CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2025
Cassazione n. 31414/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al giudizio di responsabilità non è consentito dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, d'ali' art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti - a fronte del congruo e logico apparato argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza della consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza delittuosa della merce trovata nella sua disponibilità (pag. 4 della sentenza impugnata)- il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non indicano con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto volte a confutare il percorso argomentativo della Corte territoriale, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.