CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2021
Cassazione n. 41944/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11138-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato 2021 che la rappresenta e difende; 602 - ricorrente- tN onché da. COMICO o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 32/2013 della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, depositata il 06/03/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che la Corte accolga il primo motivo di ricorso. Conseguenze di legge. Fatti di Causa A seguito della procedura endo-processuale , con cui erano richiesti vari documenti, l'Agenzia delle Entrate sulla base di due pv e di quanto acquisito con la collaborazione del contribuente, emetteva avviso di accertamento con cui rimodulava la pretesa fiscale a seguito di accertamento analitico induttivo, tenendo anche conto della mancata registrazione della fattura n. 15 e dell'erronea annotazione della fattura 47 • Proponeva rituale impugnazione il [OSCURATO:PERSONA] , esercente attività al dettaglio di prodotti N.C.A. , dolendosi sia della mancanza del processo verbale di constatazione che delle modalità di calcolo . All'esito della controversia di primo grado, in cui si era costituita anche l'agenzia, la CTP accoglieva il ricorso sia perché l'avviso di accertamento non era stato preceduto dal pvc. , sia perché il calcolo analitico induttivo si basava su dati relativi alla attività svolta dalla sas di [OSCURATO:PERSONA] e c. ,traslati illegittimamente sulla attività svolta dal Martuscelli ditta individuale . [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate. Propone ricorso in Cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi ad un unico motivo così sintetizzabile : i) Nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 cpc . Si costituiva il contribuente che oltre a richiedere il rigetto del gravame , a sua volta proponeva appello incidentale per i seguenti motivi: violazione o falsa applicazione di legge di cui agli artt. 24 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 e dell'art. 12 della legge 212 s+del 27 luglio 2000 statuto del contribuente ex art. 360 n. 3 cpc ; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e relativo alla eccezione sulla mancata consegna del processo verbale di constatazione al termine della verifica fiscale ex art. 360 comma i n5 cpc ; Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e relativo alla eccezione inerente la ricostruzione induttiva del volume d'affari basata su dati non riferibili all'esercizio di imposta oggetto di ripresa fiscale . Ragioni della decisione Con l'unico motivo il ricorrente si duole che vi sia un insuperabile contrasto tra motivazione e dispositivo tale da determinare la nullità della sentenza Al motivo è fondato . Nel caso vi è un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo visto che nella esposizione delle ragioni la Ctr da atto che non vi era necessità di un atto prodromico all'accertamento, così come prospettato dall'appellante Agenzia. Nel prosieguo aggiunge che il rilevo dei prezzi rilevati dai verificatori con riferimento al 2005 e relativi ad un diverso soggetto non era sostanzialmente rilevante anche alla luce della mancata esibizione dei libri e scritture contabili. A conclusione di tale ragionamento inopinatamente e sempre in motivazione si concludeva dicendo che la sentenza di primo grado non dovesse essere riformata, e nel dispositivo veniva ribadito il rigetto dell'appello condannando l'appellante anche alle spese oltre iva e cap (il che dimostra come ,secondo i giudici, la parte soccombente era l'Agenzia in quanto a suo favore non potevano essere riconsciuta né l'iva né cap essendo difeso da impiegati interni . Pertanto nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, con valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (fra le varie Cass. 2.7.2007 n. 14966),senza che sia possibile ricorrere alla interpretazione complessiva che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti, si verifica l'ipotesi della mancanza di motivazione pertinente al decisum , il che comporta la nullità della impugnata sentenza, tale da imporre la rimessione delle parti dinanzi al giudice di secondo grado , come peraltro previsto nel giudizio di appello in senso analogo dall'art. 354 cpc.. Proprio perché la decisione impugnata è affetta da nullità assoluta neppure può essere esaminato incidentale proposto dalla parte vittoriosa secondo il solo dispositivo , in quanto le questioni sollevate con tale ricorso incidentale sono rimaste assorbite, non emergendo alcuna ratio decidendi . Del resto nel caso in esame le questioni sollevate , potranno essere riproposte nel giudizio di rinvio. Proprio perché con il rinvio questa Corte pone in dubbio l'esistenza di una sentenza di appello si determina l'assorbimento dell'impugnazione incidentale da parte del soggetto vittorioso in primo grado . P. Q.M La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto cassa la sentenza impugnata rinviando alla Ctr di Firenze in diversa composizione , che provvederà anche sulle spese del g