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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 11449/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26073/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ Avv.t o [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Panaro n. 17 , presso lo studio d ell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro Comune di Ricadi, in persona del Sindaco p.t., rappresentatoe difeso da ll’ Avv.t o [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] , via A. Spinelli , presso lo studio delmedesimo, –controricorrente – avverso la sentenza n. 595/2020 della [OSCURATO:PERSONA] d ella Calabria, depositata il 14/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Ricadi notificò a Gius eppe Bordino, avvocato, avvis o di accertamento ai fini ICI per l’ ann o 2006 , in relazione a i terreni, individuati catastalmente come in atti, dallostesso posseduti in detto Comune, recuperando a tassazione i maggiori importi ritenuti dovuti, in quantoinseriti dal P .

R .

G . tra quelli edificabili.

L’avvisofu tempestivamente impugnat o dal contribuente dinanzi alla CTP diVibo Valentia. [OSCURATO:PERSONA] addusse a sostegno del ricorso , quali motivi d'illegittimità dell'avviso, la carenza di motivazione dell’atto impositiv o , la disomogeneità dei valori immobiliari delle diverse particelle tassate , talune solo genericamente individuate, la contraddittorietà degli accertati valori dei terreni edificabili,con e senza piano di lottizzazione, l’incidenza dei vincoli esistenti sull’indice di fabbricabilità, l’ingiustificata applicazione delle sanzioni stante la mancata conoscenza della nuova destinazione d’uso degli immobili e le oggettive peculiarità della legislazione in materia.

Il ricors o fu rigettat o dall'adita CTP e la decisione venne appellata da l contribuente dinanzi alla CTRdella Calabria che, con sentenza n. 595 , depositata il 14febbraio 20 20 , respins e il gravame, ritene ndo motivato l’avviso impugnato e non adeguatamente dimostrato un valore venale dei terreni ai fini ICI diverso da quello accertato dall’ente impositore, donde l’integrale conferma della prima decisione.

Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione il contribuente in forza di cinquemotivi; resiste , con controricorso , il Comune di Ricadi . [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ., omessa motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia, errore di diritto, e censura la decisionenella parte in cui esclude la denunciata assenza nell’avviso impugnato d egl i elementi identificativi degli immobili riportati in catasto alle particelle 324, 341 e 344 del foglio 18, per le quali l’imposta richies ta non risult erebbe suffragata da alcun ulteriore elemento idoneo a dimostrare il valore dei cespiti , difettando l’indicazione specifica della zonizzazione prevista dal P.R.G.,essendo al riguardo l’avviso lacunoso sia in ordine a l valore al mq. , sia in ordine a quello complessivamentestimato dal Comune , non essendo stato posto il contribuente in grado di conoscere le ragioni della pretesa tributaria.Evidenzia, altresì, che, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica, le predette particelle ricadono in Z.T.O.

DR: Area mista artigianale residenziale , mentre la particella 324 ricade per circa 37/100 della superficie in Z.T.O.

DR: Area mista artigianale residenziale e per circa 63/100 della superficie in: Area di sedime strada di piano e fascia rispetto alle viabilità e che il Comune n eppure ha tenuto conto della espropriazione di talune porzioni immobiliar i , della parziale edificabilità ed ha valorizzato i terreni senza operare alcuna distinzione tra essi, ritenendo tutt o il comprensorio del Comune di Ricadi altamente d’interesse turistico.

Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ., vizio di motivazione della sentenza impugnata circa la contestata equiparazione del valore al mq (€ 40) attribuito sia ai terreni zonizzati dal P.R.G. come DT, che ai terreni zonizzati come B1 , nonostante le differenti potenzialità edificatori e , avendo la Giunta comunale finito per considerareindistintamente, ai fini ICI , aree immedi a tamente edificabili , prive dipiano di lottizzazione, e d aree la cui edificabilità era invece subordinata alla stipula di una convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (strade, condotta idrica, fognaria e gas, impianto elettrico per l’illuminazione).

Evidenzia, altresì, che prima la CTP e poi la CTR ha nno ritenu to le Tabelle comunali fonte di presunzione al tempo stess o nega nd o , per ò, l’ammissionedella sollecitata CTU volta a superare detta prova presuntiva.

Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc..civ.,violazione o falsa applicazione de g l i artt. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000e 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992 , per non avere la CTR considerato l’incidenza degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzionee neppure rilevato il denunciato vizio di carenza di motivazione dell’accertamento contenuto nell’avviso impugnato.

Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc..civ.,nullità della sentenza d’appello in quanto motivata per relationem alla sentenzadi primo grado, non avendo la CTR a utonoma mente ar g omentato in merito alle deduzioni difensive e agli elementi di prova forniti dal contribuente.

Con il quinto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc..civ.,omessa motivazione della sentenza impugnata ed errore di diritto per non avere il giudice di appello dato rilievo , ai fini della concreta determinazione del valore venale dei terreni, alla circostanza , notoria, dell’esistenza di una servitù di acquedotto comunale e di espropriazioni di fatto, come risultadalla perizia di parte depositata in giudizio , nonché al l’istanza di declassamento presentata dal contribuente, anche in ragione d e i vincoli imposti dalla legge regionale n. 19 del 2002, alla sopravvenuta decadenza del P.R.G.e a l la formazione di zone bianche , esigenze sottese alla sollecitat a CTU estimativa.

Le censure veicolate con i motivi di ricor so presentano profili di inammissibilità, per mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, atteso cheil ricorrentefa riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ.,non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione aiqual i si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che viceversa quegli elementi di fatto intende recisamente rimettere in discussione.

E’ stato osservato che l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo ed i l merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod.proc.civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, allaCorte il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass.n.26874/2018; n. 11603/ 2018; n. 36881 /2021).

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte, proprio i n tema di ICI, ha affermato che l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta.

In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. (Cass. n. 26431/2017).

L’art. 7 della l . n. 212 del 2000 , prescrive che negli atti dell'amministrazione finanziaria vengano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione e, pertanto,anche alla luce dei principi dello Statuto del contribuente la revisione del valore di un immobile deve essere motivata in termini che esplicitino in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni del maggior valore accertato (Cass.n. 26709/2016).

La CTR della Calabria si è attenuta a tali principi, laddove ha rilevato che nell’avvisoimpugnato erano precisati gli elementi fattuali e giuridici posti a fondamento dello stesso , con l’indicazione della normativa statale di riferimento e degli atti (delibere e regolamenti) sulla base dei quali l’Ente aveva provveduto ad individuare le aree fabbricabili ed attribuire alle stesse il relativo valore avuto riguardo al fatto che trattavasi di atti pubblicati presso la Casa comunale e,pertanto, conosciuti e conoscibili da p a rte del ricorrente , ovvero di delibere comunali soggette a pubblicità legale (…) di per sé esaustiva ai fini della presunzione di piena conoscenza erga omnes .

Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti e gli atti (in specie, quelli a contenuto normativo, anche secondario, quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione, per cui va escluso che rientrasse tra gli atti esterni da allegare all’avviso di accertamento in materia di ICIla delibera della Giunta determinativa dei valori degli immobili ai fini ICI i n base ai valori venali di mercato dellearee edificabili rilevati periodicamente (Cass. n. 13105/2012;n. 9601/2012; n. 22254/2016).

La censura del ricorrente, inoltre,non coglie nel segno perché, senza porre in discussione la natura edificabile – e non agricola – d e i terreni oggetto dell’avviso impugnato, identificati tramite le particelle catastali , si limita a contestare, in relazione a talune di esse(n. 324, n, 341, n, 344 del foglio 18 ) , il mancato rilievo o meglio la mancata motivazione del giudice di appello circa la dedotta non omogeneità edificatoriarispetto ad altre particelle (le une ricadenti in Area mista artigianale re s idenziale , le altre in Area mista artigianale residenziale), avuto riguardo alle previsioni del P.R.G., profilo censorio che attiene, piuttosto , alla concreta applicazione d e i criteri di stima comun que esplicitati dall’ente impositore considerat o che il contribuent e una volta conosciuti i criteri di valutazione è stato posto in condizione di contestare e documentare, anche mediante il deposito di perizia asseverata,l’infondatezza della pretesa erariale.

Neppureassume rilievo, in difetto di allegazione di un concreto pregiudi zio della difesa del contribuente, il fatto che il Comune, in violazione dell'articolo 31, comma 20, della legge n. 289 del 2002, non abbia dato comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata tale inosservanza (Cass. n. 12308/2017).

E’ appena il caso di ricordareil principio, applicabile anche in materia di I.C.I., percui l’intestazione catastale di un immobile ad un determinato soggetto, pur se il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, fa sorgere comunque una presunzione de factosulla veridicità di tale risultanza, ponendo, pertanto, a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria per l’esenzione dal pagamento dell’imposta. (Cass. n. 16775/2017;n. 14420/2010).

A ciò si aggiun ga che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema diICI, l’avviso d’accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente, ai sensi dell’art. 59,comma 1, d,lgs. 446 del 1997,la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest’ultimo l’onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell’area edificabile rispetto a quello accertato dall’ufficio (Cass. n. 16620/2017; n. 22254/2016).

Il secondo motivo di ricorsoè parimenti infondato.

Va consideratoche le delibere con le quali la giunta municipale provvede , ai sensi della l. n. 446 del 1997, art. 52,ad indicare i valori di riferimento delle aree fabbricabili, ai fini ICI, costituiscono esercizio del potere riconosciuto al Consiglio Comunale dalla l. n. 446 citata, art. 59, lett.

G. e riassegnato alla Giunta dal d.lgs n. 267 del 2000, di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della delimitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia versata in misura non inferiore a quella predeterminata e rappresentano fonti di presunzioni utilizzabili dal Giudice, al pari del c. d.

"redditometro” manon hanno valore imperativo ed ammettono la prova contraria" (Cass. n. 17246/2019; n. 15312/2018;n. 5068/2015; n. 15552 / 2010 ; n. 16702/2007 ) .

Il giudice tributario allorché ritenga raggiunta la prova, o perché fornita dall'interessato o perché comunque emergente dagli atti di causa, che ad una area edificabile non possa essere applicato il valore in tal modo stimato dal Comune, puòsenz’altro disattenderlo e, su istanza di parte, procedere ad una autonoma stima, utilizzando i parametri di legge (art. 5, comma 5, d.lgs. n. 502 del 1992).

Il contribuente, tuttavia, nel prospettare – anche - una difformità dei parametri utilizzati per l’accertamento di valore delle zone omogenee rispetto alla stessa disciplina di PRG, avuto riguardo alla diversa potenzialità edificatoria tra Zona B1 e ZonaDT , per un verso non articola alcuna specifica censura relativamente al l’accertamento in concreto operato dalla gravata sentenza e, per altro verso, non assolve all’onere di autosufficienza del ricorso in ordine all’effettivo contenuto delle delibere in questione.

Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure comportanti l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (Cass . n. 1391 /2014 ; n. 11351 /2012 ; Cass. n. 1893/2009; Cass. n. 29322/2008; Cass. n. 13711/2007).

Neppure è dato comprende re s e il contribuente int e nd a chiede re la disapplicazione di un regolamento o d i un atto generale rilevante ai fini della decisione, a causa della ritenuta illegittimità dello stesso , o pi u ttosto – come sembra - si limiti a porre una questione di fatto, in termini di com provata inadeguatezza dei criteri generali di stima elaborati al Comune, in sé legittimi, in relazione alle caratteristiche specifichedi una determinata area edificabile (cfr .

Cass. n.24573/2010).

In tale ultima prospettiva , il vizio di motivazione oggetto del l a censur a rivoltaalla decisione del giudice di appello, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5. cod. p roc.c i v. , rilev erebbe sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizioe, per come risulta formulata la censura , la Corte non è nellacondizione di valutare la decisività del fatto del quale si denuncia l’omesso esame.

Non va nemmeno sottaciuto che l 'art. 360, comma primo , n. 5, cod.proc.civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storiconaturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate. ( Cass.2268/202).

In altri termini, il vizio previsto dal riformulato art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ., non può dipendere dalla valutazione compiuta dal giudice di merito delle deduzioni ed allegazioni delle parti (Cass. Sez.

Un., n. 8053/2014) e, per quanto possa occorrere, n eppure è dato conoscere le risultanze della perizia di parte, non essendone stati trascri tti , per autosufficienza , i punti salienti.

Il contribuente contesta alla CTR di non a ver dato credito alle critiche svolte dal perito di parte e d i aver e escluso la necessità di e s pleta re una consulenza tecnica d’ufficio , sul mero rilievo che il perito di parte si era limitato ad evidenziare circostanze che non escludevano la natura edificatoria degli immobili tassati, come tale riportata nel P.R.G. ,mentre avrebbe dovuto dare conto delleragioni che portavano comunque a limitare la edificabilità dei terreni.

La decisione del giudice d’appello di non disporre l'ammissionedella c.t.u. non è sindacabile in sede di legittimità, posto che compete al giudice del merito valutare se il relativo espletamento possa condurre o meno ai risultati perseguiti dalla parte istante, sulla quale incombe pertanto l'onere di offrire adeguati elementi di valutazione e,sul punto, la decisione impugnata non appare affatto priva di motivazioneavendo il giudice di secondo grado ritenuto che la perizia di parte non assume, ai fini qui considerati, neppure valore indiziario a sostegno della dedotta inattendibilità delle valutazioniestimative dell’ente impositore .

Le commissioni tributarie sono titolari, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, di un potere d’indagine che esse possono esercitare, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, qualora non ritengano sufficienti gli elementi di giudizio risultanti dagli atti o già acquisiti, tuttavia, il giudice tributario non è obbligato ad esercitare ex officio i poteri istruttori di cui all'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, salvo che non sussista il presupposto dell'impossibilità di acquisire la prova altrimenti (Cass. n.14244/2015).

D’altro canto, come è stato affermato dalla Corte in più occasioni , l'art.7 del d.lgs. n.546 del 1992, che attribuisce al giudice il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova, dev'essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall'art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori: tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un'obiettiva situazione di incertezza, al fine d'integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti, e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia. (Cass.n.4762/2020; Cass. ordinanza n.16171/2018) La partericorrente, a ben vedere, lamenta il mancato esercizio del potere di nomina di un consulente tecnico in relazione a circostanze che non solo appaiono obiettivamente dimostrabili ex parte ma che la CTR della Calabria ha ritenuto di poter compiutamente verificare sulla base della documentazione in atti, richiamandosi a qu anto già accertato dai giudici di primo grado , avendo quest’ultimi correttamente esaminato le questioni sollevate dalle parti, vagliato le prove e i documenti prodotti in giudizio, valutandone l’importanza, cosìda correttamente determinare quale era il conto da farne ai fini probatori e della decisione .

Del resto, risulta in discussione non già l'inversione dell'onere probatorio suddetto - vizio comunque insussistente - bensì la correttezza della duplice affermazione del Giudice di appello percui la perizia di parte prodotta in giudizio dal contribuente contiene valutazioni soggettive e comunque prive di riscontr i circa gli ipotizzat i minor i v a lor i immobiliari (i quali , secondo il perito , dovranno essere ridotti del 60% ), tanto chela stessa non assume rilievo indiziario a supporto della dedotta inattendibilità delle tesi dell'ente impositore .

Tale profilo , peraltro, attiene al la valutazione del materiale probatorio acquisito,attività riservata al giudice di merito che ha motivatamente escluso di poter sopperire alle rilevate carenze difensive mediante la nomina di un consulente tecnico d’ufficio.

Con il terzo motivo di ricorso, il contr i buente si duole della violazione dell’art. 7,comma 1, l. n. 212 del 2000 e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992, assumendo cheil giudice di secondo grado avrebbe dovuto tenere conto , ai fini della determinazione del valore venale degli immobili, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per lacostruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghecaratteristiche .

E’ appena il caso di osservare che la doglianza non si confronta con la ratio decidendi della impugnata sentenza atteso che il giudice di appello ha ritenuto che gli elementi oggettivi, ricavabili dalla perizia di parte privata , sul minor valore dei cespiti soggetti ad imposta rispetto a quello accertato dal Comune non erano tali da fornire adeguato supporto e concrete zza alle contestazioni formulate dal contribuente circa la dedotta incongruità della stima operata dall’ente impositore ai fini della determinazione della base imponibile.

Ne discende che l a qu e stione concernente l ’ incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui al richiamato art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992, sulla stimadei terreni operata dall'ente locale esercitando l a potestà regolamentare in materia attribuita dalla legge,non appare utilmente esaminabile , considerat o che, comerisulta chiaramente riportatonell’impugnata sentenza, l’appellante ha opposto unicamente una perizia che non dimostrava e non dimostra concretamente la errata valutazione del valore venale degli immobilitassati per come determinato dal comune, in quanto il perito si era limitato ad evidenziare circostanze che non escludevano la natura edificatoria come riportata nel P.R.G. .

Il Comune, al riguardo, ha rappresentato (cfr. pagg. 1 9 e s s.gg. del controricorso) che per i terreni in esame il valore di mercato di aree aventi destinazione edificatoria va da euro 25 ad euro 40 al mq. , circostanza d a c ui si può desumere che l’ente pubblico abbia debitamente preso in considerazione, nell’avvisodi accertamento qui impugnato , l’effettiv o indice di edificabilità dei terreni tassati, diversificandoloa seconda della zonizzazione di P.R.G. .

Con il quarto motivo di ricorso si deduce infondatamente l a nullità della sentenza di secondo grado in quanto motivata per relationema quella di primo grado.

Secondola giurisprudenza d i legittimità è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissionetributaria completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellantealla decisione di primo grad o e delle considerazioni che hanno indotto la commissione stessa a disattenderle (Cass.n. 24452/2018).

La Corte, in particolare,ha affermato che è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame . [OSCURATO:PERSONA] della Calabria non si è limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata prestando mera adesione a lla st essa, in modo tale da rendereimpossibile l'individuazione, in quanto con riferimento a talune questioni rientranti nel thema decidendum mostra di aver proceduto al l'esame e d al la valutazione dei motivi di gravame,ribadendo, per un verso , la correttezza delle argomentazioni giuridiche sviluppate dal primo giudice sulla natura edificabile sin dal 1998 dei terreni che risultano ricadere se c ondo il P .

R.G. come zona [OSCURATO:PERSONA] e DT(cfr. nello specifico certificato di destinazione urbanistica del 23 febbraio 2013 che consente di verificare l’esattezza dei dati contenuti nell’avviso di accertamento pag. 3 riepilogo) ,e, per altro verso, l’assenza di idonea produzione documentale volta a corroborare le critiche circa la congruità dello stimato valore venale in comune commercio dei terreni , anche in considerazione della appetibilità commerciale d egl i st essi , in quanto siti in un terri t o r io come quello del Comun e di Ricadi , a vocazione turistico - alberghiera.

Col quinto motivo di ricorso il contribuente si duole dell’omessa motivazione del giudice di appello sulla questione concernente la riduzione dell’effettiva edificabilità dei terreni a causa di una servitù di acquedotto comunale , nonché d e ll’ ampliamento della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] 522 e per la realizzazione della tangenziale del Comune di Ricadi ed ancora di espropriazioni ” di fatto .

Il ricorrente deduce, altresì, di aver rappresentato l’avvenuta presentazione di formale istanza di declassamento di tutte le particelle di sua proprietà (..) anche in considerazione del vincolo imposto dalla L.R. n. 19/2002, per cui il PRG del Comune di Ricadi, in mancanza di successiva disciplina di pianificazione urbanistica risulta deceduto ope legi s (con conseguente trasformazione di fatto dei terreni di proprietà del ricorrente in c.d.

“ zone bianche” e di aver anche prodotto gli atti relativi all’occupazione dei terreni in suo possesso .

La censura, formulata ex art. 360, comma primo ,n.5, cod.proc.civ. , presenta evidenti profili d’inammissibilità in quanto il difet to di om essa motivazione èconfigurabile soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla stessa sentenza impugnata , emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione e non già, invece, quando vi sia difform ità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poiché, in quest'ultimo caso, il motivo di ricorso si risolve in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito voltaall'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Inoltre, nonè dato al Collegio di verificare la decisività delle circostanze di fatto oggetto delle deduzioni difensive , rispetto a ll’accertamento di valore dei terreni in relazione vuoi al l’esistenza di un acquedotto , vuoi al rapporto confinario con una strada pubblica o di mera prossimità , come , invece , riferi to dal Comune (a pag. 30 e ss.gg. del controricorsosiparla di particelle limitrofe ed adiacenti ).

Il Comune controricorrente, poi,richiama il contenuto della stessa perizia di parte privata, con riferimento all ’ esistenza di vincoli preordinati all’espropriazionee mancan o elementi fattuali sicuri e riscontr abili in grado di inficiare, nei termini prospettati dal ricorrente, la tenuta de l convincimento espresso dal giudice di appello.

Questa Corte , in più occasion i, ha ribadi to che (i) n tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., in l. 248 del 2005 e dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.

La natura edificabile non viene meno, trattandosi di evenienze incidenti sulla sola determinazione del valore venale dell'area, né per le ridotte dimensioni e/o la particolare conformazione del lotto, che non incidono su tale qualità (salvo che siano espressamente considerate da detti strumenti attributive della stessa), essendo sempre possibile l'accorpamento con fondi vicini della medesima zona, ovvero l'asservimento urbanisticoa fondo contiguo avente identica destinazione, né a seguito di decadenza del vincolo preordinato alla realizzazione dell'opera pubblica, da cui deriva non una situazione di totale inedificabilità, ma l'applicazione della disciplina delle cd.

"zone bianche" (nella specie quella di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 380 del 2001), che, ferma restando l'utilizzabilità economica del fondo, in primo luogo a fini agricoli, configura pur sempre, anche se a titolo provvisorio, un limitato indice di edificabilità. (Cass. n. 21080/2019).

Secondo lagiurisprudenza di legittimità l’occupazione d’urgenza , per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso dell'immobile, in quanto il bene, finché non interviene il decreto di esproprio o comunque l'ablazione, continua ad appartenere a lui - tanto che per tal motivo gli si riconosce un'indennità per l'occupazione -mentre nell'occupante, che riconosce la proprietà in capo all'espropriando, manca l’ animus rem sibi habendi, onde lo stesso è un mero detentore.

Ne consegue che il proprietario èsoggetto passivo dell'ICIed è, quindi, obbligato a presentare la relativa dichiarazione, anche se l'immobile è detenuto da terzi (Cass. n. 21433/2007; così Cass. 21157/2016).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.000,00 ed eur o 200 ,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26073/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ Avv.t o [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Panaro n. 17 , presso lo studio d ell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro Comune di Ricadi, in persona del Sindaco p.t., rappresentatoe difeso da ll’ Avv.t o [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] , via A. Spinelli , presso lo studio delmedesimo, –controricorrente – avverso la sentenza n. 595/2020 della [OSCURATO:PERSONA] d ella Calabria, depositata il 14/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Ricadi notificò a Gius eppe Bordino, avvocato, avvis o di accertamento ai fini ICI per l’ ann o 2006 , in relazione a i terreni, individuati catastalmente come in atti, dallostesso posseduti in detto Comune, recuperando a tassazione i maggiori importi ritenuti dovuti, in quantoinseriti dal P . R . G . tra quelli edificabili. L’avvisofu tempestivamente impugnat o dal contribuente dinanzi alla CTP diVibo Valentia. [OSCURATO:PERSONA] addusse a sostegno del ricorso , quali motivi d'illegittimità dell'avviso, la carenza di motivazione dell’atto impositiv o , la disomogeneità dei valori immobiliari delle diverse particelle tassate , talune solo genericamente individuate, la contraddittorietà degli accertati valori dei terreni edificabili,con e senza piano di lottizzazione, l’incidenza dei vincoli esistenti sull’indice di fabbricabilità, l’ingiustificata applicazione delle sanzioni stante la mancata conoscenza della nuova destinazione d’uso degli immobili e le oggettive peculiarità della legislazione in materia. Il ricors o fu rigettat o dall'adita CTP e la decisione venne appellata da l contribuente dinanzi alla CTRdella Calabria che, con sentenza n. 595 , depositata il 14febbraio 20 20 , respins e il gravame, ritene ndo motivato l’avviso impugnato e non adeguatamente dimostrato un valore venale dei terreni ai fini ICI diverso da quello accertato dall’ente impositore, donde l’integrale conferma della prima decisione. Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione il contribuente in forza di cinquemotivi; resiste , con controricorso , il Comune di Ricadi . [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ., omessa motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia, errore di diritto, e censura la decisionenella parte in cui esclude la denunciata assenza nell’avviso impugnato d egl i elementi identificativi degli immobili riportati in catasto alle particelle 324, 341 e 344 del foglio 18, per le quali l’imposta richies ta non risult erebbe suffragata da alcun ulteriore elemento idoneo a dimostrare il valore dei cespiti , difettando l’indicazione specifica della zonizzazione prevista dal P.R.G.,essendo al riguardo l’avviso lacunoso sia in ordine a l valore al mq. , sia in ordine a quello complessivamentestimato dal Comune , non essendo stato posto il contribuente in grado di conoscere le ragioni della pretesa tributaria.Evidenzia, altresì, che, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica, le predette particelle ricadono in Z.T.O. DR: Area mista artigianale residenziale , mentre la particella 324 ricade per circa 37/100 della superficie in Z.T.O. DR: Area mista artigianale residenziale e per circa 63/100 della superficie in: Area di sedime strada di piano e fascia rispetto alle viabilità e che il Comune n eppure ha tenuto conto della espropriazione di talune porzioni immobiliar i , della parziale edificabilità ed ha valorizzato i terreni senza operare alcuna distinzione tra essi, ritenendo tutt o il comprensorio del Comune di Ricadi altamente d’interesse turistico. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ., vizio di motivazione della sentenza impugnata circa la contestata equiparazione del valore al mq (€ 40) attribuito sia ai terreni zonizzati dal P.R.G. come DT, che ai terreni zonizzati come B1 , nonostante le differenti potenzialità edificatori e , avendo la Giunta comunale finito per considerareindistintamente, ai fini ICI , aree immedi a tamente edificabili , prive dipiano di lottizzazione, e d aree la cui edificabilità era invece subordinata alla stipula di una convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (strade, condotta idrica, fognaria e gas, impianto elettrico per l’illuminazione). Evidenzia, altresì, che prima la CTP e poi la CTR ha nno ritenu to le Tabelle comunali fonte di presunzione al tempo stess o nega nd o , per ò, l’ammissionedella sollecitata CTU volta a superare detta prova presuntiva. Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc..civ.,violazione o falsa applicazione de g l i artt. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000e 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992 , per non avere la CTR considerato l’incidenza degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzionee neppure rilevato il denunciato vizio di carenza di motivazione dell’accertamento contenuto nell’avviso impugnato. Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc..civ.,nullità della sentenza d’appello in quanto motivata per relationem alla sentenzadi primo grado, non avendo la CTR a utonoma mente ar g omentato in merito alle deduzioni difensive e agli elementi di prova forniti dal contribuente. Con il quinto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc..civ.,omessa motivazione della sentenza impugnata ed errore di diritto per non avere il giudice di appello dato rilievo , ai fini della concreta determinazione del valore venale dei terreni, alla circostanza , notoria, dell’esistenza di una servitù di acquedotto comunale e di espropriazioni di fatto, come risultadalla perizia di parte depositata in giudizio , nonché al l’istanza di declassamento presentata dal contribuente, anche in ragione d e i vincoli imposti dalla legge regionale n. 19 del 2002, alla sopravvenuta decadenza del P.R.G.e a l la formazione di zone bianche , esigenze sottese alla sollecitat a CTU estimativa. Le censure veicolate con i motivi di ricor so presentano profili di inammissibilità, per mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, atteso cheil ricorrentefa riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ.,non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione aiqual i si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che viceversa quegli elementi di fatto intende recisamente rimettere in discussione. E’ stato osservato che l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo ed i l merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod.proc.civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, allaCorte il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass.n.26874/2018; n. 11603/ 2018; n. 36881 /2021). Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte, proprio i n tema di ICI, ha affermato che l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. (Cass. n. 26431/2017). L’art. 7 della l . n. 212 del 2000 , prescrive che negli atti dell'amministrazione finanziaria vengano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione e, pertanto,anche alla luce dei principi dello Statuto del contribuente la revisione del valore di un immobile deve essere motivata in termini che esplicitino in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni del maggior valore accertato (Cass.n. 26709/2016). La CTR della Calabria si è attenuta a tali principi, laddove ha rilevato che nell’avvisoimpugnato erano precisati gli elementi fattuali e giuridici posti a fondamento dello stesso , con l’indicazione della normativa statale di riferimento e degli atti (delibere e regolamenti) sulla base dei quali l’Ente aveva provveduto ad individuare le aree fabbricabili ed attribuire alle stesse il relativo valore avuto riguardo al fatto che trattavasi di atti pubblicati presso la Casa comunale e,pertanto, conosciuti e conoscibili da p a rte del ricorrente , ovvero di delibere comunali soggette a pubblicità legale (…) di per sé esaustiva ai fini della presunzione di piena conoscenza erga omnes . Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti e gli atti (in specie, quelli a contenuto normativo, anche secondario, quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione, per cui va escluso che rientrasse tra gli atti esterni da allegare all’avviso di accertamento in materia di ICIla delibera della Giunta determinativa dei valori degli immobili ai fini ICI i n base ai valori venali di mercato dellearee edificabili rilevati periodicamente (Cass. n. 13105/2012;n. 9601/2012; n. 22254/2016). La censura del ricorrente, inoltre,non coglie nel segno perché, senza porre in discussione la natura edificabile – e non agricola – d e i terreni oggetto dell’avviso impugnato, identificati tramite le particelle catastali , si limita a contestare, in relazione a talune di esse(n. 324, n, 341, n, 344 del foglio 18 ) , il mancato rilievo o meglio la mancata motivazione del giudice di appello circa la dedotta non omogeneità edificatoriarispetto ad altre particelle (le une ricadenti in Area mista artigianale re s idenziale , le altre in Area mista artigianale residenziale), avuto riguardo alle previsioni del P.R.G., profilo censorio che attiene, piuttosto , alla concreta applicazione d e i criteri di stima comun que esplicitati dall’ente impositore considerat o che il contribuent e una volta conosciuti i criteri di valutazione è stato posto in condizione di contestare e documentare, anche mediante il deposito di perizia asseverata,l’infondatezza della pretesa erariale. Neppureassume rilievo, in difetto di allegazione di un concreto pregiudi zio della difesa del contribuente, il fatto che il Comune, in violazione dell'articolo 31, comma 20, della legge n. 289 del 2002, non abbia dato comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata tale inosservanza (Cass. n. 12308/2017). E’ appena il caso di ricordareil principio, applicabile anche in materia di I.C.I., percui l’intestazione catastale di un immobile ad un determinato soggetto, pur se il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, fa sorgere comunque una presunzione de factosulla veridicità di tale risultanza, ponendo, pertanto, a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria per l’esenzione dal pagamento dell’imposta. (Cass. n. 16775/2017;n. 14420/2010). A ciò si aggiun ga che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema diICI, l’avviso d’accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente, ai sensi dell’art. 59,comma 1, d,lgs. 446 del 1997,la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest’ultimo l’onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell’area edificabile rispetto a quello accertato dall’ufficio (Cass. n. 16620/2017; n. 22254/2016). Il secondo motivo di ricorsoè parimenti infondato. Va consideratoche le delibere con le quali la giunta municipale provvede , ai sensi della l. n. 446 del 1997, art. 52,ad indicare i valori di riferimento delle aree fabbricabili, ai fini ICI, costituiscono esercizio del potere riconosciuto al Consiglio Comunale dalla l. n. 446 citata, art. 59, lett. G. e riassegnato alla Giunta dal d.lgs n. 267 del 2000, di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della delimitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia versata in misura non inferiore a quella predeterminata e rappresentano fonti di presunzioni utilizzabili dal Giudice, al pari del c. d. "redditometro” manon hanno valore imperativo ed ammettono la prova contraria" (Cass. n. 17246/2019; n. 15312/2018;n. 5068/2015; n. 15552 / 2010 ; n. 16702/2007 ) . Il giudice tributario allorché ritenga raggiunta la prova, o perché fornita dall'interessato o perché comunque emergente dagli atti di causa, che ad una area edificabile non possa essere applicato il valore in tal modo stimato dal Comune, puòsenz’altro disattenderlo e, su istanza di parte, procedere ad una autonoma stima, utilizzando i parametri di legge (art. 5, comma 5, d.lgs. n. 502 del 1992). Il contribuente, tuttavia, nel prospettare – anche - una difformità dei parametri utilizzati per l’accertamento di valore delle zone omogenee rispetto alla stessa disciplina di PRG, avuto riguardo alla diversa potenzialità edificatoria tra Zona B1 e ZonaDT , per un verso non articola alcuna specifica censura relativamente al l’accertamento in concreto operato dalla gravata sentenza e, per altro verso, non assolve all’onere di autosufficienza del ricorso in ordine all’effettivo contenuto delle delibere in questione. Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure comportanti l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (Cass . n. 1391 /2014 ; n. 11351 /2012 ; Cass. n. 1893/2009; Cass. n. 29322/2008; Cass. n. 13711/2007). Neppure è dato comprende re s e il contribuente int e nd a chiede re la disapplicazione di un regolamento o d i un atto generale rilevante ai fini della decisione, a causa della ritenuta illegittimità dello stesso , o pi u ttosto – come sembra - si limiti a porre una questione di fatto, in termini di com provata inadeguatezza dei criteri generali di stima elaborati al Comune, in sé legittimi, in relazione alle caratteristiche specifichedi una determinata area edificabile (cfr . Cass. n.24573/2010). In tale ultima prospettiva , il vizio di motivazione oggetto del l a censur a rivoltaalla decisione del giudice di appello, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5. cod. p roc.c i v. , rilev erebbe sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizioe, per come risulta formulata la censura , la Corte non è nellacondizione di valutare la decisività del fatto del quale si denuncia l’omesso esame. Non va nemmeno sottaciuto che l 'art. 360, comma primo , n. 5, cod.proc.civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storiconaturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate. ( Cass.2268/202). In altri termini, il vizio previsto dal riformulato art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ., non può dipendere dalla valutazione compiuta dal giudice di merito delle deduzioni ed allegazioni delle parti (Cass. Sez. Un., n. 8053/2014) e, per quanto possa occorrere, n eppure è dato conoscere le risultanze della perizia di parte, non essendone stati trascri tti , per autosufficienza , i punti salienti. Il contribuente contesta alla CTR di non a ver dato credito alle critiche svolte dal perito di parte e d i aver e escluso la necessità di e s pleta re una consulenza tecnica d’ufficio , sul mero rilievo che il perito di parte si era limitato ad evidenziare circostanze che non escludevano la natura edificatoria degli immobili tassati, come tale riportata nel P.R.G. ,mentre avrebbe dovuto dare conto delleragioni che portavano comunque a limitare la edificabilità dei terreni. La decisione del giudice d’appello di non disporre l'ammissionedella c.t.u. non è sindacabile in sede di legittimità, posto che compete al giudice del merito valutare se il relativo espletamento possa condurre o meno ai risultati perseguiti dalla parte istante, sulla quale incombe pertanto l'onere di offrire adeguati elementi di valutazione e,sul punto, la decisione impugnata non appare affatto priva di motivazioneavendo il giudice di secondo grado ritenuto che la perizia di parte non assume, ai fini qui considerati, neppure valore indiziario a sostegno della dedotta inattendibilità delle valutazioniestimative dell’ente impositore . Le commissioni tributarie sono titolari, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, di un potere d’indagine che esse possono esercitare, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, qualora non ritengano sufficienti gli elementi di giudizio risultanti dagli atti o già acquisiti, tuttavia, il giudice tributario non è obbligato ad esercitare ex officio i poteri istruttori di cui all'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, salvo che non sussista il presupposto dell'impossibilità di acquisire la prova altrimenti (Cass. n.14244/2015). D’altro canto, come è stato affermato dalla Corte in più occasioni , l'art.7 del d.lgs. n.546 del 1992, che attribuisce al giudice il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova, dev'essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall'art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori: tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un'obiettiva situazione di incertezza, al fine d'integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti, e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia. (Cass.n.4762/2020; Cass. ordinanza n.16171/2018) La partericorrente, a ben vedere, lamenta il mancato esercizio del potere di nomina di un consulente tecnico in relazione a circostanze che non solo appaiono obiettivamente dimostrabili ex parte ma che la CTR della Calabria ha ritenuto di poter compiutamente verificare sulla base della documentazione in atti, richiamandosi a qu anto già accertato dai giudici di primo grado , avendo quest’ultimi correttamente esaminato le questioni sollevate dalle parti, vagliato le prove e i documenti prodotti in giudizio, valutandone l’importanza, cosìda correttamente determinare quale era il conto da farne ai fini probatori e della decisione . Del resto, risulta in discussione non già l'inversione dell'onere probatorio suddetto - vizio comunque insussistente - bensì la correttezza della duplice affermazione del Giudice di appello percui la perizia di parte prodotta in giudizio dal contribuente contiene valutazioni soggettive e comunque prive di riscontr i circa gli ipotizzat i minor i v a lor i immobiliari (i quali , secondo il perito , dovranno essere ridotti del 60% ), tanto chela stessa non assume rilievo indiziario a supporto della dedotta inattendibilità delle tesi dell'ente impositore . Tale profilo , peraltro, attiene al la valutazione del materiale probatorio acquisito,attività riservata al giudice di merito che ha motivatamente escluso di poter sopperire alle rilevate carenze difensive mediante la nomina di un consulente tecnico d’ufficio. Con il terzo motivo di ricorso, il contr i buente si duole della violazione dell’art. 7,comma 1, l. n. 212 del 2000 e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992, assumendo cheil giudice di secondo grado avrebbe dovuto tenere conto , ai fini della determinazione del valore venale degli immobili, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per lacostruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghecaratteristiche . E’ appena il caso di osservare che la doglianza non si confronta con la ratio decidendi della impugnata sentenza atteso che il giudice di appello ha ritenuto che gli elementi oggettivi, ricavabili dalla perizia di parte privata , sul minor valore dei cespiti soggetti ad imposta rispetto a quello accertato dal Comune non erano tali da fornire adeguato supporto e concrete zza alle contestazioni formulate dal contribuente circa la dedotta incongruità della stima operata dall’ente impositore ai fini della determinazione della base imponibile. Ne discende che l a qu e stione concernente l ’ incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui al richiamato art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992, sulla stimadei terreni operata dall'ente locale esercitando l a potestà regolamentare in materia attribuita dalla legge,non appare utilmente esaminabile , considerat o che, comerisulta chiaramente riportatonell’impugnata sentenza, l’appellante ha opposto unicamente una perizia che non dimostrava e non dimostra concretamente la errata valutazione del valore venale degli immobilitassati per come determinato dal comune, in quanto il perito si era limitato ad evidenziare circostanze che non escludevano la natura edificatoria come riportata nel P.R.G. . Il Comune, al riguardo, ha rappresentato (cfr. pagg. 1 9 e s s.gg. del controricorso) che per i terreni in esame il valore di mercato di aree aventi destinazione edificatoria va da euro 25 ad euro 40 al mq. , circostanza d a c ui si può desumere che l’ente pubblico abbia debitamente preso in considerazione, nell’avvisodi accertamento qui impugnato , l’effettiv o indice di edificabilità dei terreni tassati, diversificandoloa seconda della zonizzazione di P.R.G. . Con il quarto motivo di ricorso si deduce infondatamente l a nullità della sentenza di secondo grado in quanto motivata per relationema quella di primo grado. Secondola giurisprudenza d i legittimità è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissionetributaria completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellantealla decisione di primo grad o e delle considerazioni che hanno indotto la commissione stessa a disattenderle (Cass.n. 24452/2018). La Corte, in particolare,ha affermato che è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame . [OSCURATO:PERSONA] della Calabria non si è limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata prestando mera adesione a lla st essa, in modo tale da rendereimpossibile l'individuazione, in quanto con riferimento a talune questioni rientranti nel thema decidendum mostra di aver proceduto al l'esame e d al la valutazione dei motivi di gravame,ribadendo, per un verso , la correttezza delle argomentazioni giuridiche sviluppate dal primo giudice sulla natura edificabile sin dal 1998 dei terreni che risultano ricadere se c ondo il P . R.G. come zona [OSCURATO:PERSONA] e DT(cfr. nello specifico certificato di destinazione urbanistica del 23 febbraio 2013 che consente di verificare l’esattezza dei dati contenuti nell’avviso di accertamento pag. 3 riepilogo) ,e, per altro verso, l’assenza di idonea produzione documentale volta a corroborare le critiche circa la congruità dello stimato valore venale in comune commercio dei terreni , anche in considerazione della appetibilità commerciale d egl i st essi , in quanto siti in un terri t o r io come quello del Comun e di Ricadi , a vocazione turistico - alberghiera. Col quinto motivo di ricorso il contribuente si duole dell’omessa motivazione del giudice di appello sulla questione concernente la riduzione dell’effettiva edificabilità dei terreni a causa di una servitù di acquedotto comunale , nonché d e ll’ ampliamento della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] 522 e per la realizzazione della tangenziale del Comune di Ricadi ed ancora di espropriazioni ” di fatto . Il ricorrente deduce, altresì, di aver rappresentato l’avvenuta presentazione di formale istanza di declassamento di tutte le particelle di sua proprietà (..) anche in considerazione del vincolo imposto dalla L.R. n. 19/2002, per cui il PRG del Comune di Ricadi, in mancanza di successiva disciplina di pianificazione urbanistica risulta deceduto ope legi s (con conseguente trasformazione di fatto dei terreni di proprietà del ricorrente in c.d. “ zone bianche” e di aver anche prodotto gli atti relativi all’occupazione dei terreni in suo possesso . La censura, formulata ex art. 360, comma primo ,n.5, cod.proc.civ. , presenta evidenti profili d’inammissibilità in quanto il difet to di om essa motivazione èconfigurabile soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla stessa sentenza impugnata , emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione e non già, invece, quando vi sia difform ità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poiché, in quest'ultimo caso, il motivo di ricorso si risolve in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito voltaall'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. Inoltre, nonè dato al Collegio di verificare la decisività delle circostanze di fatto oggetto delle deduzioni difensive , rispetto a ll’accertamento di valore dei terreni in relazione vuoi al l’esistenza di un acquedotto , vuoi al rapporto confinario con una strada pubblica o di mera prossimità , come , invece , riferi to dal Comune (a pag. 30 e ss.gg. del controricorsosiparla di particelle limitrofe ed adiacenti ). Il Comune controricorrente, poi,richiama il contenuto della stessa perizia di parte privata, con riferimento all ’ esistenza di vincoli preordinati all’espropriazionee mancan o elementi fattuali sicuri e riscontr abili in grado di inficiare, nei termini prospettati dal ricorrente, la tenuta de l convincimento espresso dal giudice di appello. Questa Corte , in più occasion i, ha ribadi to che (i) n tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., in l. 248 del 2005 e dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. La natura edificabile non viene meno, trattandosi di evenienze incidenti sulla sola determinazione del valore venale dell'area, né per le ridotte dimensioni e/o la particolare conformazione del lotto, che non incidono su tale qualità (salvo che siano espressamente considerate da detti strumenti attributive della stessa), essendo sempre possibile l'accorpamento con fondi vicini della medesima zona, ovvero l'asservimento urbanisticoa fondo contiguo avente identica destinazione, né a seguito di decadenza del vincolo preordinato alla realizzazione dell'opera pubblica, da cui deriva non una situazione di totale inedificabilità, ma l'applicazione della disciplina delle cd. "zone bianche" (nella specie quella di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 380 del 2001), che, ferma restando l'utilizzabilità economica del fondo, in primo luogo a fini agricoli, configura pur sempre, anche se a titolo provvisorio, un limitato indice di edificabilità. (Cass. n. 21080/2019). Secondo lagiurisprudenza di legittimità l’occupazione d’urgenza , per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso dell'immobile, in quanto il bene, finché non interviene il decreto di esproprio o comunque l'ablazione, continua ad appartenere a lui - tanto che per tal motivo gli si riconosce un'indennità per l'occupazione -mentre nell'occupante, che riconosce la proprietà in capo all'espropriando, manca l’ animus rem sibi habendi, onde lo stesso è un mero detentore. Ne consegue che il proprietario èsoggetto passivo dell'ICIed è, quindi, obbligato a presentare la relativa dichiarazione, anche se l'immobile è detenuto da terzi (Cass. n. 21433/2007; così Cass. 21157/2016). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.000,00 ed eur o 200 ,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu