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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02062/2026

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nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso per cassazione n. 26169/22 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]: rinuncia non accettata -conseguenze in tema di spese di lite.

N.R.G.: 26169/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall’Avvocatura Generale dello Stato ; -controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di Cagliari 23 marzo 2022 n. 141 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2010 tutti gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Cagliari la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], la Regione Sardegna e l'Università degli Studi di Cagliari, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi dopo il 1999 ma prima del 2006; -) durante il periodo di specializzazione avevano percepito una remunerazione inferiore a quella che, a partire dal 2006, sarebbe stata erogata a quanti si fossero iscritti alle scuole di specializzazione post lauream; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) la remunerazione da essi percepita durante la frequenza della scuola di specializzazione non poteva dirsi“adeguata”.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Con sentenza 18 dicembre 2018 n. 3326 il Tribunale di Cagliari rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti.

La sentenza fu appellata dai soccombenti.

N.R.G.: 26169/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025

3. Con sentenza n. 141/2022 del 23 marzo 2022 ; la Corte d’appello di Cagliaririgettò il gravame.

4. La sentenza d’appello è stata impugnat a per cassazione dai soccombenti nei confronti della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri , con ricorso fondato su due motivi.

5. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ha resistito con un controricorsoe depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Estinzione del giudizio.

Tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto ritualmente depositato.

Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio.

2. Sulle spese.

La rinuncia al ricorso non è stata accettata dalla difesa erariale (come si dichiara nella memoria depositata il 21 ottobre 2025).

2.1. Per questa ragione ritiene il Collegio che la rinuncia al ricorso non giustifichi la compensazione integrale delle spese, ma possa giustificare solo la compensazione nella misura di un terzo; la rinuncia inoltre eviterà ai ricorrenti la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato.

2.2. Il ricorso, infatti, se lo si fosse esaminato nel merito sarebbe stato manifestamente inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce dei princìpi ripetutamente affermati da questa Corte in subiecta materia, ovvero che “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui N.R.G.: 26169/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (così, con ampia motivazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 –01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez.

L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez.

L - , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 –01).

Il ricorso oggi in esame è stata proposto alla fine del 2002, quando la questione oggetto del contendere ormai da quattro anni era stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte, né esso prospetta valide ragioni idonee a confutare quel già consolidato orientamento.

3. Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).

In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 30.146,70 annui per tre anni (e dunque euro 90.440,1), “oltre interessi e rivalutazione monetaria”.

Diversi attori conseguirono la specializzazione nel 2001 : la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 90.440,1.

3.1. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo N.R.G.: 26169/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”, e la più risalente delle specializzazioni si concluse nel 2001, al valore della domanda si devono sommare nove anni di interessi e rivalutazione (il giudizio di primo grado, come detto, fu introdotto nel 2010).

Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 130.894,72attuali.

A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 260.001 euro.

3.2. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale ([OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022); -) individuando quale parametro il valore - pari al minimo - di euro 3.828, in considerazione della natura ormai “arata”delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%), e poi del 10% per ciascun ricorrente dall’11° (compreso) al 30°, e quindi di un ulteriore 200%, e così complessivamente del 470 % (ex multis, Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).

Il totale ascende dunque ad euro 3.828 maggiorati del 470%, ovvero euro 21.819,6, che vanno compensati per un terzo in considerazione della sopravvenuta rinuncia.

I rimanentidue terzi (euro 14.546,4 ) va nno post i a carico dei ricorrenti in solido.

P.q.m. (-) dichiara estinto il giudizio di legittimità; (-) compensa per un terzo le spese del presente giudizio di legittimità; (-) condanna i ricorrenti insolido alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei rimanent i due terzi delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 14.546,4 , oltre eventuali spese prenotate a debito; N.R.G.: 26169/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso per cassazione n. 26169/22 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]: rinuncia non accettata -conseguenze in tema di spese di lite. N.R.G.: 26169/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall’Avvocatura Generale dello Stato ; -controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di Cagliari 23 marzo 2022 n. 141 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2010 tutti gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Cagliari la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], la Regione Sardegna e l'Università degli Studi di Cagliari, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi dopo il 1999 ma prima del 2006; -) durante il periodo di specializzazione avevano percepito una remunerazione inferiore a quella che, a partire dal 2006, sarebbe stata erogata a quanti si fossero iscritti alle scuole di specializzazione post lauream; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) la remunerazione da essi percepita durante la frequenza della scuola di specializzazione non poteva dirsi“adeguata”. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza 18 dicembre 2018 n. 3326 il Tribunale di Cagliari rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti. La sentenza fu appellata dai soccombenti. N.R.G.: 26169/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 3. Con sentenza n. 141/2022 del 23 marzo 2022 ; la Corte d’appello di Cagliaririgettò il gravame. 4. La sentenza d’appello è stata impugnat a per cassazione dai soccombenti nei confronti della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri , con ricorso fondato su due motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ha resistito con un controricorsoe depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Estinzione del giudizio. Tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto ritualmente depositato. Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio. 2. Sulle spese. La rinuncia al ricorso non è stata accettata dalla difesa erariale (come si dichiara nella memoria depositata il 21 ottobre 2025). 2.1. Per questa ragione ritiene il Collegio che la rinuncia al ricorso non giustifichi la compensazione integrale delle spese, ma possa giustificare solo la compensazione nella misura di un terzo; la rinuncia inoltre eviterà ai ricorrenti la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato. 2.2. Il ricorso, infatti, se lo si fosse esaminato nel merito sarebbe stato manifestamente inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce dei princìpi ripetutamente affermati da questa Corte in subiecta materia, ovvero che “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui N.R.G.: 26169/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (così, con ampia motivazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 –01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L - , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 –01). Il ricorso oggi in esame è stata proposto alla fine del 2002, quando la questione oggetto del contendere ormai da quattro anni era stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte, né esso prospetta valide ragioni idonee a confutare quel già consolidato orientamento. 3. Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367). In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 30.146,70 annui per tre anni (e dunque euro 90.440,1), “oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Diversi attori conseguirono la specializzazione nel 2001 : la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 90.440,1. 3.1. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo N.R.G.: 26169/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”, e la più risalente delle specializzazioni si concluse nel 2001, al valore della domanda si devono sommare nove anni di interessi e rivalutazione (il giudizio di primo grado, come detto, fu introdotto nel 2010). Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 130.894,72attuali. A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 260.001 euro. 3.2. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale ([OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022); -) individuando quale parametro il valore - pari al minimo - di euro 3.828, in considerazione della natura ormai “arata”delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%), e poi del 10% per ciascun ricorrente dall’11° (compreso) al 30°, e quindi di un ulteriore 200%, e così complessivamente del 470 % (ex multis, Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367). Il totale ascende dunque ad euro 3.828 maggiorati del 470%, ovvero euro 21.819,6, che vanno compensati per un terzo in considerazione della sopravvenuta rinuncia. I rimanentidue terzi (euro 14.546,4 ) va nno post i a carico dei ricorrenti in solido. P.q.m. (-) dichiara estinto il giudizio di legittimità; (-) compensa per un terzo le spese del presente giudizio di legittimità; (-) condanna i ricorrenti insolido alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei rimanent i due terzi delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 14.546,4 , oltre eventuali spese prenotate a debito; N.R.G.: 26169/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello
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