CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 11132/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA];avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’impugnata sentenza, emessa in data 20/11/2025 dalla Corte di appello diMilano, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Milano del 02/07/2025, appellata da XXXXXXXXXXXXX, lapena veniva rideterminata, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalentisulla contestata aggravante, in anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 1.500 di multa, conconferma nel resto.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiduciadell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale, con unico motivo, deduce, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine alle causedi proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., con conseguente violazione del diritto didifesa, rappresentando vieppiù non essere stata raggiunta la prova, oltre ogni ragionevoledubbio, in ordine alla condotta contestata.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Invero, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla penaconcordata è solo quello relativo alla legalità della pena, perché il negozio processualeliberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può soloaccogliere o rigettare la richiesta (cfr. Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.226715; cfr. in tal senso anche Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv.275234-01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01).In particolare, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di penaconcordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una dellecause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assolutao di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo propriodell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, lacognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.276102 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853 – 01).3.1. Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, ladeclaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità,cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis,seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto aquella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece latrattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi cheinvestano la motivazione del provvedimento impugnato.3.2. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammendeche, avuto riguardo alla natura del motivo, appare conforme a giustizia stabilire in misura dieuro 3.000.In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11132/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCIA AIELLI - Presidente - Ord. n. sez. 270/2026MICHELE [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 732/2026EMANUELE CERSOSIMOha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA];avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’impugnata sentenza, emessa in data 20/11/2025 dalla Corte di appello diMilano, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Milano del 02/07/2025, appellata da XXXXXXXXXXXXX, lapena veniva rideterminata, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalentisulla contestata aggravante, in anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 1.500 di multa, conconferma nel resto.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiduciadell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale, con unico motivo, deduce, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine alle causedi proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., con conseguente violazione del diritto didifesa, rappresentando vieppiù non essere stata raggiunta la prova, oltre ogni ragionevoledubbio, in ordine alla condotta contestata.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Invero, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla penaconcordata è solo quello relativo alla legalità della pena, perché il negozio processualeliberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può soloaccogliere o rigettare la richiesta (cfr. Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.226715; cfr. in tal senso anche Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv.275234-01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01).In particolare, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di penaconcordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una dellecause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assolutao di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo propriodell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, lacognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.276102 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853 – 01).3.1. Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, ladeclaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità,cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis,seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto aquella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece latrattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi cheinvestano la motivazione del provvedimento impugnato.3.2. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammendeche, avuto riguardo alla natura del motivo, appare conforme a giustizia stabilire in misura dieuro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.