Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 4/2025
ECLI:EU:C:2025:750
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 2 ottobre 2025 (
1
)
Causa C
‑
516/24 [Winderwill]
(
i
)
BC, regolarmente rappresentato dal rappresentante legale,
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])]
« Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza – Adizione dell’autorità giurisdizionale – Deposito di una domanda di patrocinio a spese dello Stato al fine di una domanda di modifica delle obbligazioni alimentari – Deposito successivo di una domanda di modifica delle obbligazioni alimentari dinanzi alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro »
1.
Il presente rinvio pregiudiziale ha come contesto normativo il regolamento (CE) n. 4/2009 (
2
) relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Nel contesto di diritto e di fatto della presente causa, la questione del giudice del rinvio inviterà la Corte a pronunciarsi sull’interpretazione della nozione di «atto equivalente» alla domanda giudiziale, ai sensi dell’articolo 9, lettera a), di tale regolamento. In particolare, la Corte dovrà pronunciarsi sulla questione se una domanda di patrocinio a spese dello Stato (
3
), presentata dal creditore di alimenti al fine di citare in giudizio il debitore, possa rientrare in tale nozione.
I.
Contesto normativo
A.
Diritto internazionale
2.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo dell’Aia (
4
):
«Salvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore».
3.
L’articolo 4 di tale protocollo stabilisce norme speciali a favore di taluni creditori di alimenti, applicabili in particolare per quanto riguarda le obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli. Il paragrafo 3 di tale articolo prevede quanto segue:
«Nonostante l’articolo 3, qualora il creditore abbia adito l’autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge del foro. Tuttavia, qualora in forza di tale legge il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge dello Stato di residenza abituale del creditore».
B.
Diritto dell’Unione
Il regolamento n. 4/2009
4.
Il primo considerando del regolamento n. 4/2009 indica che quest’ultimo è stato adottato dal legislatore dell’Unione al fine di realizzare il suo obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone.
5.
Secondo il suo considerando 9, tale regolamento mira a facilitare l’ottenimento di una decisione relativa a un credito alimentare che sia automaticamente esecutiva in un altro Stato membro senza ulteriori formalità.
6.
Conformemente al suo considerando 36 e al suo capo V, intitolato «Accesso alla giustizia», il medesimo regolamento mira a istituire un regime speciale di patrocinio a spese dello Stato in materia di obbligazioni alimentari che preveda la presa a carico totale delle spese connesse ai procedimenti riguardanti obbligazioni alimentari nei confronti di minori di 21 anni e avviati tramite le autorità centrali.
7.
Il considerando 44 del medesimo regolamento indica che quest’ultimo dovrebbe modificare il regolamento (CE) n. 44/2001 (
5
) sostituendo le disposizioni di quest’ultimo applicabili in materia di obbligazioni alimentari.
8.
L’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 così recita:
«Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:
a) l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o
b) l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; o
(...)».
9.
Il successivo articolo 9, intitolato «Adizione dell’autorità giurisdizionale», prevede quanto segue:
«Ai fini del presente capo, un’autorità giurisdizionale è considerata adita:
a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato al convenuto (...)».
10.
Secondo l’articolo 12 del regolamento suddetto, intitolato «Litispendenza»:
«1. Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza.
2. Ove sia accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita per prima, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima».
11.
Ai termini dell’articolo 15 del medesimo regolamento:
La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il [protocollo dell’Aia del 2007] negli Stati membri vincolati da tale strumento».
C.
Il diritto tedesco
1.
Il FamFG
12.
[OSCURATO:PERSONA] über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (legge sui procedimenti in materia di diritto di famiglia e sui procedimenti di volontaria giurisdizione; in prosieguo: il «FamFG»), all’articolo 76, paragrafo 1, enuncia quanto segue:
«Le disposizioni del codice di procedura civile relative al patrocinio a spese dello Stato si applicano
mutatis mutandis
all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato [di cui al FamFG], salvo disposizione contraria in prosieguo».
13.
L’articolo 77, paragrafo 1, del FamFG così recita:
«Prima dell’ammissione al [patrocinio a spese dello Stato], il giudice può dare alle altre parti interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni. Nei procedimenti a seguito di ricorso, il convenuto deve avere la possibilità di prendere posizione sulla questione se ritenga che siano soddisfatte le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia di diritto di famiglia, a meno che ciò non appaia inopportuno per motivi particolari».
14.
L’articolo 113, paragrafo 1, del FamFG così recita:
«In materia matrimoniale e familiare (...) [s]i applicano
mutatis mutandis
le norme generali e specifiche del codice di procedura civile relative ai procedimenti dinanzi ai giudici».
2.
La ZPO
15.
L’articolo 114, paragrafo 1, del Zivilprozessordnung (codice di procedura civile tedesco; in prosieguo: la «ZPO»), enuncia quanto segue:
Una parte che, a causa della sua situazione personale ed economica, non è in grado di pagare le spese di un procedimento giudiziario, o lo può solo parzialmente o mediante pagamenti frazionati, beneficia, su sua richiesta, del patrocinio a spese dello Stato se l’azione o la difesa in giudizio ha sufficienti possibilità di successo e non ha carattere abusivo. Per il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere all’interno dell’Unione europea si applicano, in via complementare, gli articoli da 1076 a 1078».
16.
Il paragrafo 117 della ZPO prevede quanto segue:
«1. La domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata dinanzi al giudice investito dell’azione; tale domanda può essere presentata mediante dichiarazione presso la cancelleria. La domanda deve esporre gli elementi della controversia e indicare i mezzi di prova. (...)
2. La domanda deve essere corredata di una dichiarazione della parte sulle proprie condizioni personali ed economiche (rapporti familiari, situazione lavorativa e patrimoniale, reddito e oneri) con relativi documenti giustificativi. La dichiarazione e i documenti giustificativi possono essere comunicati alla parte avversa solo con il consenso del richiedente, a meno che, a norma del diritto civile, la parte avversa abbia un diritto d’informazione sul reddito e sul patrimonio del richiedente. Il richiedente deve avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni prima che la sua dichiarazione sia trasmessa alla parte avversa. Egli è informato della trasmissione della sua dichiarazione.
3. Al fine di semplificare e uniformare la procedura, il ministero federale della Giustizia ha il potere di introdurre, mediante regolamento, con il consenso del Bundesrat, moduli di dichiarazione. (...)
4. Se sono stati presentati moduli per la dichiarazione di cui al paragrafo 2, la parte si avvale di questi ultimi. (...)».
17.
L’articolo 118, paragrafo 1, della ZPO così recita:
La parte avversa deve avere la possibilità di prendere posizione sulla questione se ritenga che siano soddisfatte le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a meno che ciò non appaia inopportuno per motivi particolari. Tale presa di posizione può intervenire mediante dichiarazione in cancelleria. L’organo giurisdizionale può convocare le parti a un’udienza se è probabile che si raggiunga un accordo; una transazione deve essere registrata dal giudice in un verbale del tribunale. Le spese sostenute dalla parte avversa non sono rimborsate. Le spese sostenute per l’audizione di testimoni o periti ai sensi del paragrafo 2, terza frase, devono essere sopportate a titolo di spese dalla parte condannata alle spese. L’articolo 128a si applica
mutatis mutandis
all’udienza di cui alla terza frase.».
18.
L’articolo 167 del ZPO, intitolato «Retroattività della notifica», dispone quanto segue:
«Qualora con la notifica sia fissato un termine o la prescrizione inizi nuovamente a decorrere o sia sospesa ai sensi dell’articolo 204 del [[OSCURATO:PERSONA] (codice civile)], tale effetto si produce già al momento della ricezione della domanda o della dichiarazione, se la notifica avviene poco tempo dopo».
19.
L’articolo 261 della ZPO prevede quanto segue:
(1) La proposizione dell’azione determina la litispendenza della controversia.
(...)
(3) La litispendenza ha i seguenti effetti:
(1) l. nella pendenza della causa, nessuna delle parti può investire della controversia un altro giudice;
(...)».
3.
Il BGB
20.
[OSCURATO:PERSONA] (codice civile; in prosieguo: il «BGB»), all’articolo 204 («Sospensione della prescrizione a seguito della presentazione di un ricorso»), paragrafo 1, punto 14, enuncia quanto segue:
«1) La prescrizione è sospesa tramite
(...)
disposizione della notifica della prima domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se la notifica è disposta poco tempo dopo la presentazione della domanda, la sospensione della prescrizione ha effetto già al momento della presentazione».
II.
Fatti oggetto della controversia principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
21.
BC, ricorrente nel procedimento principale, è figlio di LG, convenuto nel procedimento principale. BC risiede abitualmente in [OSCURATO:PERSONA], mentre LG vive in [OSCURATO:PERSONA].
22.
Il 17 dicembre 2021 BC ha presentato all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, una domanda di patrocinio a spese dello Stato ai fini di una domanda di modifica relativa al mantenimento del minore. BC vi ha allegato una domanda di modifica sotto forma di progetto, precisando che essa sarebbe stata presentata formalmente in caso di concessione del patrocinio a spese dello Stato.
23.
Il 28 gennaio 2022, ossia prima che il giudice del rinvio si fosse pronunciato sulla domanda di patrocinio a spese dello Stato, LG ha presentato una domanda di modifica delle sue obbligazioni alimentari nei confronti di BC dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).
24.
Con ordinanza del 29 marzo 2022, il giudice del rinvio ha rifiutato di concedere il patrocinio a spese dello Stato a BC, in quanto esso non era competente a livello internazionale. A seguito di un ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land dello [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con ordinanza del 27 maggio 2022, ha annullato l’ordinanza emessa dal giudice del rinvio e ha concesso il patrocinio a spese dello Stato a BC.
25.
Successivamente, BC ha presentato la domanda di modifica delle obbligazioni alimentari dinanzi al giudice del rinvio, che è stata notificata a LG il 21 luglio 2022.
26.
Nel frattempo, la domanda di modifica presentata da LG dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA]) era stata respinta per carenza di competenza internazionale. [OSCURATO:PERSONA] Domstă (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) ha annullato tale decisione e ha rinviato la causa dinanzi al giudice di primo grado. Quest’ultimo, con ordinanza del 6 maggio 2024, ha sospeso il procedimento, in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009.
27.
Il giudice del rinvio ritiene necessario accertare la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza, ai sensi dell’articolo 12, del regolamento n. 4/2009. Per quanto riguarda la domanda di patrocinio a spese dello Stato, tale giudice si interroga sulla possibilità di considerare quest’ultima come un atto equivalente a una domanda giudiziale, ai sensi dell’articolo 9, lettera a), di tale regolamento, al fine di verificare la propria competenza. Poiché tale questione non è stata ancora risolta dalla Corte, detto giudice ritiene che solo un’interpretazione uniforme del regolamento n. 4/2009 consentirebbe di garantire una sufficiente certezza del diritto.
28.
In tale contesto, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la domanda di gratuito patrocinio, alla quale è allegata una domanda di modifica in materia di obbligazioni alimentari solo come progetto da presentare formalmente in caso di concessione del gratuito patrocinio, costituisca un “atto equivalente” ai sensi dell’articolo 9, lettera a), del [regolamento n. 4/2009], comportando ciò l’adizione di un’autorità nazionale e il radicamento della competenza di quest’ultima».
29.
La decisione di rinvio, datata 22 luglio 2024, è pervenuta presso la cancelleria della Corte il 24 luglio 2024. Hanno presentato osservazioni scritte il ricorrente e il convenuto nel procedimento principale, i governi ceco e tedesco, nonché la Commissione europea. Il 18 giugno 2025 si è tenuta un’udienza durante la quale la Commissione e il governo tedesco hanno svolto le loro difese orali.
III.
Analisi
A.
Sugli insegnamenti da trarre dalla giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «domanda giudiziale» o di «atto equivalente» nell’ambito di altri strumenti giuridici
30.
In via preliminare, occorre rilevare che, nella presente causa, poiché la Corte è chiamata a interpretare la nozione di «atto equivalente» alla domanda giudiziale di cui all’articolo 9, lettera a), del regolamento n. 4/2009, occorre chiedersi se si possano trovare piste di riflessione, o proprio elementi di risposta, alla luce di strumenti vicini e della loro interpretazione da parte della Corte. Infatti, la nozione di «domanda giudiziale» e, in particolare, quella di «atto equivalente», è una nozione trasversale che si ritrova in numerose convenzioni internazionali o in altri strumenti giuridici relativi alla competenza giurisdizionale in materia civile. Tali nozioni sono quindi già state oggetto di un’interpretazione da parte della Corte, che consente di delinearne i contorni nei contesti di tali convenzioni internazionali e strumenti giuridici, il cui richiamo mi sembra indispensabile prima di iniziare l’esame della questione pregiudiziale sottoposta alla Corte nella presente causa.
31.
A tale riguardo, occorre rilevare che, nelle sue prime sentenze relative all’interpretazione nell’ambito della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles») (
6
), la Corte ha già avuto occasione di precisare che la nozione di «domanda giudiziale» o di «atto equivalente» si riferisce all’atto, o agli atti, la cui comunicazione o notificazione al convenuto, effettuata regolarmente e in tempo utile, pone quest’ultimo in grado di far valere i suoi diritti prima che sia stata emessa una sentenza esecutiva nello Stato d’origine (
7
).
32.
Sulla base di tale definizione, la Corte ha considerato come domanda giudiziale un’ingiunzione di pagamento di diritto tedesco (
Zahlungsbefehl
) la cui notifica consente al ricorrente, in assenza di opposizione, di ottenere una decisione esecutiva(
8
) nonché un decreto ingiuntivo di diritto italiano notificato unitamente al ricorso(
9
).
33.
Per contro, la Corte ha ritenuto che non rientrasse in tale nozione di «domanda giudiziale» un’autorizzazione all’esecuzione di diritto tedesco (
Vollstreckungsbefehl
), di per sé esecutiva ed emessa a seguito della notifica di un’ingiunzione di pagamento (
10
).
34.
Sulla base degli insegnamenti da trarre dalla citata giurisprudenza, la Corte ha dichiarato, sempre nell’ambito dei procedimenti d’ingiunzione di pagamento, per quanto riguarda la Convenzione di Lugano II(
11
), che, in caso di concatenazione di due procedimenti che permettono entrambi di ottenere, al termine degli stessi, una decisione esecutiva vertente sul medesimo obbligo, l’instaurazione del primo procedimento può valere come atto introduttivo del giudizio (domanda giudiziale) del secondo procedimento soltanto qualora vi sia unità funzionale tra i due (
12
).
35.
A tale riguardo, è importante sottolineare che il summenzionato criterio di unità funzionale riecheggia altri esempi nella giurisprudenza relativa all’interpretazione delle nozioni di «domanda giudiziale» o di «atto equivalente», in particolare la sentenza Schlömp, (
13
), anch’essa concernente l’interpretazione della Convenzione di Lugano II (
14
).
36.
Con tale sentenza, la Corte non solo ha sancito un approccio funzionale per considerare, in sostanza, che la data di avvio della procedura obbligatoria di conciliazione dinanzi all’autorità di conciliazione di diritto svizzero è il momento in cui un «giudice» è considerato adito. Essa ha altresì sottolineato che, in considerazione del parallelismo esistente tra i meccanismi per la risoluzione dei casi di litispendenza istituiti dalla Convenzione di Lugano II e, in particolare, il regolamento n. 44/2001 (
15
) nonché dell’obiettivo di un’interpretazione uniforme delle disposizioni equivalenti di tale convenzione e di detto regolamento, una situazione di litispendenza ha carattere oggettivo e automatico e si fonda sull’ordine cronologico in cui i giudici sono aditi (
16
), al pari di un’altra sentenza importante in materia, ossia la sentenza HanseYachts (
17
).
37.
In quest’ultima sentenza, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione se, in caso di litispendenza, l’atto con il quale è avviato il procedimento volto a ottenere una misura istruttoria prima dell’avvio di un procedimento è una «domanda giudiziale» o un «atto equivalente», oppure se tale qualificazione appartenga solo all’atto con cui è stata avviata l’azione giudiziaria(
18
), ossia il procedimento «nel merito» (
19
).
38.
Tenendo conto del contesto in cui si inserisce l’articolo 30 del regolamento n. 44/2001, del suo obiettivo (
20
), del carattere autonomo del primo procedimento probatorio rispetto al secondo «nel merito» e dell’esistenza di una netta cesura tra questi due procedimenti, la Corte ha considerato che, in caso di litispendenza, la data in cui è stato avviato un procedimento volto ad ottenere una misura istruttoria prima di qualsiasi processo non poteva essere la data in cui «è considerata adita», ai sensi dell’articolo 30, punto 1, del regolamento n. 44/2001, un’autorità giurisdizionale chiamata a statuire su una domanda «nel merito» nello Stato membro in seguito al risultato di tale misura (
21
).
39.
In altri termini, secondo la Corte, l’atto diretto ad ottenere presso un giudice una misura istruttoria prima di qualsiasi processo non può essere qualificato come domanda giudiziale o atto equivalente, dato che, in sostanza, il procedimento avviato con tale atto è autonomo rispetto al procedimento «nel merito».
40.
A tale riguardo, si possono ricavare i seguenti insegnamenti dalla giurisprudenza citata. Da un lato, la domanda giudiziale, o atto equivalente, deve essere notificata a comunicata alla parte avversa per darle la possibilità di far valere i suoi diritti di difesa (
22
). Tale requisito implica logicamente che tale atto sia idoneo ad informare la parte avversa dell’avvio di un procedimento nei suoi confronti e degli elementi essenziali della controversia, consentendole di capire se deve organizzare la propria difesa (
23
). Poiché l’avvio di un procedimento conduce all’adozione di una decisione giurisdizionale, il rispetto dei diritti della difesa e, più ingenerale, di una fase contraddittoria, ha un’importanza particolare. Infatti, ciò si spiega alla luce degli strumenti giuridici relativi alla competenza internazionale che garantiscono che i procedimenti che conducono all’adozione di decisioni giurisdizionali, il cui riconoscimento e la cui esecuzione devono essere garantiti in tutti gli Stati parti di tali strumenti, si svolgano nel rispetto del principio del contraddittorio. Tale rispetto giustifica l’approccio liberale in materia di riconoscimento e di esecuzione (
24
).
41.
Dall’altro lato, una domanda giudiziale o un atto equivalente deve condurre all’adozione di una decisione esecutiva e riguarda quindi, in linea di principio, il procedimento «nel merito». Come minimo, esso deve riguardare un procedimento preliminare e obbligatorio nel diritto nazionale ancor prima di avviare tale procedimento contenzioso «nel merito» (
25
) o ancora un procedimento che consente di creare un’unità funzionale o, in ogni caso, non è autonomo da tale procedimento «nel merito».
42.
Ciò posto, occorre rilevare che nessuno di tali esempi tratti dalla giurisprudenza verte direttamente sull’interpretazione della nozione di «domanda giudiziale» o di «atto equivalente» ai sensi del regolamento n. 4/2009. Occorre quindi procedere all’interpretazione della nozione di «atto equivalente» alla domanda giudiziale, sulla quale il giudice del rinvio interroga la Corte, ai sensi dell’articolo 9, lettera a), di tale regolamento, esaminando, se del caso, se sia possibile stabilire un’analogia con gli insegnamenti derivanti dalla giurisprudenza citata ai paragrafi da 31 a 39 delle presenti conclusioni.
B.
Sull’interpretazione della nozione di «atto equivalente» alla domanda giudiziale ai sensi dell’articolo 9, lettera a), del regolamento n. 4/2009
1.
Verso la precisione dei criteri di interpretazione della nozione di «atto equivalente» alla luce della giurisprudenza esistente
43.
In via preliminare, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le disposizioni relative alle regole di competenza devono essere interpretate in modo autonomo, facendo riferimento, da un lato, agli obiettivi ed all’economia sistematica del regolamento considerato nonché, dall’altro, ai principi generali ricavabili dall’insieme degli ordinamenti giuridici nazionali (
26
).
44.
Il capo 2 del regolamento n. 4/2009, intitolato «Competenza», comprende l’articolo 9, che stabilisce le norme che consentono di definire il momento in cui un’autorità giurisdizionale è considerata adita. Tale momento è fondamentale per determinare la competenza di un giudice a conoscere di una controversia transfrontaliera. Infatti, in una situazione di litispendenza, ovvero qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza (
27
). Secondo tale articolo 9, lettera a), in sostanza, è la data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale che quest’ultima è considerata adita.
45.
Tuttavia, il regolamento n. 4/2009 non definisce la nozione di «atto equivalente» alla domanda giudiziale (così come quella di domanda giudiziale stessa), sulla quale il giudice del rinvio interroga la Corte nella presente causa. Dalla formulazione dell’articolo 9, lettera a), di tale regolamento risulta che tale atto equivalente avvia il procedimento. Pertanto, la nozione di «domanda giudiziale», al pari di quella di «atto equivalente», rinvia all’idea generale che si tratti di un atto che avvia il procedimento (
28
).
46.
Per quanto riguarda tale procedimento, il termine «giudiziale» deve essere inteso nel senso che riguarda i procedimenti «nel merito», il cui oggetto è quello di determinare i diritti e gli obblighi delle parti della controversia mediante l’adozione di una decisione giurisdizionale che pone fine al procedimento, di natura tale da essere riconosciuta ed eseguita. Pertanto, la nozione di «atto equivalente» alla domanda giudiziale deve essere interpretata nel senso che verte sulla controversia dinanzi a un giudice quanto al merito (
29
), nel caso di specie, in materia di obbligazioni alimentari.
47.
Ritengo che la nozione di «atto equivalente» alla domanda giudiziale si riferisca inevitabilmente agli
effetti
equivalenti dell’avvio del procedimento, ovvero l’inizio di un procedimento giudiziario volto ad ottenere una sentenza esecutiva che soddisfi le richieste del ricorrente (
30
). Orbene, poiché il procedimento conduce all’adozione di una decisione giurisdizionale, la domanda che lo avvia deve iscriversi nell’ambito di un procedimento contraddittorio, vale a dire che esso deve mettere la parte avversa in condizione di preparare la sua difesa prima che venga emessa una sentenza esecutiva nei suoi confronti.
48.
Tale interpretazione è corroborata dal tenore letterale dell’articolo 9, lettera a), del regolamento n. 4/2009, ai sensi del quale un’autorità giurisdizionale è considerata adita alla data del deposito dell’atto equivalente alla domanda giudiziale, che deve essere seguita dalla sua comunicazione o notificazione al convenuto.
49.
Il contesto in cui si inserisce l’articolo 9, lettera a), del regolamento n. 4/2009, che accentua l’importanza attribuita al rispetto del principio del contraddittorio, consente di corroborare tale interpretazione e, del resto, di garantire un’interpretazione uniforme della nozione di «atto equivalente» alla domanda giudiziale nell’ambito dello stesso regolamento. Infatti, l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento (
31
), relativo al «Diritto di chiedere il riesame» della decisione all’autorità giurisdizionale dello Stato membro d’origine da parte di un convenuto che non sia comparso in tale Stato membro, mette in evidenza la situazione di mancata notificazione o comunicazione della domanda giudiziale o di un suo equivalente in tempo utile e in modo da consentire alla controparte di difendersi. In una situazione del genere, il convenuto avrebbe il diritto di chiedere un riesame, proprio perché i suoi diritti della difesa non sarebbero stati rispettati al momento dell’adozione di una decisione giurisdizionale nei suoi confronti. Lo stesso vale per l’articolo 24 del medesimo regolamento (
32
), intitolato «Motivi di rifiuto del riconoscimento», il quale prevede, al suo paragrafo 1, lettera b), che le decisioni non sono riconosciute se la domanda giudiziale o d un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese.
50.
Inoltre, gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 4/2009, di facilitare il più possibile il recupero dei crediti alimentari internazionali (
33
), preservare gli interessi dei creditori di alimenti, e di favorire una buona amministrazione della giustizia (
34
), non sarebbero raggiunti indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa (
35
). Per tale ragione, la conclusione secondo cui, in sostanza, in sede di interpretazione della nozione di «atto equivalente» alla domanda giudiziale, ai sensi dell’articolo 9, lettera a) di tale regolamento, occorre ricercare effetti equivalenti a quelli che la presentazione della domanda al fine di ottenere una sentenza esecutiva che accolga le richieste del ricorrente, mi sembra conforme agli obiettivi perseguiti dal regolamento suddetto. Inoltre, tale conclusione presenta il vantaggio di rafforzare la prevedibilità dei criteri di interpretazione della nozione di «atto equivalente» alla domanda giudiziale, in quanto tali criteri coincidono con quelli di un atto presentato al fine di ottenere il risultato atteso in un procedimento «nel merito».
51.
È peraltro in tal senso che possono essere trasferiti nella presente causa gli insegnamenti da trarre dalla giurisprudenza citata ai paragrafi da 31 a 39 delle presenti conclusioni.
52.
A tale proposito, va sottolineato che la Corte ha già avuto occasione di precisare che la sua giurisprudenza sulle disposizioni relative alla competenza in materia di obbligazioni alimentari contenute nella convenzione di Bruxelles e nel regolamento n. 44/2001, che si colloca nella scia di tale convenzione, rimane pertinente ai fini dell’analisi delle corrispondenti disposizioni del regolamento n. 4/2009 (
36
). Pertanto, gli insegnamenti della giurisprudenza, riassunti al paragrafo 40 delle presenti conclusioni, possono, a mio avviso, essere direttamente trasferiti, nonostante le differenze di contesti e di strumenti giuridici a cui si riferisce tale giurisprudenza.
53.
Inoltre, l’importanza di un’interpretazione convergente della convenzione di Lugano II e di altri strumenti giuridici, segnatamente, il regolamento n. 44/2001, –intesa come riguardante anche il regolamento n. 4/2009 (
37
), che contiene disposizioni equivalenti -, è stata confermata a più riprese dalla giurisprudenza (
38
). Orbene, la (quasi-)identità della terminologia utilizzata in tali strumenti giuridici interpretati nella giurisprudenza citata ai paragrafi da 35 a 39 delle presenti conclusioni depone a favore di un ravvicinamento tra l’interpretazione data dalla Corte a detti strumenti e quella del regolamento n. 4/2009 che la Corte sarà chiamata ad effettuare nella presente causa. Inoltre, l’interpretazione convergente di tali disposizioni si giustifica alla luce degli obiettivi perseguiti da questi stessi strumenti che mirano, in generale, a garantire la libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale (
39
).
54.
Peraltro, occorre rilevare che, come risulta dai lavori preparatori, l’articolo 9 del regolamento n. 4/2009 ha ripreso in modo identico il testo del precedente articolo 30 del regolamento n. 44/2001. Tale circostanza riflette, a mio avviso, la volontà del legislatore di armonizzare l’interpretazione di tale articolo con quella degli strumenti giuridici in materia di competenza giurisdizionale che precedono il regolamento n. 4/2009 (
40
).
55.
Tuttavia, occorre sottolineare che i criteri elaborati per l’interpretazione della nozione di «domanda giudiziale» o di «atto equivalente», esposti ai paragrafi da 31 a 39 delle presenti conclusioni, rientrano in un’interpretazione caso per caso. Vero è che un simile approccio si giustifica alla luce delle specificità dei sistemi nazionali ai quali appartenevano gli atti di cui trattasi in tali cause. Esso ha, tuttavia, portato all’elaborazione di criteri che presentano, a mio avviso, un certo livello di astrazione, per quanto riguarda, in particolare, l’unità funzionale tra due procedimenti o il carattere autonomo dell’uno rispetto all’altro. Pertanto, per trasferire tali criteri nella presente causa, la Corte dovrà inevitabilmente considerare la possibilità di precisarne la portata. Ritengo che tale precisazione sia auspicabile, per quanto riguarda la trasposizione della giurisprudenza più recente.
56.
A tale titolo, sarei propenso a raccomandare un approccio fondato sulla natura del procedimento avviato dall’atto in esame, che consentirebbe di determinare se esista un’unità funzionale o un’autonomia tra i due procedimenti. In particolare, ciò che mi sembra decisivo è stabilire se il procedimento su cui verte l’atto di cui si chiede la qualificazione rientri in un procedimento «nel merito» e tenda, quindi, a effetti identici o equivalenti a quelli prodotti dalla presentazione di una domanda al fine di ottenere una sentenza esecutiva che soddisfi le richieste dell’attore.
57.
Pertanto, i criteri connessi, tra l’altro, a i) la comunicazione o la notificazione alla parte avversa di un atto contenente gli elementi essenziali della controversia per informarla dell’avvio di un procedimento nei suoi confronti, ii) lasciandole anche la scelta di organizzare la propria difesa, nella misura in cui l’obiettivo del procedimento è quello di giungere ad una decisione che soddisfi le richieste dell’attore, e ciò iii) prima dell’adozione di una sentenza esecutiva che accoglie o meno le domande dell’attore, nonché iv) la possibilità concessa a tale controparte di impugnare tale sentenza, mi sembrano chiaramente indicare l’esistenza di effetti che produrrebbe un procedimento «nel merito». A tali criteri potrebbero aggiungersi anche altri che consentano, se del caso, di tener conto di situazioni specifiche, quali il carattere facoltativo o obbligatorio di un procedimento, indipendentemente dalla sua natura precontenziosa o contenziosa.
58.
Ciò premesso, sottolineo che, con il ragionamento che precede, la mia intenzione non è quella di circoscrivere in modo completo tutti i criteri rilevanti per la qualificazione di un atto equivalente alla domanda giudiziale o i soli che lo siano. Il mio obiettivo è solo quello di fornire esempi non esaustivi di criteri concreti che, alla luce della giurisprudenza esistente, consentirebbero di apportare chiarezza nella determinazione degli effetti che un procedimento avviato con il deposito di un atto che può rientrare nella nozione di «atto equivalente» alla domanda giudiziale dovrebbe produrre. A tale riguardo, sottolineo altresì che l’esame della natura del procedimento di cui trattasi e dell’atto stesso nonché degli effetti che essi possono produrre riveste un’importanza significativa.
59.
È alla luce di tali considerazioni che occorre stabilire se una domanda di patrocinio a spese dello Stato rientri nella nozione di «atto equivalente» alla domanda giudiziale.
2.
Le conseguenze dell
’
applicazione dei criteri di interpretazione della nozione di «atto equivalente» ad una domanda di patrocinio a spese dello Stato
60.
Risulta dalla ZPO, in combinato disposto con il FamFG, che il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso, nel diritto tedesco, a una parte che, tenuto conto della sua situazione personale ed economica, non è in grado di pagare le spese di un procedimento, se l’azione o la difesa in giudizio ha sufficienti possibilità di successo e non ha carattere abusivo (
41
). La domanda deve esporre gli elementi della controversia e indicare i mezzi di prova (
42
). La parte avversa deve avere la possibilità di prendere posizione sul soddisfacimento delle condizioni di ammissione al beneficio di tale patrocinio (
43
). Orbene, tale possibilità concessa alla parte avversa di prendere conoscenza della presentazione della domanda di patrocinio a spese dello Stato, esponendo così gli elementi della controversia, è precisamente la particolarità del diritto tedesco che suscita dubbi quanto alla qualificazione di tale domanda sotto il profilo dell’articolo 9, lettera a), del regolamento n. 4/2009.
61.
In limine, va osservato che sembra pacifico che il diritto tedesco non preveda che una domanda di patrocinio a spese dello Stato possa, in quanto tale, avviare un procedimento. Per le ragioni esposte ai paragrafi da 4 a 58 delle presenti conclusioni, occorre determinare gli effetti che la domanda di patrocinio a spese dello Stato e il procedimento che essa avvia possono produrre. In altri termini, si tratta di chiedersi se il procedimento avviato da una siffatta domanda possa produrre effetti equivalenti a quelli dell’avvio di un procedimento «nel merito», per ritenere, di conseguenza, che il procedimento avviato da tale domanda presenti un’unità funzionale oppure una mancanza di autonomia rispetto al procedimento «nel merito».
62.
In tali circostanze, occorre, in primo luogo, esaminare il contenuto della domanda di patrocinio a spese dello Stato su cui si fondano il governo tedesco e la ricorrente nella causa principale per considerare tale domanda come rientrante nella nozione di «atto equivalente» alla domanda giudiziale. A tale riguardo, è vero che detta domanda deve contenere un’esposizione degli elementi della controversia e un’indicazione dei mezzi di prova, allegati sotto forma di progetto. Pertanto, come sostiene tale governo, in sostanza, tale procedimento presenta una certa prossimità o un nesso con l’avvio di un procedimento «nel merito».
63.
Tuttavia, la presentazione di tali elementi in un progetto allegato alla domanda patrocinio a spese dello Stato persegue un obiettivo completamente diverso dalla loro presentazione in una domanda giudiziale in un procedimento «nel merito» nel senso proprio del termine, vale a dire un ricorso. Infatti, tali elementi devono consentire al giudice investito della domanda di patrocinio a spese dello Stato di accertarsi del rispetto delle condizioni connesse alle possibilità di successo sufficienti e all’assenza di carattere abusivo dell’azione prevista a seguito della concessione di tale aiuto. Per contro, la fondatezza «nel merito» dell’azione prevista non viene esaminata e non viene adottata alcuna decisione giurisdizionale «nel merito» sui diritti e sugli obblighi delle parti.
64.
Logicamente, la presentazione di tali elementi non impone in alcun modo al creditore di alimenti di conformarvisi alla lettera qualora decida di avviare il procedimento «nel merito» dopo la concessione del patrocinio a spese dello Stato. Di conseguenza, il contenuto della domanda in materia di obbligazioni alimentari può variare, in quest’ultimo procedimento, rispetto a quello indicato nella domanda di patrocinio a spese dello Stato (
44
). Inoltre, l’esame principale di quest’ultima si concentrerà, in particolare, sull’analisi della situazione personale e finanziaria del richiedente il patrocinio a spese dello Stato, poiché il procedimento relativo alla concessione di tale aiuto mira a garantire l’uguaglianza in materia di tutela giuridica e ad assicurare ai singoli privi di risorse finanziarie la facoltà di far valere i loro diritti in giudizio.
65.
Orbene, in tali circostanze, gli effetti della possibilità per la parte avversa, in forza del diritto tedesco, di presentare la propria posizione quanto al rispetto delle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non possono, a mio avviso, essere assimilati a quelli che produrrebbe l’esercizio dei diritti della difesa nell’ambito di un procedimento «nel merito», a causa della differenza di finalità tra i due tipi di procedimento (
45
). Infatti, in senso stretto e nonostante la particolarità procedurale del diritto tedesco, il procedimento di patrocinio a spese dello Stato concerne unilateralmente solo il suo richiedente. Pertanto, esso non produce alcun effetto nei confronti della parte avversa.
66.
In secondo luogo, occorre esaminare le conseguenze delle modalità di trasmissione della domanda di patrocinio a spese dello Stato, vale a dire l’informazione della parte avversa della presentazione di tale domanda, accompagnata dal progetto di domanda di modifica in materia di obbligazioni alimentari, modalità sulle quali il governo tedesco e la ricorrente nel procedimento principale si fondano per far valere una risposta affermativa alla questione pregiudiziale. A tale riguardo, come è stato chiarito in udienza, non si tratta di una comunicazione o di una notificazione in senso stretto, bensì di una semplice informazione, di natura informale, della parte avversa.
67.
Orbene, siffatte modalità di trasmissione della domanda di patrocinio a spese dello Stato non consentono di conferirle effetti equivalenti a quelli prodotti dalla comunicazione ufficiale mediante notificazione o comunicazione di una domanda giudiziale. Al contrario, esse sottolineano maggiormente la diversa natura di tali effetti, vale a dire che la trasmissione della domanda di patrocinio a spese dello Stato mira ad accordare alla parte avversa la possibilità di presentare la propria posizione quanto al rispetto delle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla luce della domanda presentata in tal senso. Per contro, la notificazione o comunicazione di una domanda giudiziale mira a garantire il rispetto dei diritti della difesa dell’altra parte della controversia.
68.
Pertanto, la conclusione secondo cui gli effetti della possibilità prevista nel diritto tedesco, in forza della quale la parte avversa può presentare la propria posizione quanto al rispetto delle condizioni di ammissione della domanda di patrocinio a spese dello Stato, non possono essere assimilati a quelli prodotti da una domanda giudiziale «nel merito», si impone a maggior ragione alla luce delle modalità di trasmissione della domanda di patrocinio a spese dello Stato.
69.
In terzo e ultimo luogo, per quanto riguarda l’adizione del giudice mediante la domanda di patrocinio a spese dello Stato, mi sembra che il giudice esaurisca, in linea di principio, la sua adizione una volta che adottata una decisione che accoglie o no tale domanda. Infatti, per ottenere una decisione giudiziale «nel merito» della controversia, il creditore di alimenti deve presentare una domanda giudiziale distinta da quella diretta ad ottenere il patrocinio a spese dello Stato. Vero è che il creditore di alimenti nel procedimento principale ha effettivamente avviato l’azione nel merito. Tuttavia, va osservato che chi ottiene il patrocinio a spese dello Stato non ha alcun obbligo di avviare tale azione «nel merito» dopo l’ottenimento del patrocinio a spese dello Stato (
46
). L’avvio del procedimento «nel merito» dipende, in ogni caso, dalla sua volontà, che rimane, per natura, aleatoria.
70.
In tali circostanze, l’esistenza di un nesso o di una prossimità tra il procedimento diretto ad ottenere il patrocinio a spese dello Stato e quello «nel merito» non è sufficiente, di per sé, per ritenere che il secondo sia stato introdotto sin dall’avvio del procedimento di domanda di patrocinio a spese dello Stato nello Stato in questione. In realtà, gli effetti che questi due procedimenti producono sono diversi, sia dal punto di vista del creditore di alimenti sia da quello del debitore.
71.
Contrariamente a quanto sostiene il governo tedesco, l’obiettivo di tutela del creditore di alimenti perseguito dal regolamento n. 4/2009 nonché la scelta del giudice competente e, di conseguenza, della legge applicabile conferitagli da tale regolamento non possono inficiare la conclusione secondo cui la domanda di patrocinio a spese dello Stato non è un atto equivalente alla domanda giudiziale. Ciò posto, si deve ammettere che, in tal caso, nel diritto tedesco esiste effettivamente un problema che pone il creditore di alimenti privo di mezzi finanziari in una situazione potenzialmente svantaggiosa rispetto alla parte avversa
in futurum
.
72.
Come spiega, in sostanza, tale governo, la possibilità offerta al debitore di alimenti di prendere posizione sulla fondatezza della domanda di patrocinio a spese dello Stato del creditore di alimenti può privare quest’ultimo della sua scelta del giudice competente e, di conseguenza, della legge applicabile (
47
). Una situazione del genere potrebbe verificarsi qualora tale debitore proponesse un’azione «nel merito» della causa al fine di approfittare della conoscenza di cui dispone, animato dall’intenzione di eludere la scelta del creditore, mentre quest’ultimo si trova costretto, in mancanza di mezzi finanziari, ad attendere la concessione del patrocinio a spese dello Stato, rivelando la sua intenzione di citare eventualmente in giudizio tale debitore al momento della presentazione di detta domanda.
73.
Tuttavia, tale problema sembra derivare dalla normativa tedesca, che prevede una particolarità procedurale relativa alla possibilità offerta alla parte avversa di presentare il proprio punto di vista in un procedimento, in linea di principio, unilaterale e che deve riguardare esclusivamente il solo richiedente il patrocinio a spese dello Stato, in quanto unico destinatario della decisione relativa alla concessione o meno di tale assistenza (
48
).
74.
A tale titolo, mi sembra che debba essere trovato un certo equilibrio per quanto riguarda la tutela dei rispettivi interessi del creditore e del debitore di alimenti, tenuto conto in particolare delle specificità del procedimento relativo all’ottenimento del patrocinio a spese dello Stato. Infatti, la risposta alla questione posta dal giudice del rinvio deve inevitabilmente ponderare gli interessi delle due parti della controversia. Vero è che, non è escluso che un debitore scelga una strategia procedurale volta ad eludere la scelta, da parte del creditore di alimenti, della legge applicabile, dopo essere venuto a conoscenza dell’intenzione di quest’ultimo di citarlo in giudizio. Tuttavia, anche a supporre che una siffatta iniziativa sia vietata dal regolamento n. 4/2009, nessun elemento della domanda di pronuncia pregiudiziale lascia intendere che l’azione del debitore sia stata motivata da un’intenzione fraudolenta.
75.
Inoltre, nel diritto tedesco sembra esistere un meccanismo di tutela del creditore di alimenti, parte ritenuta debole, contro il rischio che la parte avversa strumentalizzi il procedimento a fini strategici. Infatti, dall’articolo 77, paragrafo 1, del FamFG risulta che il giudice ha la facoltà di non concedere alla parte avversa la possibilità di prendere posizione sul rispetto delle condizioni di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò appaia inopportuno per ragioni particolari. Orbene, tale tutela consentirebbe, a mio avviso, di dare piena efficacia agli obiettivi del regolamento n. 4/2009 (
49
).
76.
In ogni caso, adottare una posizione contraria avrebbe come conseguenza pratica importante una frammentazione del diritto dell’Unione a vantaggio di norme procedurali proprie di ciascun ordinamento giuridico nazionale, il che non mi sembra giustificato né dal tenore letterale, né dal contesto dell’articolo 9, lettera a), del regolamento n. 4/2009, né dagli obiettivi perseguiti da quest’ultimo, che mirano,
inter alia
, a garantire la certezza del diritto in materia. È del resto per questo motivo che la Corte sottolinea da tempo l’importanza di un’interpretazione autonoma delle disposizioni relative alle norme sulla competenza.
77.
A mio avviso, la domanda di patrocinio a spese dello Stato non è, quindi, un «atto equivalente» ai sensi dell’articolo 9, lettera a), del regolamento n. 4/2009. Tale conclusione non può essere inficiata dall’argomento del governo tedesco secondo cui tale domanda è assimilabile alla presentazione di una domanda giudiziale a causa dell’effetto sospensivo della prescrizione che essa comporta. Infatti, la sospensione della prescrizione che deriva dalla presentazione della domanda di patrocinio a spese dello Stato mira semplicemente a garantire che il diritto di agire in giudizio delle persone prive di mezzi finanziari sia tutelato per il periodo necessario all’espletamento delle azioni che consentono di ottenere tali mezzi. In altri termini, tale effetto sospensivo mi sembra obbligatorio in una situazione del genere al fine di garantire la parità di trattamento delle persone quanto alla loro possibilità di far valere i propri diritti in giudizio.
78.
A titolo integrativo, occorre sottolineare che, certamente, nel diritto tedesco, quando viene presentata una domanda di patrocinio a spese dello Stato, il giudice può convocare le parti ad un’udienza qualora sia possibile raggiungere un accordo. Tuttavia, a meno che non abbia carattere obbligatorio (
50
), il che non sembra avvenire nel diritto tedesco, esso non può consentire di equiparare gli effetti del procedimento relativo alla concessione del patrocinio a spese dello Stato a quelli di un procedimento «nel merito», dato che l'applicazione di tale procedimento rientra nel potere discrezionale del giudice.
79.
Occorre, tuttavia, precisare che spetta al giudice nazionale valutare se occorra adottare una siffatta interpretazione del suo diritto nazionale, dato che, secondo una giurisprudenza costante, la Corte non è competente ad interpretare il diritto interno di uno Stato membro (
51
).
80.
Infine, nei limiti in cui il giudice del rinvio interroga la Corte sulle conseguenze della qualificazione di tale domanda di patrocinio a spese dello Stato sulle considerazioni connesse alla sua adizione e all’accertamento della sua competenza, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia principale e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (
52
). È quindi ferma restando la problematica della competenza internazionale del giudice del rinvio che la Corte intende rispondere alla questione sollevata.
81.
Ritengo che si debba rispondere in senso negativo alla questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio alla Corte nella presente causa, nel senso che una domanda di patrocinio a spese dello Stato, alla quale la domanda di modifica in materia di obbligazioni alimentari che sarà formalmente presentata in caso di concessione di tale aiuto è allegata solo sotto forma di progetto, non costituisce un «atto equivalente» ai sensi dell’articolo 9, lettera a), del regolamento n. 4/2009.
IV.
Conclusione
82.
Viste le considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla questione sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), come segue:
Una domanda di patrocinio a spese dello Stato, alla quale è allegata una domanda di modifica in materia di obbligazioni alimentari solo come progetto da presentare formalmente in caso di concessione del patrocinio a spese dello Stato, non costituisce un «atto equivalente» ai sensi dell’articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
1
Lingua originale: il francese.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2
Regolamento del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1 e rettifiche in GU 2011, L 131, pag. 26, e GU 2013, L 8, pag. 19).
3
Nelle presenti conclusioni, l’uso dell’espressione «patrocinio a spese dello Stato» comprende anche il patrocinio a spese dello Stato in materia di diritto di famiglia ai sensi delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, a cui fa riferimento il giudice del rinvio nella domanda di pronuncia pregiudiziale.
4
Tale protocollo figura nell’allegato della decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (GU 2009, L 331, pag. 17; in prosieguo: il «protocollo dell’Aia del 2007»).
5
Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 2, pag. 1).
6
Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle convenzioni successive relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione. A tale riguardo, si ricorderà che il regolamento n. 4/2009, sulla cui interpretazione si interroga il giudice del rinvio, ha sostituito, in materia di obbligazioni alimentari, come risulta dall’articolo 68, paragrafo 1, e dall’articolo 75, paragrafo 2, il regolamento n. 44/2001, il quale aveva a sua volta sostituito, tra gli Stati membri, la Convenzione di Bruxelles.
7
Sentenza del 13 luglio 1995, [OSCURATO:PERSONA] (C‑474/93; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:1995:243, punto 19).
8
Sentenza del 16 giugno 1981, Klomps (166/80, EU:C:1981:137
,
punto 9).
9
[OSCURATO:PERSONA], punti 20 e 21.
10
Sentenza del 16 giugno 1981, Klomps (166/80, EU:C:1981:137
,
punto 9).
11
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità europea con decisione n. 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008 (GU 2009, L 147, pag. 1) (in prosieguo: la «convenzione di Lugano II»).
12
V. sentenza del 30 marzo 2023, PT (Ingiunzione di pagamento di diritto svizzero), C‑343/22, EU:C:2023:276, punto 35.
13
Sentenza del 20 dicembre 2017 (in prosieguo: la «sentenza Schlömp»), C‑467/16, EU:C:2017:993.
14
La sezione 9 della Convenzione di Lugano II, intitolata «Litispendenza e connessione», comprende l’articolo 27. Il paragrafo 2 di detto articolo prevede che, in caso di litispendenza, «[s]e la competenza del giudice precedentemente adito sia accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo. L’articolo 30, paragrafo 1, di tale convenzione dispone, in sostanza, che l’autorità giurisdizionale è adita «quando la domanda giudiziale o atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato al convenuto».
15
A tale riguardo, occorre sottolineare che, ai punti 41 e 42 della sentenza Schlömp, la Corte ha precisato che, come risulta dall’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009, tale regolamento modifica il regolamento n. 44/2001 sostituendo le disposizioni di quest’ultimo applicabili in materia di obbligazioni alimentari. Orbene, considerato che l’articolo 64, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II fa riferimento alle successive modifiche apportate al regolamento n. 44/2001, tale riferimento deve essere inteso nel senso di includere il regolamento n. 4/2009 sulla cui interpretazione verte la presente causa.
16
Punti da 47 a 58 della sentenza Schlömp.
17
Sentenza del 4 maggio 2017 (in prosieguo: la «sentenza HanseYachts»), C‑467/16, EU:C:2017:343.
18
Punto 20 della sentenza HanseYachts.
19
In particolare, la Corte è stata chiamata a interpretare l’articolo 30 del regolamento n. 44/2001, relativo alla data in cui un giudice deve essere considerato adito, e tale articolo è redatto in termini identici a quelli dell’articolo 9, lettera a), del regolamento n. 4/2009.
20
Vale a dire, viste le differenze nazionali esistenti in materia, di definire il momento in cui una causa si considera pendente, e che tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo, e quindi di ridurre le incertezze del diritto causate dalla grande varietà dei meccanismi che esistevano negli Stati membri per determinare la data in cui un giudice è stato adito. Secondo la Corte, l’obiettivo perseguito da tale articolo mira a consentire un’identificazione semplice e uniforme della data di adizione di un giudice (v. punti 30 e 35 della sentenza HanseYachts).
21
Dispositivo della sentenza HanseYachts.
22
Per contro, il fatto che la parte avversa non lo abbia fatto non può incidere sulla qualificazione di tale atto, in quanto l’esercizio di tale diritto processuale rientra nella sua volontà.
23
Tenuto conto dell’ipotesi prospettata nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], si citerà l’esempio del «decreto ingiuntivo», per il quale è stato deciso che, di per sé, esso era un semplice modulo e non poteva essere compreso senza il ricorso. Viceversa, la notifica del ricorso senza il «decreto ingiuntivo» non consentiva alla parte avversa di comprendere se tale ricorso fosse stato accolto o respinto dal giudice. Di conseguenza, è l’insieme di questi due documenti ad essere stato considerato come domanda giudiziale (punto 20 di tale sentenza).
24
V., in tal senso e per analogia, sentenza del 21 maggio 1980, Denilauler (125/79, EU:C:1980:130, punto 13).
25
Come avveniva nel caso di una procedura di conciliazione, soggetta al principio del contraddittorio, e, in linea di principio, obbligatoria nel diritto svizzero, la cui inosservanza comporta l’inammissibilità di un’eventuale successiva domanda giudiziale (v. sentenza Schlömp, punto 53).
26
Sentenza del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber (C‑400/13 et C‑408/13, EU:C:2014:2461, punto 24).
27
Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009
28
Gaudemet-Talon, H., « Les conditions de régularité de la décision étrangère », in
Compétence et exécution des jugements en Europe
, 7
e
éd., LGDJ, Paris-[OSCURATO:PERSONA], 2024. Inoltre, va sottolineato che è stata la Convenzione di Bruxelles ad essere stata la prima a contenere l’espressione «atto equivalente», in particolare dopo l’adesione della Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord nel 1978, per tener conto delle peculiarità procedurali dei paesi di
[OSCURATO:PERSONA]
. In tale logica, la nozione di «atto equivalente» non può discostarsi da quella di «domanda giudiziale», ma tende piuttosto a corrispondere ad un significato simile.
29
V., in tal senso e per analogia, Law, St., «Article 32», in [OSCURATO:PERSONA], M. (éd.),
Brussels I bis: a commentary on Regulation (EU) n.
o
1215/2012
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2022, p. 500 à 505.
30
Va da sé che, se questo è l’obiettivo della persona che avvia il procedimento, quest’ultimo può concludersi anche con il rigetto delle sue pretese.
31
Tale articolo si trova nella sezione 1, «Decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007», nel capo IV, relativo alla «Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni».
32
Tale articolo rientra nella sezione 2 di tale capo IV, intitolata «Decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007».
33
Considerando 31, 33 e 45 del regolamento n. 4/2009 e sentenza del 9 febbraio 2017, S. (C‑283/16, EU:C:2017:104, punto 33).
34
Considerando 15 del regolamento n.
o
4/2009.
35
V., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 dicembre 2006, ASML, (C‑283/05, EU:C:2006:787, punto 24).
36
Sentenza del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber (C‑400/13 et C‑408/13, EU:C:2014:2461, punto 23).
37
A tale riguardo, si vedano le note a piè di pagina 6 e 15 delle presenti conclusioni.
38
V., per esempio, sentenze del 2 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑694/17, EU:C:2019:345, unto 27), e del 30 settembre 2021, Commerzbank (C‑296/20, EU:C:2021:784, punto 33). Più in generale, l’interpretazione fornita dalla Corte per quanto riguarda le disposizioni di uno di tali strumenti giuridici vale anche per quella degli altri strumenti, qualora tali disposizioni possano essere qualificate come «equivalenti» (sentenza del 6 giugno 2024, Geterfer, C‑381/23, EU:C:2024:467, punto 24).
39
V. preambolo della convenzione di Bruxelles, preambolo della convenzione di Lugano II e considerando 6 del regolamento n. 44/2001. A tale proposito, si osservi che, per raggiungere gli obiettivi principali del regolamento n. 4/2009, ricordati al paragrafo 50 delle presenti conclusioni, quest’ultimo mira quindi inevitabilmente a garantire la libera circolazione delle decisioni in materia civile e condivide quindi tale finalità con altri strumenti giuridici interpretati dalla giurisprudenza citata ai paragrafi da 31 a 39 delle presenti conclusioni.
40
V. pubblicazione della proposta legislativa della Commissione [COM(2005)0649]. A tale riguardo, occorre sottolineare che, nel corso del processo di adozione del regolamento n. 4/2009, la Commissione giuridica del Parlamento europeo ha proposto di eliminare l’articolo 9, in quanto quest’ultimo riproduceva quasi parola per parola l’ex articolo 30 del regolamento n. 44/2001 ed era, pertanto, inutile. Tale suggerimento, ripreso nella risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2007, non è stato tuttavia accolto nella versione definitiva di tale regolamento. Pertanto, si deve constatare una correlazione molto forte tra i due strumenti giuridici, la quale giustifica che gli insegnamenti da trarre dall’interpretazione del primo siano applicabili, in linea di principio, all’interpretazione del secondo.
41
Articolo 114, paragrafo 1, della ZPO.
42
Articolo 117, paragrafo 1, della ZPO.
43
Articolo 118, paragrafo 1, della ZPO.
44
Il governo tedesco ha sottolineato in udienza che, in caso di concessione del patrocinio a spese dello Stato, il procedimento «nel merito» sarebbe limitato a quanto fatto valere nella domanda di patrocinio a spese dello Stato. A tale riguardo, comprendo che, è vero che il patrocinio a spese dello Stato concesso per un’azione prevista in materia di obbligazioni alimentari non potrebbe essere utilizzato per un’azione vertente, ad esempio, sulla tutela dell’ambiente. Tuttavia, tale limite sarebbe imposto anche in caso di integrazione delle domande, di modifica dei debitori o di altri dati che differirebbero, nel ricorso, rispetto al progetto che espone la domanda di modifica in materia di obbligazioni alimentari, allegato alla domanda di patrocinio a spese dello Stato, qualora il creditore di alimenti ritenesse di avere maggiori possibilità di successo grazie a tali modifiche al momento della proposizione dell’azione giudiziaria «nel merito»? Dubito che ciò avvenga nel caso di specie. Orbene, se la domanda giudiziale, alla quale la domanda di modifica in materia di obbligazioni alimentari che sarà formalmente presentata in caso di concessione di tale patrocinio è allegata solo sotto forma di progetto, fosse qualificata come atto equivalente alla domanda giudiziale, come occorrerebbe allora trattare tali modifiche? Si potrebbe considerare che esse modifichino tale atto? In caso affermativo, come dovrebbero essere trattate nel procedimento «nel merito»? Sono, questi, solo alcuni esempi delle difficoltà pratiche che la qualificazione della domanda di patrocinio a spese dello Stato come «atto equivalente» alla domanda giudiziale comporterebbe.
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In linea generale, non è escluso che ci si possa chiedere se sia realmente possibile parlare di una parte avversa in un tale procedimento vertente sulla domanda di patrocinio a spese dello Stato, dal momento che nessuna pretesa viene proposta nei confronti di tale parte. Tuttavia, anche se si prevedesse, nell’ambito di un procedimento relativo alla concessione di una domanda di patrocinio a spese dello Stato, di considerare tale parte avversa
in futurum
, tale qualità non le conferisce, a mio avviso, alcun diritto processuale tale da avvicinarla al vero convenuto nel senso di un procedimento contraddittorio «nel merito».
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Infatti, esso può, ad esempio, decidere di procedere in via amichevole o semplicemente rinunciare a qualsiasi azione.
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A tale riguardo, va osservato che il regolamento n. 4/2009 prevede criteri di competenza alternativi, come dimostra l’impiego della congiunzione «o» dopo l’esposizione di ciascuno di essi all’articolo 3 di detto regolamento [sentenza del 17 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Surrogazione di un ente pubblico al creditore di alimenti), (C‑540/19, EU:C:2020:732, punto 29)], e non gerarchicamente [sentenza del 5 settembre 2019, R (Competenza responsabilità genitoriale e obbligazione alimentare), (C‑468/18, EU:C:2019:666, punto 45)]. Essi offrono, quindi, al creditore di alimenti, quando agisce in qualità di attore, la possibilità di presentare la sua domanda relativa a un’obbligazione alimentare sulla base di diversi criteri di competenza, elencati, in particolare, all’articolo 3, lettere a) e b), di tale regolamento, vale a dire o dinanzi al giudice del luogo in cui il convenuto ha la sua residenza abituale o dinanzi a quello della propria residenza abituale. Peraltro, l’importanza di tale scelta allo scopo di tutelare il creditore di alimenti riecheggia il protocollo dell’Aia 2007, con il quale il regolamento n. 4/2009 intrattiene, secondo la Corte, stretti rapporti (sentenza del 7 giugno 2018, KP, C‑83/17, EU:C:2018:408, punto 49). La Corte ha quindi dichiarato che tale protocollo permette al creditore di alimenti, di fatto, di effettuare una scelta della legge applicabile alla sua domanda prevedendo che la legge del foro e non quella dello Stato di residenza abituale del creditore si applichi in via prioritaria quando quest’ultimo presenta la sua domanda dinanzi all’autorità competente del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, Mölk, C‑214/17, EU:C:2018:744, punti 31 e 32).
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Alla luce degli scambi che hanno avuto luogo in udienza, sembra che non si possa escludere che tale particolarità sia strettamente specifica del diritto tedesco. Tuttavia, per quanto mi consta, si tratta di una fattispecie del tutto eccezionale in tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. In ogni caso, a mio avviso, ciò non pregiudica il fatto che spetta agli Stati membri garantire l’efficacia degli obiettivi perseguiti dai regolamenti dell’Unione nell’ambito del loro diritto nazionale.
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Infatti, l’attuazione del regolamento n. 4/2009 deve avvenire conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo cui, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente (v., in tal senso, e per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, A, C‑184/14, EU:C:2015:479, punto 46), sarebbe comunque garantita.
50
V., per analogia, la procedura di conciliazione obbligatoria nella citata sentenza Schlömp.
51
Punto 34 della sentenza HanseYachts.
52
Punto 24 della sentenza HanseYachts.