Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 13864/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Catania ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod.proc.pen., in relazione al reato contestato di cui agli artt. 589 bis, primo e quarto comma, cod.pen.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.

Considerato che successivamente alla proposizione del ricorso è intervenuta, con atto depositato telematicamente il 17 febbraio 2026, rinuncia al medesimo ricorso sottoscritta dall'imputato con sottoscrizione autenticata dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Catania ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod.proc.pen., in relazione al reato contestato di cui agli artt. 589 bis, primo e quarto comma, cod.pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Considerato che successivamente alla proposizione del ricorso è intervenuta, con atto depositato telematicamente il 17 febbraio 2026, rinuncia al medesimo ricorso sottoscritta dall'imputato con sottoscrizione autenticata dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13864/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris