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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2026

Cassazione n. 08173/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8173/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 27/2026* * * 29458/2025* * MONACO* * Relatore*ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * di * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte di appello di Bari – Sezione per i minorenniudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale * * il quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. * * ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appellodi Bari – Sezione per i minorenni a seguito di rinuncia dell imputato ai motivi di appellodiversi da quelli riguardanti la misura della pena anche previa concessione delle attenuantigeneriche e dei benefici di legge ha rideterminato in anni uno e mesi due di reclusione edeuro 3.000 00 di multa la pena irrogata con la sentenza di primo grado confermata nel resto.2.

Con l unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell art. 606 comma 1 lett. bcod. proc. pen. lamentando la mancata valutazione della sussistenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. l assenza di motivazione sulla richiesta diconcessione delle attenuanti generiche l incomprensibile diniego della sospensionecondizionale della pena.3.

Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta non essendo pervenutarichiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell art. 611 comma 1 bis primo periodocod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile essendo l unico motivo incentrato su doglianze generiche emanifestamente infondate.2.

La rinuncia a uno o più motivi di appello circoscrive la cognizione del gravame ai solicapi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi di tal che l imputato non puòpoi dolersi con il ricorso per cassazione dell omessa motivazione sui motivi rinunciati.* Corte ha in ogni caso chiarito che è inammissibile per genericità del motivo ilricorso per cassazione che prospettando la violazione dell obbligo di immediata declaratoriadi una causa di non punibilità non indica come nel caso in esame elementi concreti in forzadei quali il giudice d appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo chel imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità * 2 n. 36870del 17/04/2018 Di * * 273431 01 .3. * a quanto dedotto dal ricorrente la Corte di appello ha motivatosull omessa concessione delle attenuanti generiche attribuendo rilievo preponderante allemodalità particolarmente allarmanti dell azione e alla spiccata capacità a delinqueremanifestata dall imputato conclamata dai numerosi carichi pendenti a suo carico anche pergravi reati.4. * è la doglianza sull omessa concessione della sospensione condizionaledella pena congruamente giustificata dal giudice di merito in ragione delle menzionatependenze talune tradottesi già in condanne in primo grado ritenute incompatibili con unaprognosi positiva in ordine all astensione dalla futura commissione di reati.5.

Alla declaratoria d inammissibilità non segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammendetrattandosi di procedimento a carico di soggetto minorenne.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8173/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 27/2026* * * 29458/2025* * MONACO* * Relatore*ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * di * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte di appello di Bari – Sezione per i minorenniudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale * * il quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. * * ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appellodi Bari – Sezione per i minorenni a seguito di rinuncia dell imputato ai motivi di appellodiversi da quelli riguardanti la misura della pena anche previa concessione delle attenuantigeneriche e dei benefici di legge ha rideterminato in anni uno e mesi due di reclusione edeuro 3.000 00 di multa la pena irrogata con la sentenza di primo grado confermata nel resto.2.

Con l unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell art. 606 comma 1 lett. bcod. proc. pen. lamentando la mancata valutazione della sussistenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. l assenza di motivazione sulla richiesta diconcessione delle attenuanti generiche l incomprensibile diniego della sospensionecondizionale della pena.3.

Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta non essendo pervenutarichiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell art. 611 comma 1 bis primo periodocod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile essendo l unico motivo incentrato su doglianze generiche emanifestamente infondate.2.

La rinuncia a uno o più motivi di appello circoscrive la cognizione del gravame ai solicapi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi di tal che l imputato non puòpoi dolersi con il ricorso per cassazione dell omessa motivazione sui motivi rinunciati.* Corte ha in ogni caso chiarito che è inammissibile per genericità del motivo ilricorso per cassazione che prospettando la violazione dell obbligo di immediata declaratoriadi una causa di non punibilità non indica come nel caso in esame elementi concreti in forzadei quali il giudice d appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo chel imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità * 2 n. 36870del 17/04/2018 Di * * 273431 01 .3. * a quanto dedotto dal ricorrente la Corte di appello ha motivatosull omessa concessione delle attenuanti generiche attribuendo rilievo preponderante allemodalità particolarmente allarmanti dell azione e alla spiccata capacità a delinqueremanifestata dall imputato conclamata dai numerosi carichi pendenti a suo carico anche pergravi reati.4. * è la doglianza sull omessa concessione della sospensione condizionaledella pena congruamente giustificata dal giudice di merito in ragione delle menzionatependenze talune tradottesi già in condanne in primo grado ritenute incompatibili con unaprognosi positiva in ordine all astensione dalla futura commissione di reati.5.

Alla declaratoria d inammissibilità non segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammendetrattandosi di procedimento a carico di soggetto minorenne. *Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8173/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 27/2026* * * 29458/2025* * MONACO* * Relatore*ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * di * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte di appello di Bari – Sezione per i minorenniudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale * * il quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. * * ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appellodi Bari – Sezione per i minorenni a seguito di rinuncia dell imputato ai motivi di appellodiversi da quelli riguardanti la misura della pena anche previa concessione delle attenuantigeneriche e dei benefici di legge ha rideterminato in anni uno e mesi due di reclusione edeuro 3.000 00 di multa la pena irrogata con la sentenza di primo grado confermata nel resto.2. Con l unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell art. 606 comma 1 lett. bcod. proc. pen. lamentando la mancata valutazione della sussistenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. l assenza di motivazione sulla richiesta diconcessione delle attenuanti generiche l incomprensibile diniego della sospensionecondizionale della pena.3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta non essendo pervenutarichiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell art. 611 comma 1 bis primo periodocod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile essendo l unico motivo incentrato su doglianze generiche emanifestamente infondate.2. La rinuncia a uno o più motivi di appello circoscrive la cognizione del gravame ai solicapi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi di tal che l imputato non puòpoi dolersi con il ricorso per cassazione dell omessa motivazione sui motivi rinunciati.* Corte ha in ogni caso chiarito che è inammissibile per genericità del motivo ilricorso per cassazione che prospettando la violazione dell obbligo di immediata declaratoriadi una causa di non punibilità non indica come nel caso in esame elementi concreti in forzadei quali il giudice d appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo chel imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità * 2 n. 36870del 17/04/2018 Di * * 273431 01 .3. * a quanto dedotto dal ricorrente la Corte di appello ha motivatosull omessa concessione delle attenuanti generiche attribuendo rilievo preponderante allemodalità particolarmente allarmanti dell azione e alla spiccata capacità a delinqueremanifestata dall imputato conclamata dai numerosi carichi pendenti a suo carico anche pergravi reati.4. * è la doglianza sull omessa concessione della sospensione condizionaledella pena congruamente giustificata dal giudice di merito in ragione delle menzionatependenze talune tradottesi già in condanne in primo grado ritenute incompatibili con unaprognosi positiva in ordine all astensione dalla futura commissione di reati.5. Alla declaratoria d inammissibilità non segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammendetrattandosi di procedimento a carico di soggetto minorenne.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8173/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 27/2026* * * 29458/2025* * MONACO* * Relatore*ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * di * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte di appello di Bari – Sezione per i minorenniudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale * * il quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. * * ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appellodi Bari – Sezione per i minorenni a seguito di rinuncia dell imputato ai motivi di appellodiversi da quelli riguardanti la misura della pena anche previa concessione delle attenuantigeneriche e dei benefici di legge ha rideterminato in anni uno e mesi due di reclusione edeuro 3.000 00 di multa la pena irrogata con la sentenza di primo grado confermata nel resto.2. Con l unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell art. 606 comma 1 lett. bcod. proc. pen. lamentando la mancata valutazione della sussistenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. l assenza di motivazione sulla richiesta diconcessione delle attenuanti generiche l incomprensibile diniego della sospensionecondizionale della pena.3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta non essendo pervenutarichiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell art. 611 comma 1 bis primo periodocod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile essendo l unico motivo incentrato su doglianze generiche emanifestamente infondate.2. La rinuncia a uno o più motivi di appello circoscrive la cognizione del gravame ai solicapi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi di tal che l imputato non puòpoi dolersi con il ricorso per cassazione dell omessa motivazione sui motivi rinunciati.* Corte ha in ogni caso chiarito che è inammissibile per genericità del motivo ilricorso per cassazione che prospettando la violazione dell obbligo di immediata declaratoriadi una causa di non punibilità non indica come nel caso in esame elementi concreti in forzadei quali il giudice d appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo chel imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità * 2 n. 36870del 17/04/2018 Di * * 273431 01 .3. * a quanto dedotto dal ricorrente la Corte di appello ha motivatosull omessa concessione delle attenuanti generiche attribuendo rilievo preponderante allemodalità particolarmente allarmanti dell azione e alla spiccata capacità a delinqueremanifestata dall imputato conclamata dai numerosi carichi pendenti a suo carico anche pergravi reati.4. * è la doglianza sull omessa concessione della sospensione condizionaledella pena congruamente giustificata dal giudice di merito in ragione delle menzionatependenze talune tradottesi già in condanne in primo grado ritenute incompatibili con unaprognosi positiva in ordine all astensione dalla futura commissione di reati.5. Alla declaratoria d inammissibilità non segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammendetrattandosi di procedimento a carico di soggetto minorenne. *Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
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