CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13149/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 21 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 21 maggio 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di tentata estorsione e furto aggravato. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato di furto per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, alla luce del riconoscimento della recidiva specifica e reiterata che, rilevando quale aggravante ad effetto speciale, incide nella misura di due terzi sia sul termine di prescrizione ordinario, sia su quello massimo, sicché il delitto non risulta prescritto alla data della pronuncia di appello; Considerato che la seconda doglianza, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, oltre ad essere del tutto generica, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, inerenti a profili già vagliati e disattesi dalla corte di appello, che ha correttamente desunto la colpevolezza del ricorrente dal racconto reso dalla persona offesa, ritenuto attendibile, in quanto logico e ampiamente riscontrato, limitandosi di fatto il ricorrente a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci