CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36614/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cY2. i [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 453, comma 4, e 455 cod. pen.; Considerato che con il primo motivo di ricorso l'imputato lamenta che è stato ritenuto responsabile del reato ascritto senza che fossero percorse ricostruzioni alternative della vicenda; Ribadito, per un verso, che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza, ossia che risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430); Considerato che, peraltro, la decisione impugnata ha argomentato in modo congruo in forza delle risultanze istruttorie e, in particolare, della circostanza che il ricorrente è stato trovato in possesso di un numero elevato di banconote false che ha buttato per terra una volta giunti gli agenti in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità dello stesso sicché quella che viene richiesta in questa sede di legittimità è un'inammissibile rivalutazione del compendio istruttorio in assenza di un vizio logico della motivazione della decisione impugnata; Rilevato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 81 cod. pen., che il ragionamento della Corte territoriale è immune da vizi logici anche laddove ha escluso la continuazione del delitto ascritto con reati commessi molti anni prima e non totalmente sovrapponibili a quello per cui è processo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. cc? Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen