CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 novembre 2023
Cassazione n. 35082/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2299/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 96, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso di lui in Roma, viale delle Milizie n. 76; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Ancona, n. 442/2017, pubblicata il 3 novembre 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, con ricorso depositato il 20 giugno 2005, la delibera n. 101 del 3 luglio 2004 del Comune di [OSCURATO:SOCIETA], con la quale l’amministrazione convenuta aveva revocato le funzioni di Comandante del Servizio di Polizia municipale a lui attribuite, chiedendo il contestuale ripristino delle funzioni. Egli ha dedotto che: con delibera del 14 febbraio 2002 il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] aveva trasferito il Servizio di Statistica dall’Area demografica a quella della Polizia municipale, della quale il medesimo ricorrente era Comandante; con decreto del 21 febbraio 2002 il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] lo aveva nominato responsabile unico dei procedimenti di rilevazione statistica, mantenendo la sua nomina a Comandante della Polizia municipale; con delibera del 3 luglio 2004, motivata con esigenze di rimodulazione e riorganizzazione del Servizio di Polizia municipale, gli erano state revocate le funzioni di Comandante della Polizia municipale, attribuendole a tale [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Camerino, con sentenza n. 25/2007, ha in parte accolto il ricorso e, accertato il demansionamento, ha condannato il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] a reintegrare il ricorrente nelle mansioni in precedenza svolte. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Ancona, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 493/2010, ha rigettato. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione che la Corte di cassazione, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2140/2017, ha accolto.Riassunto il giudizio davanti alla Corte d’appello di Ancona questa, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 442/2017, ha accolto l’appello del Comune di [OSCURATO:SOCIETA], con rigetto dell’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] si è difeso con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha depositato il 14 novembre 2023 atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. con istanza di compensazione delle spese. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha aderito formalmente, in data 15 novembre 2023,alla proposta, accettando anche la compensazione delle spese. Pertanto, il processoè dichiarato estinto. Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese, in ragione dell’avvenuta accettazionedella rinuncia. Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico delricorrente, considerato l’esito della controversia. P.Q.M. La Corte, -dichiara estinto il process