CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 44086/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 19/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Urbino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 635, comma secondo n. 3, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione sul diniego dell'invocata causa di non punibilità risulta essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e conforme ai parametri di legge (si veda, in particolare, pag. 4 sulla gravità della condotta dell'imputato che non si è limitato a danneggiare il tavolino all'esito della colluttazione con un altro detenuto, ma, dopo essersi tagliato con una lametta, aveva minacciato il personale di polizia presente sul posto), essendosi di fatto il ricorrente limitato a proporre una propria lettura alternativa degli elementi correttamente e compiutamente considerati dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale censura il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora il bilanciamento non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendosi ritenere quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a considerarla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto, anche in considerazione dei precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931)0a:5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]