CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 24151/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 FASCIANO;3141 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2680/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 05/08/2024 R.G.N. 2192/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3967/2025Numero sezionale 3141/2026Numero di raccolta generale 24151/20261.Con ricorso al Tribunale di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] –operatore ecologico alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA].,appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti presso il Comune diMonte di Procida – ha chiesto di accertare l'illegittimità dellasospensione del ticket integrativo di € 4,16 giornalieri,riconosciuto da un accordo sindacale del 6.2.2013 acompensazione dei disagi connessi alla peculiare morfologia delterritorio, e la condanna della società al pagamento dei relativiimporti.Il Tribunale ha accolto la domanda e ha compensato le spese dilite.2. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 2680/2024depositata il 5.8.2024, ha rigettato integralmente l'appelloproposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Nella parte motiva, quanto allespese, ha statuito: «Le spese seguono la soccombenza e vannoliquidate come da dispositivo». Nel dispositivo, tuttavia, hadisposto: «compensa le spese di lite del presente grado».2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di correzionedell'errore materiale ex artt. 287 ss. c.p.c., che la Corteterritoriale ha rigettato con provvedimento del 30.10.2024,ritenendo sussistente un contrasto insanabile tra motivazione edispositivo, non emendabile con il procedimento di correzione.3. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, limitatamente alcapo relativo alle spese processuali, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione assistito da memoria affidato aun unico motivo.3.1. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 3967/2025Numero sezionale 3141/2026Numero di raccolta generale 24151/20261.Con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsDaat a pubblicazione 28/07/2026applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., nel testointrodotto dalla legge n. 69 del 2009. Sostiene che, a fronte delrigetto integrale dell'appello, la statuizione del dispositivo checompensa le spese processuali contrasta insanabilmente con lamotivazione – che correttamente richiama il principio disoccombenza – e viola l'art. 91 c.p.c., non sussistendo alcunadelle gravi ed eccezionali ragioni che sole consentono lacompensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.1.1. Il motivo è fondato.Deve premettersi che, nel rito del lavoro, il dispositivo letto inudienza costituisce atto di rilevanza esterna che fissa in manieraimmodificabile il comando giudiziale, portandolo ad immediataconoscenza delle parti. Ne consegue che il contrasto insanabiletra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza,da far valere mediante impugnazione, in difetto della qualeprevale il dispositivo (cfr., fra le tante, Cass. civ., Sez. Lav., n.13773/2022; Cass. civ., Sez. Lav., n. 12716/2020; Cass. civ.,Sez. Lav., n. 26279/2020).1.2. Nel caso di specie, il contrasto tra la motivazione – cheafferma «Le spese seguono la soccombenza» – e il dispositivo –che compensa integralmente le spese – è insanabile, poiché lastatuizione del dispositivo non è in alcun modo riconducibile alleconsiderazioni svolte nella parte motiva (cfr. Cass. civ., Sez.Lav., ord. n. 12844/2026). Tale contrasto non è emendabile conil procedimento di correzione degli errori materiali di cui all'art.287 c.p.c., che è esperibile solo quando sussista una parzialecoerenza tra dispositivo e motivazione ovvero quando l'erroreconsista in una mera omissione di una statuizione obbligatoriaa contenuto predeterminato – come nel caso di omNeumsesrao r egistro generale 3967/2025Numero sezionale 3141/2026liquidazione delle spese in dispositivo a fronte di una ineqNuumievroo dci ara ccolta generale 24151/2026statuizione di condanna nella motivazione (cfr. Cass. civ., SezDa.t a pubblicazione 28/07/2026Un., n. 16415/2018) – e non quando, come nella fattispecie, ildispositivo contenga una statuizione di segno opposto a quellacontenuta in motivazione (Cass. civ., Sez. Lav., n. 26279/2020,cit.).1.3. La parte interessata, tuttavia, ben può far valere il viziomediante l'ordinario mezzo di impugnazione, come nella specie,deducendo la violazione delle norme che regolano laliquidazione delle spese processuali.Sotto tale profilo, il ricorso è fondato. La Corte territoriale harigettato integralmente l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].,la quale è dunque totalmente soccombente. L'art. 91 c.p.c.impone al giudice, con la sentenza che chiude il processodavanti a lui, di condannare la parte soccombente al rimborsodelle spese in favore dell'altra parte. La compensazione totaledelle spese è consentita dall'art. 92, comma 2, c.p.c. – nel testoapplicabile ratione temporis, introdotto dalla legge n. 69 del2009 e risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77del 2018 – solo in presenza di soccombenza reciproca, assolutanovità della questione trattata, mutamento della giurisprudenzarispetto alle questioni dirimenti, ovvero altre analoghe gravi edeccezionali ragioni.Nella motivazione della sentenza impugnata non è indicataalcuna ragione a sostegno della compensazione, né questa èdesumibile dal contesto della controversia: la questionegiuridica trattata – relativa alla recedibilità unilaterale da unaccordo sindacale aziendale e all'estensione del principio diirriducibilità della retribuzione alle indennità compensative diparticolari modalità della prestazione – non presentava profili diNumero registro generale 3967/2025assoluta novità né di mutamento giurisprudenziale, essendoN umero sezionale 3141/2026Numero di raccolta generale 24151/2026stata decisa sulla base di principi consolidati nelDlaat a pubblicazione 28/07/2026giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 20310/2008 e n.20339/2006, richiamate dalla stessa Corte territoriale).1.4. Il dispositivo che compensa le spese si pone pertanto inviolazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.La sentenza impugnata va dunque cassata limitatamente alcapo relativo alle spese processuali.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causapuò essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. Inconformità al principio di diritto affermato da questa Corte,secondo cui «qualora sia impugnata per cassazione lacompensazione delle spese compiuta dal giudice di merito, enon siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principiodi economia processuale e di ragionevole durata del processo,di cui all'art. 111 Cost., è consentito alla Corte decidere la causanel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo delgiudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito» (cfr. Cass.civ., Sez. Lav., ord. n. 27292/2024; Cass. civ., Sez. Lav., ord.n. 9987/2024), la [OSCURATO:SOCIETA]. va condannata alla rifusionedelle spese del giudizio di appello in favore di AntimoCarannante.1.5. Le spese del giudizio di appello, tenuto conto del valoredella controversia (indicato in € 15.000,00), dell'attivitàdifensiva svolta – consistita nella costituzione con memoriadifensiva in un giudizio definito con sentenza a seguito diudienza di discussione e camera di consiglio – e dei parametridi cui al d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022per lo scaglione di riferimento, si liquidano in € 3000,00 percompensi professionali, oltre rimborso spese generali nellamisura del 15%, IVA e CPA come per legge.Numero registro generale 3967/2025Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sNi umero sezionale 3141/2026Numero di raccolta generale 24151/2026liquidano come in dispositivo, da distrarsi in favore dDealt a pubblicazione 28/07/2026procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatalimitatamente al capo relativo alle spese processuali e,decidendo nel merito, condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento,in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio diappello, che liquida in € 3000,00 per compensi professionali,oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPAcome per legge.Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore diCarannante Antimo, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 200,00 per esborsi e in € 1.500,00 per compensiprofessionali, oltre rimborso spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge; spese da attribuirsi all'avv.[OSCURATO:PERSONA], antistatario.La PresidenteMsrgherita Maria LeoneNumero registro generale 3967/2025Numero sezionale 3141/2026Numero di raccolta generale 24151/2026Data pubblicazione 28/07/2026