Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 settembre 2026

Cassazione n. 25822/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

-avverso la sentenza n. 310/2021 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 07/02/2022 R.G.N. 185/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/09/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14838/2022Numero sezionale 3486/2026Numero di raccolta generale 25822/2026RILEVATO CHEData pubblicazione 25/09/20261.

Con sentenza n. 310 del 2021, depositata il 7 febbraio 2022,la Corte d’appello di Brescia ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la ricongiunzione dei periodi assicurativiex legge n. 45 del 1990, condannando la [OSCURATO:PERSONA] a restituireall’INPS le somme trasferitele.2.

La Corte territoriale ha accertato che Ferraro, dopo circadiciannove anni di contribuzione presso l’INPS, nell’anno 2009, siera iscritto come praticante avvocato alla [OSCURATO:PERSONA] e, il 13aprile 2010, aveva chiesto la ricongiunzione dei periodiassicurativi. [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riconosciuto undici anni utili, senzaoneri a suo carico, comunicandogli una riserva matematica di euro119.722,16 e contributi giacenti presso l’INPS per euro316.587,40, e gli aveva assegnato sessanta giorni per rinunciare.3.

In mancanza di rinuncia, l’INPS trasferiva i contributi allaCassa, che, nel 2016, comunicava la definitiva conclusione dellaricongiunzione.

Il professionista agiva per l’annullamento,deducendo di avere ignorato che la parte dei contributi eccedentela riserva matematica non avrebbe incrementato la prestazionepensionistica.4.

La Corte d’appello ha qualificato la ricongiunzione comenegozio bilaterale di natura pubblicistica e ha ritenuto l’erroreessenziale e riconoscibile, in ragione dell’obiettiva sproporzione trai contributi trasferiti e la riserva matematica e dell’omessaindicazione della destinazione dell’eccedenza.5.

Avverso la sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a sei motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 14838/2022Numero sezionale 3486/20267.

La causa è stata decisa all’adunanza cameraNluem eroddei rla cc1ol5ta generale 25822/2026Data pubblicazione 25/09/2026settembre 2026, in cui il Collegio si è riservato il termine disessanta giorni per il deposito della motivazione.CONSIDERATO CHEIn relazione ai motivi di ricorso, emergono plurimi profili dirilevanza nomofilattica; P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblicaudienza.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 15 settembre 2026La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-avverso la sentenza n. 310/2021 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 07/02/2022 R.G.N. 185/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/09/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14838/2022Numero sezionale 3486/2026Numero di raccolta generale 25822/2026RILEVATO CHEData pubblicazione 25/09/20261. Con sentenza n. 310 del 2021, depositata il 7 febbraio 2022,la Corte d’appello di Brescia ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la ricongiunzione dei periodi assicurativiex legge n. 45 del 1990, condannando la [OSCURATO:PERSONA] a restituireall’INPS le somme trasferitele.2. La Corte territoriale ha accertato che Ferraro, dopo circadiciannove anni di contribuzione presso l’INPS, nell’anno 2009, siera iscritto come praticante avvocato alla [OSCURATO:PERSONA] e, il 13aprile 2010, aveva chiesto la ricongiunzione dei periodiassicurativi. [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riconosciuto undici anni utili, senzaoneri a suo carico, comunicandogli una riserva matematica di euro119.722,16 e contributi giacenti presso l’INPS per euro316.587,40, e gli aveva assegnato sessanta giorni per rinunciare.3. In mancanza di rinuncia, l’INPS trasferiva i contributi allaCassa, che, nel 2016, comunicava la definitiva conclusione dellaricongiunzione. Il professionista agiva per l’annullamento,deducendo di avere ignorato che la parte dei contributi eccedentela riserva matematica non avrebbe incrementato la prestazionepensionistica.4. La Corte d’appello ha qualificato la ricongiunzione comenegozio bilaterale di natura pubblicistica e ha ritenuto l’erroreessenziale e riconoscibile, in ragione dell’obiettiva sproporzione trai contributi trasferiti e la riserva matematica e dell’omessaindicazione della destinazione dell’eccedenza.5. Avverso la sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a sei motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 14838/2022Numero sezionale 3486/20267. La causa è stata decisa all’adunanza cameraNluem eroddei rla cc1ol5ta generale 25822/2026Data pubblicazione 25/09/2026settembre 2026, in cui il Collegio si è riservato il termine disessanta giorni per il deposito della motivazione.CONSIDERATO CHEIn relazione ai motivi di ricorso, emergono plurimi profili dirilevanza nomofilattica; P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblicaudienza.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 15 settembre 2026La PresidenteRossana Mancino
Sentenza Cassazione n. 25822/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris