CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32487/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., travisamento della prova quanto allacronologia tra il furto dei paletti e l'acquisto del fondo da parte del ricorrente, èreiterativo di doglianza già dedotta in appello e ivi puntualmente disattesa (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014,Rv. 260608-01), oltre che volto a una rivalutazione del compendio probatorionon consentita in sede di legittimità, anche dopo la modifica dell'art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217-01;Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Rv. 275100-01; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362): laCorte di appello (cfr. pagg. 3-5 della sentenza impugnata) ha infatti ricostruito,sulla base delle dichiarazioni del teste Sena, riscontrate documentalmente, che ilfurto era stato commesso il 18 dicembre 2017, in epoca successiva all'acquistodel fondo (14 dicembre 2017), disattendendo motivatamente la contrariaversione della compagna del ricorrente;ritenuto che il secondo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 192 cod. proc.pen. quanto alla prova dell'elemento soggettivo del reato, è reiterativo didoglianza già dedotta in appello e disattesa (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rv. 276970-01): la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principioper cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova del dolo puòessere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, ivi compresa l'omessa onon attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta (Sez. 2, n.53017 del 22/11/2016, Rv. 268713-01), desumendo la consapevolezza delricorrente dalle tracce di calcestruzzo rinvenute sui paletti, sintomatiche dellaloro provenienza da un'installazione preesistente;ritenuto che il terzo motivo, con cui si censura il diniego dell'attenuante dicui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è reiterativo di doglianza già dedotta in appello edisattesa (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), osservando che l'attenuantecomune non è compatibile con l'ipotesi attenuata di ricettazione già riconosciutain ragione del modesto valore dei beni, quando l'esiguità del danno sia statavalutata, come nel caso in esame, ai fini del riconoscimento di quest'ultima, nonpotendo il medesimo elemento favorevole essere apprezzato due volte (Sez. 2,n. 51255 del 16/11/2023, Rv. 285693-01);ritenuto che il quarto motivo, con cui si lamenta, in termini generali, il viziodi motivazione per omesso confronto con le censure specifiche dell'atto di appelloe per insufficienza motivazionale ai sensi degli artt. 546 e 125 cod. proc. pen., èformulato in termini generici, privo di puntuale riferimento all'effettivo contenutodella motivazione della sentenza impugnata, la quale ha specificamenteargomentato su ciascuno dei profili devoluti (cfr. pagg. 3-7 della sentenzaimpugnata), risultando privo dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. c),cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521-01);ritenuto che il quinto motivo, con cui si censura l'eccessività della pena, èreiterativo di doglianza già dedotta in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rv. 276970-01) e mira comunque a una rivisitazione delle valutazionidiscrezionali del giudice di merito in punto di trattamento sanzionatorio, preclusain sede di legittimità quando, come nella specie, la graduazione della pena siasorretta da motivazione non arbitraria né illogica (Sez. 2, n. 39716 del12/07/2018, Rv. 273819; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243): laCorte di appello (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) ha dato contodell'adeguatezza della pena in rapporto alla gravità del fatto e alla personalità delricorrente, gravato da precedenti penali specifici;che il sesto motivo, con cui si deduce la mancata applicazione della causadi non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., nonrisulta devoluto alla cognizione del giudice di appello, il cui gravame, come sievince dalla stessa sentenza impugnata, ha riguardato esclusivamente lamancata assoluzione dell'imputato, la mancata concessione dell'attenuante di cuiall'art. 62, n. 4, cod. pen. e l'entità della pena; trattandosi di questioneintrodotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, la censura èinammissibile per violazione del principio devolutivo, non potendo formareoggetto del giudizio di legittimità doglianze non tempestivamente sottoposte algiudice del gravame;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]