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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00090/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5047-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 00471850016, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 133, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 17043/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA] e prima ancora [OSCURATO:SOCIETA], ricorre per la revocazione della sentenza n. 17043/2019 di questa Corte, pubblicata il 26 giugno 2019.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno presentato memoria.

La decisione revocanda riteneva il primo motivo, il quale censurava la ritenuta non ricorrenza di responsabilità contrattuale e precontrattuale di [OSCURATO:PERSONA], inammissibile, in quanto prospettante una diversa valutazione delle risultanze fattuali; i motivi secondo - con cui si lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. - terzo - che deduceva la ricorrenza di un vizio motivazionale per travisamento della Ctu - e settimo - con cui veniva imputata alla sentenza gravata la violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c. - infondati per difetto di interesse; il quarto motivo - con cui veniva lamentato che la Corte d'Appello non avesse ritenuto coperta da giudicato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 9

I. n. 192/1998 - il quinto - relativo alla statuizione con cui la sentenza della Corte d'Appello di Milano non aveva considerato coperta da giudicato la ricorrenza della responsabilità precontrattuale di [OSCURATO:PERSONA] per avere omesso di comunicare all'Agcom la tariffa forfettaria applicata nel contratto - e il sesto motivo - con cui veniva dedotto il passaggio in giudicato della statuizione del Tribunale di Milano che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di non aver Ric. 2020 n. 05047 sez.

M3 - ud. 21-09-2021 -2- documentato tutti gli elementi di fatto utili per la riconsiderazione del prezzo, alla luce dei costi del gestore e nel rispetto della causa contrattuale - inammissibili per difetto di autosufficienza; il motivo ottavo - basato sulla violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c. per omessa motivazione sulla non necessità delle istanze istruttorie - e il nono -con cui si lamentava la violazione dell'art. 342 c.p.c. - inammissibili per difetto di autosufficienza ed infondati per difetto di interesse.

Quindi, rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.

La vicenda giudiziaria aveva tratto origine da tre atti di citazione, collocati tra il 13 luglio 2001 e il 16 ottobre 2002, con i quali [OSCURATO:SOCIETA] aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA], adducendo: i) di avere operato come [OSCURATO:PERSONA] dal 1989 al 2001, offrendo la connettività alla rete ADSL a banda larga; ii)di aver stipulato, nel 2000, con [OSCURATO:PERSONA] un accordo programmatico con cui [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti in posizione di assoluta dominanza sul mercato, si obbligava per sei mesi a fornire a [OSCURATO:SOCIETA] tutte le linee ISDN ritenute occorrenti a fronte di un corrispettivo forfettario, c.d. flat rate, indipendente dal tempo di permanenza in rete e inversamente proporzionale al numero di linee acquistate.

L'accordo obbligava le parti, al termine del semestre, ad incontrarsi al fine di valutare la correttezza dello schema economico applicato in relazione agli effettivi consumi; iii) di avere avuto, già un mese dopo la stipulazione dell'accordo, una potenzialità di 60.000 linee nella propria disponibilità; iv) di avere stipulato con Telecorn un nuovo accordo, della durata di dodici mesi, che riproduceva il contenuto di quello precedente, compreso l'obbligo al termine del semestre Ric. 2020 n. 05047 sez.

M3 - ud. 21-09-2021 -3- di verificare la convenienza economica delle pattuizioni assunte; v)di avere contestualmente ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] un'offerta promozionale, denominata Telenet700, rivolta a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] interessati ad offrire un collegamento svincolato dalla durata del collegamento alla rete; vi) di avere, quindi, confidato nella prosecuzione del rapporto in essere con [OSCURATO:PERSONA], tanto da avere investito ingenti somme nell'acquisto di beni materiali ed immateriali; vii) di avere avuto ulteriori contatti con [OSCURATO:PERSONA] tra novembre e dicembre 2000 per incrementare il numero delle linee, in un contesto che lasciava credere che vi sarebbe stata una generalizzazione della fornitura di linee a tariffa forfettaria; viii) di avere ricevuto, in data 27 gennaio 2001, a seguito del riscontro di un consumo giornaliero superiore a quello ipotizzato inizialmente, una proposta di revisione dell'accordo che equivaleva ad una proposta per un servizio commerciale diverso, a decorrere dall'i marzo 2001, basato su un prezzo fisso per ciascuna linea di collegamento più elevato di quello precedente e su una tariffa non più forfettaria, se non per un traffico di 11 ore di traffico giornaliero, ma con pagamento a consumo per le ulteriori 13 ore; ix) di essersi dichiarata disponibile a riconoscere un aumento della tariffa per linea, subordinato al mantenimento della tariffazione forfettaria; x)di avere ricevuto una raccomandata del 21 maggio 2001 con cui [OSCURATO:PERSONA] comunicava la cessazione del secondo accordo a far data dal 29 maggio 2001; xi) di aver adito il Tribunale di Milano, con ricorso ex art. 700 c.p.c., e di avere ottenuto un provvedimento che Ric. 2020 n. 05047 sez.

M3 - ud. 21-09-2021 -4- inibiva la disconnessione delle linee telefoniche sino alla data di scadenza del secondo contratto, cioè fino al 18 luglio 2001; xii) di non avere raggiunto alcun accordo con la controparte e di avere, così, subito la disconnessione delle linee telefoniche il 7 settembre 2001; xiii) di essere stata posta in liquidazione il 20 settembre 2001; xiv) di avere pagato, con espressa riserva di ripetizione dell'indebito, la somma di L. 5.227.000.000, oggetto del decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA]; xv) di avere ricevuto, in data 28 settembre 2001, una nuova fattura per l'importo di L. 571.973.020 relativa al periodo 4 settembre -20 settembre 2001.

Il Tribunale di Milano, riuniti i procedimenti, con sentenza non definitiva n. 878/2007, rigettava la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] di accertamento della natura di lunga durata dell'accordo del 18 luglio 2000; accertava l'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] e la sua responsabilità per culpa in contrahendo ex art. 1337 c.c., condannava [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, rigettava la domanda di accertamento negativo del debito di L. 5.227.000.000 formulata da [OSCURATO:SOCIETA] e quelle riconvenzionali di [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza definitiva n. 409/2011, previa CTU, condannava [OSCURATO:PERSONA] a risarcire [OSCURATO:SOCIETA], ex art. 1337 c.c., dell'importo di euro 2.526.160,00. [OSCURATO:SOCIETA] impugnava entrambe le decisioni del Tribunale di Milano: quella non definitiva, per avere escluso la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:PERSONA], per non aver riconosciuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per abuso di dipendenza economica ex art. 9 della

I. n. 192/2008, per avere escluso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per concorrenza sleale, per Ric. 2020 n. 05047 sez.

M3 - ud. 21-09-2021 -5- non avere ammesso i mezzi istruttori richiesti; quella definitiva, per erronea quantificazione del danno. [OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio, con appello incidentale, censurava la statuizione di accertamento della propria responsabilità ex art. 1337 c.c., lamentava il rigetto della domanda riconvenzionale per il maggior prezzo relativamente al secondo semestre nonchè la mancata condanna di [OSCURATO:SOCIETA], per illecito concorrenziale ed aquiliano, per avere diffuso i comunicati del luglio 2001, contestava la determinazione del quantum debeatur.

La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 892/2016, rigettava tutte le domande di responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale avanzate da [OSCURATO:SOCIETA] e tutte le richieste risarcitorie conseguenti, regolava le spese di lite e confermava per il resto la sentenza non definitiva. [OSCURATO:SOCIETA] ricorreva per la cassazione della suddetta decisione, articolando nove motivi. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso.

La Corte di Cassazione, con la decisione oggetto dell'odierno ricorso, riteneva il primo motivo, che censurava la ritenuta non ricorrenza di responsabilità contrattuale e precontrattuale di [OSCURATO:PERSONA], inammissibile, in quanto prospettante una diversa valutazione delle risultanze fattuali; i motivi secondo, che lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c., terzo, che deduceva la ricorrenza di un vizio motivazionale per travisamento della Ctu, e settimo, con cui veniva lamentata la violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., infondati per difetto di interesse; i motivi ottavo, basato sulla violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c. per omessa motivazione sulla non necessità delle istanze istruttorie, e nono, con cui si lamentava la violazione dell'art. 342 c.p.c., inammissibili per Ric. 2020 n. 05047 sez.

M3 - ud. 21-09-2021 -6- difetto di autosufficienza ed infondati per difetto di interesse.

Quindi, rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato che: 1.La ricorrente deduce che la sentenza revocanda, dichiarando inammissibili per difetto di autosufficienza i motivi quarto, quinto e sesto, sia incorsa in errore revocatorio.

In particolare, il quarto motivo, di cui [OSCURATO:PERSONA], controricorrente aveva dedotto solo l'infondatezza, sarebbe stato dichiarato inammissibile d'ufficio, per non avere [OSCURATO:SOCIETA] trascritto in modo completo né il capo della sentenza che avrebbe asseritamente riconosciuto sussistenti i presupposti applicativi della responsabilità per abuso di dipendenza economica, né i passaggi del proprio motivo d'appello avverso il suddetto capo della sentenza, con il quale, in tesi, [OSCURATO:SOCIETA] si sarebbe limitata a contestare la qualificazione della natura di detta responsabilità.

La ricorrente sostiene di avere, invece, riportato testualmente il capo della sentenza non definitiva resa dal Tribunale di Milano che aveva espressamente riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile per abuso di dipendenza economica, a p. 49 del ricorso, e di avere trascritto i passaggi del motivo di appello che aveva investito il capo della sentenza non definitiva alle pp. 50 e 51 ed a p. 14 del paragrafo VII del ricorso, dedicato alla sommaria esposizione dei fatti di causa.

La Corte di Cassazione sarebbe incorsa, dunque, nell'errore di percezione degli atti di causa, supponendo inesistente Ric. 2020 n. 05047 sez.

M3 - ud. 21-09-2021 -7- quanto invece risultava esistente, avrebbe d'ufficio rilevato un difetto di autosufficienza del ricorso, in assenza di contrasto tra le parti e senza provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, come le imponeva l'art. 384, comma 3, c.p.c.

Quanto al carattere pregiudizievole dell'errore imputato alla sentenza revocanda, esso si sostanzierebbe nel non avere la Corte di Cassazione esaminato il quarto motivo e nel non avere, quindi, ritenuto che, in ordine alla affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per abuso di posizione dominante, si fosse formato il giudicato.

In ordine al quinto motivo di ricorso, di cui [OSCURATO:PERSONA], controricorrente, aveva dedotto solo l'infondatezza, esso sarebbe stato dichiarato inammissibile d'ufficio dalla Corte di cassazione, per non avere «riportato compiutamente nel ricorso le difese di controparte e, quindi, non essendo possibile per questo Collegio apprezzare se, effettivamente, [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso d'impugnare la statuizione in esame».

La ricorrente argomenta di avere riportato compiutamente le difese di [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare, il contenuto dei motivi di ricorso incidentale, a p. 53, ed a p. 15 del paragrafo VII del ricorso, destinato alla sommaria esposizione dei fatti di causa.

Adduce, pertanto, la ricorrenza di un errore revocatorio che ove non fosse occorso avrebbe dovuto comportare il riconoscimento del passaggio in giudicato della statuizione che aveva riconosciuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 1375 c.c., per non avere reso edotta l'Agcom della tariffa praticata a [OSCURATO:SOCIETA].

In ordine al sesto motivo di ricorso, di cui [OSCURATO:PERSONA], controricorrente, aveva dedotto l'inammissibilità per ragioni diverse dall'autosufficienza, oltre che l'infondatezza, sarebbe stato dichiarato inammissibile d'ufficio dalla Corte di Ric. 2020 n. 05047 sez.

M3 - ud. 21-09-2021 -8- Cassazione, per difetto di autosufficienza, per le medesime ragioni indicate in relazione al quarto motivo, cioè per non avere la ricorrente trascritto il modo completo né il capo della sentenza che avrebbe ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del mancato rispetto del dovere di trasparenza e di informazione con riguardo ai profili economici in sede di verifica tra le parti della correttezza dello schema economico del secondo contratto, né i passaggi del proprio motivo di appello avverso il suddetto capo della sentenza, con il quale, in tesi, [OSCURATO:SOCIETA] si sarebbe limitata a contestare la qualificazione della natura di detta responsabilità.

La ricorrente evidenzia di aver riportato nel corpo del sesto motivo la statuizione della sentenza non definitiva del Tribunale di Milano e di aver trascritto il proprio motivo di appello; precisa, in aggiunta, di aver riferito anche le difese di [OSCURATO:PERSONA] e ciò nell'ipotesi in cui risultasse che la Corte di Cassazione avesse inteso rinviare alle ragioni di inammissibilità individuate con riferimento al quinto motivo di ricorso.

Alla stregua degli atti e delle difese svolte, ritenuto ammissibile il ricorso per revocazione, va disposto il rinvio alla Pubblica Udienza.

PQM La Corte rinvia la trattazione del ricorso alla Pub

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5047-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 00471850016, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 133, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 17043/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA] e prima ancora [OSCURATO:SOCIETA], ricorre per la revocazione della sentenza n. 17043/2019 di questa Corte, pubblicata il 26 giugno 2019. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno presentato memoria. La decisione revocanda riteneva il primo motivo, il quale censurava la ritenuta non ricorrenza di responsabilità contrattuale e precontrattuale di [OSCURATO:PERSONA], inammissibile, in quanto prospettante una diversa valutazione delle risultanze fattuali; i motivi secondo - con cui si lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. - terzo - che deduceva la ricorrenza di un vizio motivazionale per travisamento della Ctu - e settimo - con cui veniva imputata alla sentenza gravata la violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c. - infondati per difetto di interesse; il quarto motivo - con cui veniva lamentato che la Corte d'Appello non avesse ritenuto coperta da giudicato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 9 I. n. 192/1998 - il quinto - relativo alla statuizione con cui la sentenza della Corte d'Appello di Milano non aveva considerato coperta da giudicato la ricorrenza della responsabilità precontrattuale di [OSCURATO:PERSONA] per avere omesso di comunicare all'Agcom la tariffa forfettaria applicata nel contratto - e il sesto motivo - con cui veniva dedotto il passaggio in giudicato della statuizione del Tribunale di Milano che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di non aver Ric. 2020 n. 05047 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -2- documentato tutti gli elementi di fatto utili per la riconsiderazione del prezzo, alla luce dei costi del gestore e nel rispetto della causa contrattuale - inammissibili per difetto di autosufficienza; il motivo ottavo - basato sulla violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c. per omessa motivazione sulla non necessità delle istanze istruttorie - e il nono -con cui si lamentava la violazione dell'art. 342 c.p.c. - inammissibili per difetto di autosufficienza ed infondati per difetto di interesse. Quindi, rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. La vicenda giudiziaria aveva tratto origine da tre atti di citazione, collocati tra il 13 luglio 2001 e il 16 ottobre 2002, con i quali [OSCURATO:SOCIETA] aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA], adducendo: i) di avere operato come [OSCURATO:PERSONA] dal 1989 al 2001, offrendo la connettività alla rete ADSL a banda larga; ii)di aver stipulato, nel 2000, con [OSCURATO:PERSONA] un accordo programmatico con cui [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti in posizione di assoluta dominanza sul mercato, si obbligava per sei mesi a fornire a [OSCURATO:SOCIETA] tutte le linee ISDN ritenute occorrenti a fronte di un corrispettivo forfettario, c.d. flat rate, indipendente dal tempo di permanenza in rete e inversamente proporzionale al numero di linee acquistate. L'accordo obbligava le parti, al termine del semestre, ad incontrarsi al fine di valutare la correttezza dello schema economico applicato in relazione agli effettivi consumi; iii) di avere avuto, già un mese dopo la stipulazione dell'accordo, una potenzialità di 60.000 linee nella propria disponibilità; iv) di avere stipulato con Telecorn un nuovo accordo, della durata di dodici mesi, che riproduceva il contenuto di quello precedente, compreso l'obbligo al termine del semestre Ric. 2020 n. 05047 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -3- di verificare la convenienza economica delle pattuizioni assunte; v)di avere contestualmente ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] un'offerta promozionale, denominata Telenet700, rivolta a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] interessati ad offrire un collegamento svincolato dalla durata del collegamento alla rete; vi) di avere, quindi, confidato nella prosecuzione del rapporto in essere con [OSCURATO:PERSONA], tanto da avere investito ingenti somme nell'acquisto di beni materiali ed immateriali; vii) di avere avuto ulteriori contatti con [OSCURATO:PERSONA] tra novembre e dicembre 2000 per incrementare il numero delle linee, in un contesto che lasciava credere che vi sarebbe stata una generalizzazione della fornitura di linee a tariffa forfettaria; viii) di avere ricevuto, in data 27 gennaio 2001, a seguito del riscontro di un consumo giornaliero superiore a quello ipotizzato inizialmente, una proposta di revisione dell'accordo che equivaleva ad una proposta per un servizio commerciale diverso, a decorrere dall'i marzo 2001, basato su un prezzo fisso per ciascuna linea di collegamento più elevato di quello precedente e su una tariffa non più forfettaria, se non per un traffico di 11 ore di traffico giornaliero, ma con pagamento a consumo per le ulteriori 13 ore; ix) di essersi dichiarata disponibile a riconoscere un aumento della tariffa per linea, subordinato al mantenimento della tariffazione forfettaria; x)di avere ricevuto una raccomandata del 21 maggio 2001 con cui [OSCURATO:PERSONA] comunicava la cessazione del secondo accordo a far data dal 29 maggio 2001; xi) di aver adito il Tribunale di Milano, con ricorso ex art. 700 c.p.c., e di avere ottenuto un provvedimento che Ric. 2020 n. 05047 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -4- inibiva la disconnessione delle linee telefoniche sino alla data di scadenza del secondo contratto, cioè fino al 18 luglio 2001; xii) di non avere raggiunto alcun accordo con la controparte e di avere, così, subito la disconnessione delle linee telefoniche il 7 settembre 2001; xiii) di essere stata posta in liquidazione il 20 settembre 2001; xiv) di avere pagato, con espressa riserva di ripetizione dell'indebito, la somma di L. 5.227.000.000, oggetto del decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA]; xv) di avere ricevuto, in data 28 settembre 2001, una nuova fattura per l'importo di L. 571.973.020 relativa al periodo 4 settembre -20 settembre 2001. Il Tribunale di Milano, riuniti i procedimenti, con sentenza non definitiva n. 878/2007, rigettava la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] di accertamento della natura di lunga durata dell'accordo del 18 luglio 2000; accertava l'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] e la sua responsabilità per culpa in contrahendo ex art. 1337 c.c., condannava [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, rigettava la domanda di accertamento negativo del debito di L. 5.227.000.000 formulata da [OSCURATO:SOCIETA] e quelle riconvenzionali di [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza definitiva n. 409/2011, previa CTU, condannava [OSCURATO:PERSONA] a risarcire [OSCURATO:SOCIETA], ex art. 1337 c.c., dell'importo di euro 2.526.160,00. [OSCURATO:SOCIETA] impugnava entrambe le decisioni del Tribunale di Milano: quella non definitiva, per avere escluso la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:PERSONA], per non aver riconosciuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per abuso di dipendenza economica ex art. 9 della I. n. 192/2008, per avere escluso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per concorrenza sleale, per Ric. 2020 n. 05047 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -5- non avere ammesso i mezzi istruttori richiesti; quella definitiva, per erronea quantificazione del danno. [OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio, con appello incidentale, censurava la statuizione di accertamento della propria responsabilità ex art. 1337 c.c., lamentava il rigetto della domanda riconvenzionale per il maggior prezzo relativamente al secondo semestre nonchè la mancata condanna di [OSCURATO:SOCIETA], per illecito concorrenziale ed aquiliano, per avere diffuso i comunicati del luglio 2001, contestava la determinazione del quantum debeatur. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 892/2016, rigettava tutte le domande di responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale avanzate da [OSCURATO:SOCIETA] e tutte le richieste risarcitorie conseguenti, regolava le spese di lite e confermava per il resto la sentenza non definitiva. [OSCURATO:SOCIETA] ricorreva per la cassazione della suddetta decisione, articolando nove motivi. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. La Corte di Cassazione, con la decisione oggetto dell'odierno ricorso, riteneva il primo motivo, che censurava la ritenuta non ricorrenza di responsabilità contrattuale e precontrattuale di [OSCURATO:PERSONA], inammissibile, in quanto prospettante una diversa valutazione delle risultanze fattuali; i motivi secondo, che lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c., terzo, che deduceva la ricorrenza di un vizio motivazionale per travisamento della Ctu, e settimo, con cui veniva lamentata la violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., infondati per difetto di interesse; i motivi ottavo, basato sulla violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c. per omessa motivazione sulla non necessità delle istanze istruttorie, e nono, con cui si lamentava la violazione dell'art. 342 c.p.c., inammissibili per Ric. 2020 n. 05047 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -6- difetto di autosufficienza ed infondati per difetto di interesse. Quindi, rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che: 1.La ricorrente deduce che la sentenza revocanda, dichiarando inammissibili per difetto di autosufficienza i motivi quarto, quinto e sesto, sia incorsa in errore revocatorio. In particolare, il quarto motivo, di cui [OSCURATO:PERSONA], controricorrente aveva dedotto solo l'infondatezza, sarebbe stato dichiarato inammissibile d'ufficio, per non avere [OSCURATO:SOCIETA] trascritto in modo completo né il capo della sentenza che avrebbe asseritamente riconosciuto sussistenti i presupposti applicativi della responsabilità per abuso di dipendenza economica, né i passaggi del proprio motivo d'appello avverso il suddetto capo della sentenza, con il quale, in tesi, [OSCURATO:SOCIETA] si sarebbe limitata a contestare la qualificazione della natura di detta responsabilità. La ricorrente sostiene di avere, invece, riportato testualmente il capo della sentenza non definitiva resa dal Tribunale di Milano che aveva espressamente riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile per abuso di dipendenza economica, a p. 49 del ricorso, e di avere trascritto i passaggi del motivo di appello che aveva investito il capo della sentenza non definitiva alle pp. 50 e 51 ed a p. 14 del paragrafo VII del ricorso, dedicato alla sommaria esposizione dei fatti di causa. La Corte di Cassazione sarebbe incorsa, dunque, nell'errore di percezione degli atti di causa, supponendo inesistente Ric. 2020 n. 05047 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -7- quanto invece risultava esistente, avrebbe d'ufficio rilevato un difetto di autosufficienza del ricorso, in assenza di contrasto tra le parti e senza provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, come le imponeva l'art. 384, comma 3, c.p.c. Quanto al carattere pregiudizievole dell'errore imputato alla sentenza revocanda, esso si sostanzierebbe nel non avere la Corte di Cassazione esaminato il quarto motivo e nel non avere, quindi, ritenuto che, in ordine alla affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per abuso di posizione dominante, si fosse formato il giudicato. In ordine al quinto motivo di ricorso, di cui [OSCURATO:PERSONA], controricorrente, aveva dedotto solo l'infondatezza, esso sarebbe stato dichiarato inammissibile d'ufficio dalla Corte di cassazione, per non avere «riportato compiutamente nel ricorso le difese di controparte e, quindi, non essendo possibile per questo Collegio apprezzare se, effettivamente, [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso d'impugnare la statuizione in esame». La ricorrente argomenta di avere riportato compiutamente le difese di [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare, il contenuto dei motivi di ricorso incidentale, a p. 53, ed a p. 15 del paragrafo VII del ricorso, destinato alla sommaria esposizione dei fatti di causa. Adduce, pertanto, la ricorrenza di un errore revocatorio che ove non fosse occorso avrebbe dovuto comportare il riconoscimento del passaggio in giudicato della statuizione che aveva riconosciuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 1375 c.c., per non avere reso edotta l'Agcom della tariffa praticata a [OSCURATO:SOCIETA]. In ordine al sesto motivo di ricorso, di cui [OSCURATO:PERSONA], controricorrente, aveva dedotto l'inammissibilità per ragioni diverse dall'autosufficienza, oltre che l'infondatezza, sarebbe stato dichiarato inammissibile d'ufficio dalla Corte di Ric. 2020 n. 05047 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -8- Cassazione, per difetto di autosufficienza, per le medesime ragioni indicate in relazione al quarto motivo, cioè per non avere la ricorrente trascritto il modo completo né il capo della sentenza che avrebbe ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del mancato rispetto del dovere di trasparenza e di informazione con riguardo ai profili economici in sede di verifica tra le parti della correttezza dello schema economico del secondo contratto, né i passaggi del proprio motivo di appello avverso il suddetto capo della sentenza, con il quale, in tesi, [OSCURATO:SOCIETA] si sarebbe limitata a contestare la qualificazione della natura di detta responsabilità. La ricorrente evidenzia di aver riportato nel corpo del sesto motivo la statuizione della sentenza non definitiva del Tribunale di Milano e di aver trascritto il proprio motivo di appello; precisa, in aggiunta, di aver riferito anche le difese di [OSCURATO:PERSONA] e ciò nell'ipotesi in cui risultasse che la Corte di Cassazione avesse inteso rinviare alle ragioni di inammissibilità individuate con riferimento al quinto motivo di ricorso. Alla stregua degli atti e delle difese svolte, ritenuto ammissibile il ricorso per revocazione, va disposto il rinvio alla Pubblica Udienza. PQM La Corte rinvia la trattazione del ricorso alla Pub
Sentenza Cassazione n. 00090/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris