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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 febbraio 2018

Cassazione n. 22824/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10210/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], curatore del [OSCURATO:PERSONA] ROCCO C. SAS, e [OSCURATO:PERSONA], curatore del [OSCURATO:PERSONA]’S [OSCURATO:PERSONA] C. SAS, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ ANNA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] n. 101/2018depositata il 19/02/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Le curatele dei fallimenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premesso che [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario di entrambe le società, era titolare di due conti correnti (n. 9222790-50-98 e 9222790-01-49) recanti saldi attivi di € 18714,68 e € 6593,72, convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e ne chiedevano la condanna al pagamento dei suddetti importi. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva deducendo la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza della domanda e il difetto di legittimazione attiva delle curatele.

Il Tribunale di Locri, nel contraddittorio delle parti, dichiarava la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto della domanda e omessa esposizione chiara e intellegibile dei fatti, non spiegando la ragione dell’azione congiunta delle due curatele e non comprendendosi come, quando e a quale titolo fosse maturato il debito della banca.

La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 19 febbraio 2018, accogliendo il gravame delle curatele, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle somme suindicate.

La Corte ha rigettato il primo motivo di appello con il quale le curatele avevano denunciato che il giudice di primo grado non aveva ordinato l’integrazione della domanda per sanare la eccepita nullità della citazione, in ragione del fatto che la banca non aveva chiesto termine a tal fine; ha accolto il secondo motivo secondo il quale la nullità era stata sanata per effetto della costituzione in giudizio della banca; ha accolto il terzo e quarto motivo, ritenendo determinato l’oggetto della domanda con riferimento alle somme portate dai due conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito in quanto socio illimitatamente responsabile delle due società ed essendo le curatele legittimate a chiedere il pagamento in quanto autorizzate dal giudice delegato; ha infine rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a cinque motivi; le curatele dei due fallimenti hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la banca ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto affetto, in violazione e falsa applicazione degli artt. 163, comma 3, n. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c., da genericità e indeterminatezza della domanda, in relazione alla editio actionis, essendo inidoneo a consentire alla convenuta di difendersi nel merito e il vizio non sanabile per effetto della costituzione del convenuto che, peraltro, aveva tempestivamente eccepito la nullità.

Il motivo è fondato.

La valutazione del giudice di primo grado che, diversamente dalla corte d’appello (sentenza impugnata, pag. 9-10), aveva giudicato la citazione nulla per indeterminatezza dell’oggetto della domanda (art. 163n. 3 c.p.c.) e omessa esposizione chiara e intellegibile dei fatti di causa (art. 163 n. 4 c.p.c.), ha trovato conferma all’esito dell’esame diretto degli atti sui quali il ricorso si fonda, che è consentito a questa Corte, in considerazione della natura processuale del vizio ritualmente dedotto dalla banca ricorrente.

Le curatele avevano agito per il pagamento del “saldo attivo” di due conti correnti (per complessivi € 25308,40) che, però, era il risultato di una imprecisata operazione di rideterminazione della sorte capitale, depurata di spese e interessi passivi anche usurari relativi ai rapporti di conto corrente tra il Furci e la banca (peraltro solo un conto sarebbe intestato al Furci, l’altro parrebbe intestato ad una terza società, la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”).

Tale sorte era congiuntamente pretesa in giudizio dalle curatele di due diverse società, senza illustrare le ragioni dell’azione congiunta né, soprattutto, precisare a che titolo e in che misura le due società avessero diritto di riscuotere i crediti azionati nei confronti della banca, né precisare l’epoca della loro insorgenza.

Di conseguenza, deve ritenersi che la citazione introduttiva del giudizio di primo grado fosse nulla, ma, non avendo il tribunale concesso termine alle attrici per integrare la domanda, ex art. 164, comma 5, c.p.c. (essendo la banca convenuta costituita nel giudizio), occorre chiedersi se la sentenza del tribunale che ha concluso il processo in rito con dichiarazione di nullità della citazione fosse viziata e se fossero (e siano) ipotizzabili rimedi di sorta.

La suddetta questione è stata affrontata dalla corte d’appello rispondendo al primo motivo di gravame delle curatele, nel senso che, una volta rilevata dal primo giudice la nullità della citazione (eccepita dalla banca costituita), le attrici non avevano chiesto termine per l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 164, comma 5, c.p.c., e che tale termine non poteva essere concesso dal tribunale d’ufficio.

A tal fine la corte ha richiamato l’orientamento secondo cui, in caso di citazione nulla per mancata o insufficiente determinazione dell’oggetto della domanda o per analogo vizio concernente l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la pretesa si fonda, nonostante l’eccezi one in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere del ricorrente invocare dal giudicela fissazione del termine per sanare la nullità, altrimenti, ove la nullità venga dedotta come motivo d’appello, il giudice del gravame dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio della citazione introduttiva (v.

Cass. n. 896 del 2014 e n. 17408 del 2012; cfr. indirettamente anche la n. 9798 del 2018).

Tale orientamento non sarebbe condivisibile se inteso nel senso che il tribunale non possa concedere d’ufficio alla parte attrice il termine per integrare la domanda, al fine di sanare la citazione nulla, a norma dell’art. 164, comma 5, c.p.c., limitazione questa non prevista espressamente né ricavabile dal sistema.

Il giudice, una volta rilevata (su eccezione del convenuto o d’ufficio) la nullità della citazione per vizi della editio actionis, è infatti tenuto a concedere il termine in questione alla parte attrice, indipendentemente dalla sua richiesta.

In realtà, l’orientamento sopra richiamato non esclude la possibilità che il giudice conceda d’ufficio il termine per la integrazione o rinnovazione, laddove riconosce che si tratterebbe di “un errore del giudice (che avrebbe dovuto rilevare la nullità e ordinare la rinnovazione)” e che “la responsabilità [sarebbe] da addebitare sia alla parte attrice che al giudice” (v.

Cass. n. 17408 del 2012).

Quel che rileva è che l’errore del tribunale per non avere provveduto a termini dell’art. 164, comma 5, c.p.c. e, soprattutto, della corte d’appello che, disconoscendo la nullità e decidendo sulla domanda nel merito, in sostanza “si è risolta nella individuazione d’ufficio della domanda da parte del giudice in spregio dell’onere di individuazione che fa carico alla parte” (v.

Cass. ult. cit.), porta all’inevitabile conseguenza che il processo sulla domanda nulla deve essere definito con una pronuncia in rito che accerti il vizio nella editio actionis, certamente non sanata dalla costituzione della parte convenuta, trattandosi di nullità che non incide negativamente solo sul diritto di difesa della controparte, ma che si riverbera anche direttamente sull’attività del giudice, né sanabile in appello.

E’ quanto accaduto nella specie, avendo il giudice d’appello erroneamente disconosciuto la nullità della citazione in primo grado e deciso la causa nel merito, mentre avrebbe dovuto definire il processo in rito, confermando la statuizione del tribunale, senza possibilità di fissare (in appello) il termine per l’integrazione della citazione nulla da parte delle originarie attrici.

Ad escludere tale possibilità è la constatazione che il giudizio di appello non è la sede nella quale si possa provvedere alla rinnovazione o integrazione della citazione di primo grado, ai sensi dell’art. 164, comma 5, c.p.c., ostandovi ragioni di incompatibilità con il rito del giudizio d’appello, ai sensi dell’art. 359 c.p.c. (integrazione non ipotizzabile in grado d’appello anche secondo Cass. n. 896 del 2014).

Per altro verso, le parti attrici non potrebbero invocare nel presente giudizio di cassazione introdotto (vittoriosamente) dalla banca il loro eventuale interesse a una sanatoria della nullità della citazione in primo grado, ormai impraticabile anche per la impossibilità sia di proseguire il giudizio in appello sia di rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c.

In conclusione, accertata, in sede di legittim ità, lanullità della citazione in primo grado per vizio non sanato della editio actionis, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza d’appello è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., realizzandosi una ipotesi di processo che non poteva essere proseguito (v.

Cass. n. 8344 del 2004).

Gli altri motivi sono assorbiti.

Le spese dei gradi di merito sono compensate, in considerazione delle ragioni concorrenti che hanno determinato la formazione della nullità processuale; quelle del giudizio di cassazione sono a carico delle curatele dei fallimenti che hanno resistito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri e, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata; compensa le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10210/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], curatore del [OSCURATO:PERSONA] ROCCO C. SAS, e [OSCURATO:PERSONA], curatore del [OSCURATO:PERSONA]’S [OSCURATO:PERSONA] C. SAS, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ ANNA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] n. 101/2018depositata il 19/02/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Le curatele dei fallimenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premesso che [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario di entrambe le società, era titolare di due conti correnti (n. 9222790-50-98 e 9222790-01-49) recanti saldi attivi di € 18714,68 e € 6593,72, convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e ne chiedevano la condanna al pagamento dei suddetti importi. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva deducendo la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza della domanda e il difetto di legittimazione attiva delle curatele. Il Tribunale di Locri, nel contraddittorio delle parti, dichiarava la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto della domanda e omessa esposizione chiara e intellegibile dei fatti, non spiegando la ragione dell’azione congiunta delle due curatele e non comprendendosi come, quando e a quale titolo fosse maturato il debito della banca. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 19 febbraio 2018, accogliendo il gravame delle curatele, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle somme suindicate. La Corte ha rigettato il primo motivo di appello con il quale le curatele avevano denunciato che il giudice di primo grado non aveva ordinato l’integrazione della domanda per sanare la eccepita nullità della citazione, in ragione del fatto che la banca non aveva chiesto termine a tal fine; ha accolto il secondo motivo secondo il quale la nullità era stata sanata per effetto della costituzione in giudizio della banca; ha accolto il terzo e quarto motivo, ritenendo determinato l’oggetto della domanda con riferimento alle somme portate dai due conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito in quanto socio illimitatamente responsabile delle due società ed essendo le curatele legittimate a chiedere il pagamento in quanto autorizzate dal giudice delegato; ha infine rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a cinque motivi; le curatele dei due fallimenti hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la banca ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto affetto, in violazione e falsa applicazione degli artt. 163, comma 3, n. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c., da genericità e indeterminatezza della domanda, in relazione alla editio actionis, essendo inidoneo a consentire alla convenuta di difendersi nel merito e il vizio non sanabile per effetto della costituzione del convenuto che, peraltro, aveva tempestivamente eccepito la nullità. Il motivo è fondato. La valutazione del giudice di primo grado che, diversamente dalla corte d’appello (sentenza impugnata, pag. 9-10), aveva giudicato la citazione nulla per indeterminatezza dell’oggetto della domanda (art. 163n. 3 c.p.c.) e omessa esposizione chiara e intellegibile dei fatti di causa (art. 163 n. 4 c.p.c.), ha trovato conferma all’esito dell’esame diretto degli atti sui quali il ricorso si fonda, che è consentito a questa Corte, in considerazione della natura processuale del vizio ritualmente dedotto dalla banca ricorrente. Le curatele avevano agito per il pagamento del “saldo attivo” di due conti correnti (per complessivi € 25308,40) che, però, era il risultato di una imprecisata operazione di rideterminazione della sorte capitale, depurata di spese e interessi passivi anche usurari relativi ai rapporti di conto corrente tra il Furci e la banca (peraltro solo un conto sarebbe intestato al Furci, l’altro parrebbe intestato ad una terza società, la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”). Tale sorte era congiuntamente pretesa in giudizio dalle curatele di due diverse società, senza illustrare le ragioni dell’azione congiunta né, soprattutto, precisare a che titolo e in che misura le due società avessero diritto di riscuotere i crediti azionati nei confronti della banca, né precisare l’epoca della loro insorgenza. Di conseguenza, deve ritenersi che la citazione introduttiva del giudizio di primo grado fosse nulla, ma, non avendo il tribunale concesso termine alle attrici per integrare la domanda, ex art. 164, comma 5, c.p.c. (essendo la banca convenuta costituita nel giudizio), occorre chiedersi se la sentenza del tribunale che ha concluso il processo in rito con dichiarazione di nullità della citazione fosse viziata e se fossero (e siano) ipotizzabili rimedi di sorta. La suddetta questione è stata affrontata dalla corte d’appello rispondendo al primo motivo di gravame delle curatele, nel senso che, una volta rilevata dal primo giudice la nullità della citazione (eccepita dalla banca costituita), le attrici non avevano chiesto termine per l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 164, comma 5, c.p.c., e che tale termine non poteva essere concesso dal tribunale d’ufficio. A tal fine la corte ha richiamato l’orientamento secondo cui, in caso di citazione nulla per mancata o insufficiente determinazione dell’oggetto della domanda o per analogo vizio concernente l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la pretesa si fonda, nonostante l’eccezi one in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere del ricorrente invocare dal giudicela fissazione del termine per sanare la nullità, altrimenti, ove la nullità venga dedotta come motivo d’appello, il giudice del gravame dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio della citazione introduttiva (v. Cass. n. 896 del 2014 e n. 17408 del 2012; cfr. indirettamente anche la n. 9798 del 2018). Tale orientamento non sarebbe condivisibile se inteso nel senso che il tribunale non possa concedere d’ufficio alla parte attrice il termine per integrare la domanda, al fine di sanare la citazione nulla, a norma dell’art. 164, comma 5, c.p.c., limitazione questa non prevista espressamente né ricavabile dal sistema. Il giudice, una volta rilevata (su eccezione del convenuto o d’ufficio) la nullità della citazione per vizi della editio actionis, è infatti tenuto a concedere il termine in questione alla parte attrice, indipendentemente dalla sua richiesta. In realtà, l’orientamento sopra richiamato non esclude la possibilità che il giudice conceda d’ufficio il termine per la integrazione o rinnovazione, laddove riconosce che si tratterebbe di “un errore del giudice (che avrebbe dovuto rilevare la nullità e ordinare la rinnovazione)” e che “la responsabilità [sarebbe] da addebitare sia alla parte attrice che al giudice” (v. Cass. n. 17408 del 2012). Quel che rileva è che l’errore del tribunale per non avere provveduto a termini dell’art. 164, comma 5, c.p.c. e, soprattutto, della corte d’appello che, disconoscendo la nullità e decidendo sulla domanda nel merito, in sostanza “si è risolta nella individuazione d’ufficio della domanda da parte del giudice in spregio dell’onere di individuazione che fa carico alla parte” (v. Cass. ult. cit.), porta all’inevitabile conseguenza che il processo sulla domanda nulla deve essere definito con una pronuncia in rito che accerti il vizio nella editio actionis, certamente non sanata dalla costituzione della parte convenuta, trattandosi di nullità che non incide negativamente solo sul diritto di difesa della controparte, ma che si riverbera anche direttamente sull’attività del giudice, né sanabile in appello. E’ quanto accaduto nella specie, avendo il giudice d’appello erroneamente disconosciuto la nullità della citazione in primo grado e deciso la causa nel merito, mentre avrebbe dovuto definire il processo in rito, confermando la statuizione del tribunale, senza possibilità di fissare (in appello) il termine per l’integrazione della citazione nulla da parte delle originarie attrici. Ad escludere tale possibilità è la constatazione che il giudizio di appello non è la sede nella quale si possa provvedere alla rinnovazione o integrazione della citazione di primo grado, ai sensi dell’art. 164, comma 5, c.p.c., ostandovi ragioni di incompatibilità con il rito del giudizio d’appello, ai sensi dell’art. 359 c.p.c. (integrazione non ipotizzabile in grado d’appello anche secondo Cass. n. 896 del 2014). Per altro verso, le parti attrici non potrebbero invocare nel presente giudizio di cassazione introdotto (vittoriosamente) dalla banca il loro eventuale interesse a una sanatoria della nullità della citazione in primo grado, ormai impraticabile anche per la impossibilità sia di proseguire il giudizio in appello sia di rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c. In conclusione, accertata, in sede di legittim ità, lanullità della citazione in primo grado per vizio non sanato della editio actionis, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza d’appello è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., realizzandosi una ipotesi di processo che non poteva essere proseguito (v. Cass. n. 8344 del 2004). Gli altri motivi sono assorbiti. Le spese dei gradi di merito sono compensate, in considerazione delle ragioni concorrenti che hanno determinato la formazione della nullità processuale; quelle del giudizio di cassazione sono a carico delle curatele dei fallimenti che hanno resistito. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri e, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata; compensa le
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