di questaCorte esclude l’esistenza, nel nostro ordinamento, di unprincipio assoluto ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi(cfr. Cass. n. 13612 del 2025 e Cass. n. 34848 del 2025).3.

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.- 5 -4.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate comNeum edroa re gistro generale 10142/2021Numero sezionale 1549/2026dispositivo tenendo conto dei parametri di cui alle Ntuamberoe dlli era ccolta generale 16730/2026allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifichDeat a pubblicazione 28/05/2026(sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), vanno postea carico del ricorrente.5.

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012.

Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez.

Un., n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in5.000,00 euro per compensi e 200,00 euro per esborsi, oltrealle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo2026La PresidenteLucia Esposito- 6 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
COSSIONE, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesaope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;2026- controricorrente –1549nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;- intimata -avverso la sentenza n. 45/2021 della CORTE D’APPELLO diPALERMO, depositata il 14/01/2021 R.G.N. 1047/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1549/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di PaleNrummeoro, dii nra ccolta generale 16730/2026riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimentDoat a pubblicazione 28/05/2026dell’appello proposto in via principale dall’Agenzia delle Entrate,ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avversola cartella di pagamento notificata il 5 agosto 2015 mediante laquale le era stato intimato il versamento della somma di230.050,78 euro a titolo di sanzioni previste per l’impiego didodici lavoratori risultati irregolari all’esito di una verificaoperata dai funzionari dell’Inps.Con la medesima sentenza la Corte di merito ha altresì respintol’appello proposto in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA], disattendendo –per quanto qui strettamente rileva – la tesi prospettata dallaparte secondo cui la duplicazione delle cartelle per il medesimocredito aveva determinato la caducazione del titolo impugnato.2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].L’Agenzia delle Entrate ha resistito mediante controricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata.3. All’esito della camera di consiglio del 25 marzo 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1970, per avere laCorte territoriale respinto l’appello incidentale ritenendo chenella specie non vi era stata una duplicazione del titolo e, quindi,una doppia imposizione del tributo.Secondo la ricorrente, l’emissione di due cartelle per ilmedesimo titolo ha comportato la violazione dell’art. 67 cit.,- 2 -Numero registro generale 10142/2021perché la stessa somma era stata iscritta a ruolo due volte eN, umero sezionale 1549/2026Numero di raccolta generale 16730/2026dunque, la seconda cartella non era una semplice rinotifica delDlaat a pubblicazione 28/05/2026prima.2. Il motivo è infondato.2.1. È utile premettere che dalla lettura degli atti del giudizio dilegittimità e della sentenza impugnata risulta che: a) nel 2003l’Inps di Palermo aveva effettuato una verifica presso il puntovendita della ditta di cui è titolare [OSCURATO:PERSONA], a seguitodella quale era stata emesso un verbale di accertamento econtestazione di alcuni illeciti amministrativi derivantidall’impiego irregolare di manodopera; b) con un primo atto,notificato il 3 ottobre 2005, l’Agenzia delle Entrate avevairrogato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sanzione di 219.823,12 europer l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti da scritturao altra documentazione obbligatoria; c) tale provvedimento erastato impugnato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato il proprio difetto digiurisdizione con sentenza del 18 novembre 2010, poiconfermata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo;d) nelle more di tale giudizio, in data 27 settembre 2008l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un secondo atto diirrogazione delle sanzioni, identico al precedente; e) tale attoera stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Palermo,sezione lavoro; f) con nota del 4 marzo 2009 l’Agenzia delleEntrate aveva annullato in autotutela tale secondo atto diirrogazione di sanzioni; g) pertanto, il giudizio intrapreso dinanzial Tribunale di Palermo si era concluso mediante dichiarazionedi cessazione della materia del contendere; h) in data 19 luglio2011 l’agente della riscossione aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] unacartella esattoriale, con cui era stato intimato il versamentodella somma dovuto in base all’atto di irrogazione delle sanzioni- 3 -notificato il 3 ottobre 2005; i) tale cartella era stata impuNgunmaertoa re gistro generale 10142/2021Numero sezionale 1549/2026dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di PalermNuom,e roc hdi era ccolta generale 16730/2026con sentenza del 10 febbraio 2015 aveva dichiarato il propriDoat a pubblicazione 28/05/2026difetto di giurisdizione; l) con la cartella oggetto del presentegiudizio, notificata il 5 agosto 2015, è stato nuovamenteintimato il versamento delle somme dovute in base all’atto diirrogazione delle sanzioni notificato il 3 ottobre 2005.2.2. La Corte di merito ha respinto l’appello incidentale propostoda [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che l’emissione di due cartelle dipagamento per le medesime somme iscritte a ruolo noncomportava alcuna automatica caducazione del titolo né lanullità del medesimo, non essendo peraltro noto l’esito delgiudizio intrapreso dalla parte contro la prima cartella.2.3. Rispetto a tale ratio decidendi, è del tutto inconferente laprospettata violazione dell’art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973(dovendosi ritenere che il richiamo al d.P.R. n. 600 del 1970,contenuto nel ricorso, sia il frutto di un mero refuso), secondocui «La stessa imposta non può essere applicata più volte indipendenza dello stesso presupposto neppure nei confronti disoggetti diversi».L’operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall’art.67 cit., postula la reiterata applicazione della medesima impostain dipendenza dello stesso presupposto (cfr., da ultimo, Cass.n. 13345 del 2025), ossia attiene ad una fattispecie del tuttodiversa da quella in scrutinio nel presente giudizio, nel qualenon si discute affatto di doppio prelievo sullo stesso reddito.2.4. Tuttavia, l’erronea indicazione della norma asseritamenteviolata non comporta di per sé l’inammissibilità della censura.Nel ricorso per cassazione, difatti, non costituisce condizionenecessaria di ammissibilità l’esatta indicazione delle disposizionidi legge delle quali viene lamentata l’inosservanza, né la- 4 -corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in Ncumueir oè re gistro generale 10142/2021Numero sezionale 1549/2026consentito adire il giudice di legittimità, purché si facciaN uvmaerloe dri era ccolta generale 16730/2026un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare lDaat a pubblicazione 28/05/2026pronuncia (v. Cass. n. 6671 del 2006; cfr. altresì, da ultimo,Cass. n. 1748 del 2026, che richiama Cass. n. 12690 del 2018e Cass. n. 19883 del 2013).2.5. Nella specie, al di là dell’improprio riferimento all’art. 67del d.P.R. n. 600 del 1973, in sostanza la parte lamental’illegittimità della seconda cartella emessa per effettodell’iscrizione a ruolo di somme rivenienti dal primo atto diirrogazione delle sanzioni e per le quali era stato emesso unsecondo atto di irrogazione delle sanzioni successivamenterevocato.2.6. La doglianza non può ritenersi fondata, in quanto – comequesta Corte ha già avuto occasione di chiarire – la cartella dipagamento, ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, èequiparata all’atto di precetto rispetto al titolo esecutivocostituito dal ruolo: ne deriva che la stessa non è di per séillegittima per la duplicazione dei ruoli, in mancanza di unaprevisione normativa in tal senso per i titoli esecutivi, salvo ilpotere del debitore di proporre opposizione in sede esecutivaove ciò si traduca in una duplicazione della medesima pretesacreditoria (v. Cass. n. 6526 del 2018; per l’applicazione di taleprincipio in materia contributiva cfr. altresì Cass. n. 33378 del2025). In termini generali, del resto, la giurisprudenza di questaCorte esclude l’esistenza, nel nostro ordinamento, di unprincipio assoluto ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi(cfr. Cass. n. 13612 del 2025 e Cass. n. 34848 del 2025).3. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.- 5 -4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate comNeum edroa re gistro generale 10142/2021Numero sezionale 1549/2026dispositivo tenendo conto dei parametri di cui alle Ntuamberoe dlli era ccolta generale 16730/2026allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifichDeat a pubblicazione 28/05/2026(sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), vanno postea carico del ricorrente.5. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in5.000,00 euro per compensi e 200,00 euro per esborsi, oltrealle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo2026La PresidenteLucia Esposito- 6 -
Sentenza Cassazione n. 16730/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris