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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12463/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: 1) violazione dell'art. 273 cod. proc. pen.; 2) violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 3) violazione dell'art. 81 cod. pen., in ordine alla mancata indicazione dei singoli passaggi che hanno portato alla determinazione della pena.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che il primo motivo di doglianza è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito (pag. 11 del provvedimento) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, non tenendo conto dell'ampia motivazione offerta dalla Corte di appello, la quale evidenzia come le attività di appostamento, i sequestri operati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le sommarie informazioni rese da questi ultimi e da altri clienti, le informazioni provenienti dal pedinamento satellitare e le risultanze dell'attività di intercettazione provano, oltre ogni ragionevole dubbio, come Djaloshi svolgesse una capillare attività di cessione di sostanze stupefacenti; che il secondo motivo di doglianza è inammissibile, perché non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata (pag. 13) che, del tutto correttamente, attribuisce rilievo alla mancanza di elementi positivi di giudizio; che il terzo motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (ex multis, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288); che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: 1) violazione dell'art. 273 cod. proc. pen.; 2) violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 3) violazione dell'art. 81 cod. pen., in ordine alla mancata indicazione dei singoli passaggi che hanno portato alla determinazione della pena. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che il primo motivo di doglianza è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito (pag. 11 del provvedimento) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, non tenendo conto dell'ampia motivazione offerta dalla Corte di appello, la quale evidenzia come le attività di appostamento, i sequestri operati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le sommarie informazioni rese da questi ultimi e da altri clienti, le informazioni provenienti dal pedinamento satellitare e le risultanze dell'attività di intercettazione provano, oltre ogni ragionevole dubbio, come Djaloshi svolgesse una capillare attività di cessione di sostanze stupefacenti; che il secondo motivo di doglianza è inammissibile, perché non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata (pag. 13) che, del tutto correttamente, attribuisce rilievo alla mancanza di elementi positivi di giudizio; che il terzo motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (ex multis, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288); che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17
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