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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 07533/2023

Testo disponibile della fonte

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023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28597/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARIn. 859/2016 depositata il 03/10/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Fatti di causa La curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Andrex, propose un’azione revocatoria fallimentare contro la Banca di Roma-[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in ordine a talune rimesse con funzione solutoria confluite , nel biennio anteriore al fallimento, su un conto corrente di corrispondenza acceso dall’imprenditore poi fallito presso la filiale di [OSCURATO:SOCIETA].

La convenuta si costituì eccependo, tra l’altro,il difetto di titolarità passiva del rapportobancario, perché quel rapporto era stato volturato a sofferenza il 15-4-2002, e cioè prima del conferimento del ramo aziendale alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. - conferimento relativo a tutte le attività operative meno le sofferenze già esistenti, da considerare mantenute in capo allacedente.

L’adito Tribunale di Trani accolse la domandasul rilievo che era stato conferito alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il ramo d’azienda comprensivo dei rapporti giuridici attivi e passivi, come risultante da una relazione allegataalla delibera (cd. relazione Andersen) , che aveva rappresentato l’inclusione nel trasferimento anche dei presunti oneri e rischi derivanti dall’esercizio di eventuali revocatorie.

La sentenza di primo grado, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], risultante dalla fusione con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e a sua volta cessionaria (tra l’altro) delle cause passive di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,è stata riformata dalla Corte d’appello di Bari, la quale ha ritenuto fondata, di contro, l’eccezione fin dall’inizio sollevata dalla bancae riproposta come motivo di gravame.

Per la cassazione della sentenza d’appello, notificata il 6-10-2016, il Fallimento ha proposto ricorso affidato a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA], ha replicato con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

I. – Col primo motivo, deducendo violazione degli artt. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (cd.

T.u.b.), 2558, 2559, 2560 e 1362 e seg. cod. civ., il Fallimento censura la sentenza per aver accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della cessionariadel ramo aziendale.

Secondo il ricorrente la sentenza avrebbe errato sotto vari profili: -da un lato, per l’enfatizzazione riposta sull’essere la responsabilità da revocatoria fallimentare dipendente da un diritto potestativodi un terzo estraneo al rapporto, tale di impedire all’azione di esser compresa nel coacervo dei crediti e dei debiti costituenti oggetto di cessione d’azienda, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte; - dall’altro, per la rilevanza attribuita al fatto che il rapporto di conto corrente, sul quale erano confluite le rimesse , era stato volturato a sofferenza in data anteriore al conferimento dell’azienda: cosa invece ininfluente in base all’art. 58 del d. lgs. n. 385 del 1993 (T.u.b.), non potendoviessere sovrapposizione della vicenda circolatoria del rapporto con quella dei debiti a esso relativi; -dall’altro ancora, per violazione delle regole di ermeneutica negoz iale quanto al contratto di cessione, e in particolare per aver e la sentenza affermato che le sofferenze anteriori alla cessione, che sarebbero rimastein capo alla cedente per essere successivamente cartolarizzate, dovessero comprendere anche i debiti derivanti dall’esercizio delle azioni revocatorie, così di nuovo sovrapponendo i piani dell’indagine: quello della circolazione delrapporto e quello della circolazione dei debiti aventi fonte in esso; in questa prospettiva la corte del merito sarebbe incorsa in violazione sia del principio di cui all’art. 1362 cod. civ.,atteso il senso letterale del contratto, sia di quello di cui all’art. 1366 cod. civ., che presupponeva un’esegesi conforme al principio di buona fede.

II. –Col secondo motivo il Fallimento denunzia la v iolazione degli artt. 58 del T.u.b., 2558 e 2560 cod. civ., 67 legge fall. e 1346 cod. civ. nuovamente in ordine al preteso ostacolo a veder comprese le azi oni revocatorie nell’ambito della cessione dell’aziendao di un suo ramo, per la natura costitutiva dell’azione e per le caratteristiche della situazione giuridica vantata dalla massa: cosa che la corte d’appello avrebbe affermato in contrasto con la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte di legittimità.

III. - I l ricorso , i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente,è infondato per la ragione che segue.

IV. - La ratio decidendi della sentenza impugnata è così decifrabile: -la responsabilità per le azioni revocatorie, in quanto dipendente dall’esercizio di un diritto potestativo di un terzo estraneo al rapporto ceduto, non poteva esser compresa nel coacervo di crediti e debiti che costituisce oggetto della cessione di un’azienda bancaria, in quanto non avente per oggetto un credito futuro e neppure una mera aspettativa di credito; -il rapporto di conto corrente in esame, sul quale erano confluite le rimesse asseritamente revocabili, era stat o volturato a sofferenza in data anteriore al conferimento dell’azienda, e tale conferimento aveva avuto a oggetto le sole attività operative; sicché le sofferenze erano rimaste in capo alla cedentein quanto destinate alla cartolarizzazione; - tale conclusione, lungi dall’es s er smentita, aveva trovato conferma nella stessa relazione tecnica (Andersen) menzionata dal giudice di primo grado, che difatti , per espressa volontà delle parti, aveva avuto il compito di descrivere l’oggetto della cessione in relazione al ramo conferito; tale relazione aveva evidenziato che la banca cessionaria doveva nasce re priva delle sofferenze , trattenute dalla holding in sede di scorporo per essere successivamente cartolarizzate; e ciò a fronte della menzione – sì - delle azioni revocatorie , ma solo nellaparte relativ a a gl i oneri e relativi rischi inclusi nei fondi conferiti con il ramo d’aziendarispetto a vertenze in essere al 31-12- 2001 .

V. - L ’argomentare della curatela, per quanto condivisibile nella critica riferita alla prima generale affermazione dell’impugnata sentenza, che in effetti tradisce in iure un errore prospettico in ordine al preteso limite della cessione d’azienda rispetto aicrediti derivanti dal positivo esercizio delle revocatorie, si infrange con l’accertamento relativo all’oggetto del conferimento di cui si discutenel concreto.

VI. - I l conferimento di un'azienda bancaria in un'altra non comporta una successione universale, ma il solo trasferimento dell'azienda stessa, tanto che configura, sotto il profilo processuale, una ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso (v. in termini generali già Cass. Sez.

U n. 185-98).

In caso di rimesse su conto corrente a favore di una banca, la cui azienda sia stata poi ceduta ad altra banca, la legittimazione passiva ben può radicarsi in capo alla cessionaria,per l’elementare ragione che possono, in tal caso, essere oggetto di trasferimento pure i debiti futuri derivanti dall'esercizio di un’azione revocatoria, ordinaria o fallimentare che sia.

Il punto è, però, che la legittimazione passiva sussiste in capo alla cessionaria soltanto ove risulti che con l'azienda bancaria siano state trasferitetutte le attività e passività aziendali: e dunque anche i debiti futuri derivanti dalle azionirevocatorie.

Questo perché si tratta di obbligazioni a oggetto determinabile, ove all'atto della convenzione siano identificabili gli eventuali debiti, risultanti dalla contabilità, in relazione ai pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti (cfr. Cass. Sez. 1 n. 17668-10,Cass.

Sez. 1 n. 13308- 18 ) .

VII. - Al netto dell’errore di diritto nel quale la corte d’appello è incorsa mediante la stentorea contraria affermazione generale, che qui deve essere corretta nell’esercizio della potestà di cui all’art. 384 cod. proc. civ., ciò che rileva è che la stessa corte d’appello ha stabilito che nel trasferimento del ramo d’azienda non erano stati inclusi i rapporti già prima volturati a sofferenza ; rapporti tra i quali rientrava per l’appunto il conto corrente sul quale erano successivamente confluite le rimesseoggetto della pretesa.

Tanto rappresenta l’elemento distintivo cheha condotto a dire che alla cessionaria non erano statetrasferite le passività aziendali, ma solo le attività operative (salvo il rischio di vertenze già in essere) , così da consentire alla nuova banca di nascere priva di sofferenze, mediante il loro trattenimento presso la cedente con lo specifico fine della cartolarizzazione.

VIII. - L’ affermazione integra un accertamento di fatto sulla concreta portata dell’operazionenegoziale, e l a critica della ricorrente, seppure indotta dalla menzione delle regole di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e 1366 cod. civ.), è finalizzata a sindacare in via diretta l’esito di quell’accertamento.

Cosa che notoriamente non è consentita in cassazione.

Va confermato il principio per cui il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seg. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violatee dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni asso lutamente illogiche , non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata( v. ex aliis Cass. Sez. 1 n. 9461-21).

Nel caso concreto non risulta specificato, nel ricorso,in qual senso e con quali modalità la corte territoriale avrebbe disatteso la portata letterale delle clausol e , in vero riportate in modo parziale, né perché sarebbe mancata l’indagine sulla effettiva intenzione dei contraentio il rispetto del canone di buona fede.

Viceversa le situazioni menzionate dall’art. 1362 cod. civ. risultano esser state considerate dalla sentenza, anche mediante riferimento alla relazione tecnica di stima tesa a descrivere “ per espressa volontà delle particontraenti” ( vale a dire del le due banche) quale fosse l’oggetto della cessione stessain rapporto al fine di rendere la cessionaria libera dalle sofferenze, a eccezione dei rischi associatialle vertenze già esistenti al 31-12-2001.

E d’altronde la riproduzione, nel ricorso,della clausola del verbale di assemblea destinata a deliberare la cessione in blocco contiene il rinvio, quanto al ramo d’azienda ceduto,non alla universalità in quanto tale dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni che compongono lo stessoe che a esso sono pertinenti, ma alla universalità di quei rapporti e beni “come risultanti dalla relazione di stima”.

Ne segue che la circostanza che la cessione fosse stata concepita “in blocco” non muta , per i fini dell’art. 1366 cod. civ. , il senso dell’accertamento, giacché questo – di ri flesso appunto alla relazione allegata- è stato riferito pur sempre a un blocco di situazion i giuridiche , solo non comprensivo dei rapporti già passati a sofferenza.

IX. –Il ricorso è rigettato.

Le spese processuali seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28597/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARIn. 859/2016 depositata il 03/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Fatti di causa La curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Andrex, propose un’azione revocatoria fallimentare contro la Banca di Roma-[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in ordine a talune rimesse con funzione solutoria confluite , nel biennio anteriore al fallimento, su un conto corrente di corrispondenza acceso dall’imprenditore poi fallito presso la filiale di [OSCURATO:SOCIETA]. La convenuta si costituì eccependo, tra l’altro,il difetto di titolarità passiva del rapportobancario, perché quel rapporto era stato volturato a sofferenza il 15-4-2002, e cioè prima del conferimento del ramo aziendale alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. - conferimento relativo a tutte le attività operative meno le sofferenze già esistenti, da considerare mantenute in capo allacedente. L’adito Tribunale di Trani accolse la domandasul rilievo che era stato conferito alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il ramo d’azienda comprensivo dei rapporti giuridici attivi e passivi, come risultante da una relazione allegataalla delibera (cd. relazione Andersen) , che aveva rappresentato l’inclusione nel trasferimento anche dei presunti oneri e rischi derivanti dall’esercizio di eventuali revocatorie. La sentenza di primo grado, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], risultante dalla fusione con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e a sua volta cessionaria (tra l’altro) delle cause passive di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,è stata riformata dalla Corte d’appello di Bari, la quale ha ritenuto fondata, di contro, l’eccezione fin dall’inizio sollevata dalla bancae riproposta come motivo di gravame. Per la cassazione della sentenza d’appello, notificata il 6-10-2016, il Fallimento ha proposto ricorso affidato a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA], ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. – Col primo motivo, deducendo violazione degli artt. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (cd. T.u.b.), 2558, 2559, 2560 e 1362 e seg. cod. civ., il Fallimento censura la sentenza per aver accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della cessionariadel ramo aziendale. Secondo il ricorrente la sentenza avrebbe errato sotto vari profili: -da un lato, per l’enfatizzazione riposta sull’essere la responsabilità da revocatoria fallimentare dipendente da un diritto potestativodi un terzo estraneo al rapporto, tale di impedire all’azione di esser compresa nel coacervo dei crediti e dei debiti costituenti oggetto di cessione d’azienda, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte; - dall’altro, per la rilevanza attribuita al fatto che il rapporto di conto corrente, sul quale erano confluite le rimesse , era stato volturato a sofferenza in data anteriore al conferimento dell’azienda: cosa invece ininfluente in base all’art. 58 del d. lgs. n. 385 del 1993 (T.u.b.), non potendoviessere sovrapposizione della vicenda circolatoria del rapporto con quella dei debiti a esso relativi; -dall’altro ancora, per violazione delle regole di ermeneutica negoz iale quanto al contratto di cessione, e in particolare per aver e la sentenza affermato che le sofferenze anteriori alla cessione, che sarebbero rimastein capo alla cedente per essere successivamente cartolarizzate, dovessero comprendere anche i debiti derivanti dall’esercizio delle azioni revocatorie, così di nuovo sovrapponendo i piani dell’indagine: quello della circolazione delrapporto e quello della circolazione dei debiti aventi fonte in esso; in questa prospettiva la corte del merito sarebbe incorsa in violazione sia del principio di cui all’art. 1362 cod. civ.,atteso il senso letterale del contratto, sia di quello di cui all’art. 1366 cod. civ., che presupponeva un’esegesi conforme al principio di buona fede. II. –Col secondo motivo il Fallimento denunzia la v iolazione degli artt. 58 del T.u.b., 2558 e 2560 cod. civ., 67 legge fall. e 1346 cod. civ. nuovamente in ordine al preteso ostacolo a veder comprese le azi oni revocatorie nell’ambito della cessione dell’aziendao di un suo ramo, per la natura costitutiva dell’azione e per le caratteristiche della situazione giuridica vantata dalla massa: cosa che la corte d’appello avrebbe affermato in contrasto con la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte di legittimità. III. - I l ricorso , i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente,è infondato per la ragione che segue. IV. - La ratio decidendi della sentenza impugnata è così decifrabile: -la responsabilità per le azioni revocatorie, in quanto dipendente dall’esercizio di un diritto potestativo di un terzo estraneo al rapporto ceduto, non poteva esser compresa nel coacervo di crediti e debiti che costituisce oggetto della cessione di un’azienda bancaria, in quanto non avente per oggetto un credito futuro e neppure una mera aspettativa di credito; -il rapporto di conto corrente in esame, sul quale erano confluite le rimesse asseritamente revocabili, era stat o volturato a sofferenza in data anteriore al conferimento dell’azienda, e tale conferimento aveva avuto a oggetto le sole attività operative; sicché le sofferenze erano rimaste in capo alla cedentein quanto destinate alla cartolarizzazione; - tale conclusione, lungi dall’es s er smentita, aveva trovato conferma nella stessa relazione tecnica (Andersen) menzionata dal giudice di primo grado, che difatti , per espressa volontà delle parti, aveva avuto il compito di descrivere l’oggetto della cessione in relazione al ramo conferito; tale relazione aveva evidenziato che la banca cessionaria doveva nasce re priva delle sofferenze , trattenute dalla holding in sede di scorporo per essere successivamente cartolarizzate; e ciò a fronte della menzione – sì - delle azioni revocatorie , ma solo nellaparte relativ a a gl i oneri e relativi rischi inclusi nei fondi conferiti con il ramo d’aziendarispetto a vertenze in essere al 31-12- 2001 . V. - L ’argomentare della curatela, per quanto condivisibile nella critica riferita alla prima generale affermazione dell’impugnata sentenza, che in effetti tradisce in iure un errore prospettico in ordine al preteso limite della cessione d’azienda rispetto aicrediti derivanti dal positivo esercizio delle revocatorie, si infrange con l’accertamento relativo all’oggetto del conferimento di cui si discutenel concreto. VI. - I l conferimento di un'azienda bancaria in un'altra non comporta una successione universale, ma il solo trasferimento dell'azienda stessa, tanto che configura, sotto il profilo processuale, una ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso (v. in termini generali già Cass. Sez. U n. 185-98). In caso di rimesse su conto corrente a favore di una banca, la cui azienda sia stata poi ceduta ad altra banca, la legittimazione passiva ben può radicarsi in capo alla cessionaria,per l’elementare ragione che possono, in tal caso, essere oggetto di trasferimento pure i debiti futuri derivanti dall'esercizio di un’azione revocatoria, ordinaria o fallimentare che sia. Il punto è, però, che la legittimazione passiva sussiste in capo alla cessionaria soltanto ove risulti che con l'azienda bancaria siano state trasferitetutte le attività e passività aziendali: e dunque anche i debiti futuri derivanti dalle azionirevocatorie. Questo perché si tratta di obbligazioni a oggetto determinabile, ove all'atto della convenzione siano identificabili gli eventuali debiti, risultanti dalla contabilità, in relazione ai pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti (cfr. Cass. Sez. 1 n. 17668-10,Cass. Sez. 1 n. 13308- 18 ) . VII. - Al netto dell’errore di diritto nel quale la corte d’appello è incorsa mediante la stentorea contraria affermazione generale, che qui deve essere corretta nell’esercizio della potestà di cui all’art. 384 cod. proc. civ., ciò che rileva è che la stessa corte d’appello ha stabilito che nel trasferimento del ramo d’azienda non erano stati inclusi i rapporti già prima volturati a sofferenza ; rapporti tra i quali rientrava per l’appunto il conto corrente sul quale erano successivamente confluite le rimesseoggetto della pretesa. Tanto rappresenta l’elemento distintivo cheha condotto a dire che alla cessionaria non erano statetrasferite le passività aziendali, ma solo le attività operative (salvo il rischio di vertenze già in essere) , così da consentire alla nuova banca di nascere priva di sofferenze, mediante il loro trattenimento presso la cedente con lo specifico fine della cartolarizzazione. VIII. - L’ affermazione integra un accertamento di fatto sulla concreta portata dell’operazionenegoziale, e l a critica della ricorrente, seppure indotta dalla menzione delle regole di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e 1366 cod. civ.), è finalizzata a sindacare in via diretta l’esito di quell’accertamento. Cosa che notoriamente non è consentita in cassazione. Va confermato il principio per cui il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seg. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violatee dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni asso lutamente illogiche , non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata( v. ex aliis Cass. Sez. 1 n. 9461-21). Nel caso concreto non risulta specificato, nel ricorso,in qual senso e con quali modalità la corte territoriale avrebbe disatteso la portata letterale delle clausol e , in vero riportate in modo parziale, né perché sarebbe mancata l’indagine sulla effettiva intenzione dei contraentio il rispetto del canone di buona fede. Viceversa le situazioni menzionate dall’art. 1362 cod. civ. risultano esser state considerate dalla sentenza, anche mediante riferimento alla relazione tecnica di stima tesa a descrivere “ per espressa volontà delle particontraenti” ( vale a dire del le due banche) quale fosse l’oggetto della cessione stessain rapporto al fine di rendere la cessionaria libera dalle sofferenze, a eccezione dei rischi associatialle vertenze già esistenti al 31-12-2001. E d’altronde la riproduzione, nel ricorso,della clausola del verbale di assemblea destinata a deliberare la cessione in blocco contiene il rinvio, quanto al ramo d’azienda ceduto,non alla universalità in quanto tale dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni che compongono lo stessoe che a esso sono pertinenti, ma alla universalità di quei rapporti e beni “come risultanti dalla relazione di stima”. Ne segue che la circostanza che la cessione fosse stata concepita “in blocco” non muta , per i fini dell’art. 1366 cod. civ. , il senso dell’accertamento, giacché questo – di ri flesso appunto alla relazione allegata- è stato riferito pur sempre a un blocco di situazion i giuridiche , solo non comprensivo dei rapporti già passati a sofferenza. IX. –Il ricorso è rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorr
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