CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15316/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio pressol’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del Direttore generale -legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle LombardiaMilano n. 3018/2018 depositata il 28/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3045/2019Numero sezionale 3889/2026Numero di raccolta generale 15316/2026Data pubblicazione 20/05/2026La contribuente società [OSCURATO:SOCIETA] aveva accumulato nei confrontidell’incaricato per la riscossione un debito fiscale. Nel corso del 2012, lasocietà era consigliata ad acquistare un credito IVA di altra società percirca mezzo milione di euro, da portare in compensazione per ridurre lapropria esposizione. Il prezzo del credito era convenuto nel 50% del suovalore nominale. Perfezionata l’operazione da commercialista indicato dachi aveva consigliato l’operazione, asseverandone il credito, la Venini 82srl compensava e, per l’effetto, chiudeva l’anno 2012 con unasopravvenienza attiva.Sennonché, in base a verifica della Guardia di Finanza, emergeva cheil credito era già stato chiesto a rimborso dalla società cedente, che lastessa cessione non aveva seguito la scansione formale di legge, dondeera inopponibile al Fisco e che anche dal punto di vista sostanziale ilcredito Iva non poteva essere portato a compensazione dalla cessionaria,perché estranea al gruppo industriale della cedente.Ne seguiva atto impositivo di ripresa a tassazione a fini Iva sull’anno diimposta 2011, in ragione del disconoscimento della prefata operazione,allibrato al rgn. 3042/2019.Per l’effetto del disconoscimento di tale credito portato acompensazione, risultava irregolare la dichiarazione per l’anno 2012 e, aseguito di controllo formale ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, venivanotificato atto impo-esattivo, con ripresa a tassazione a fini Ires.Tale atto era avversato avanti il giudice di prossimità che lo annullava,motivando sull’annullamento -da lui stesso disposto- del presuppostodisconoscimento del credito Iva che aveva reso irregolare la dichiarazioneper l’anno successivo.Tuttavia, il collegio d’appello riformava la sentenza, avendo -a suavolta- riformato la sentenza presupposta, cioè quella di annullamento delNumero registro generale 3045/2019Numero sezionale 3889/2026Numero di raccolta generale 15316/2026Data pubblicazione 20/05/2026disconoscimento del credito Iva. Nello specifico, argomentava sullariconosciuta disattenzione della società contribuente nell’operazione diacquisto del credito Iva da portare in deduzione e, quindi, sulla debenzadella ripresa a tassazione a fini Ires per l’anno successivo a quellaoperazione.Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la soc. [OSCURATO:SOCIETA], agitando tre motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate, con ilpatrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivocontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti tre motivi di ricorso.1. Con il primo motivo si profila doglianza ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 43bis e 43 ter del d.P.R. n. 602/1973, obliando l’art. 34, primo comma, l. n.388/2000. Nello specifico si lamenta non sia stata rispettata la normagenerale sulla compensazione dei crediti erariali, guardando alla disciplinaspecifica della cessione dei crediti intragruppo.1.1. Il motivo può essere accolto. La parte contribuente richiama ladisciplina generale sulla compensazione dei crediti erariali, invocando l’art.34 della l. n. 388/2000, che detta il principio di generale compensazionefra debiti e crediti erariali, lamentando non esservi le limitazioni chel’Ufficio ha opposto alla compensazione del credito acquistato dallacedente [OSCURATO:SOCIETA] e portato in deduzione sulla propria esposizione Ivaper l’anno 2011.Resta fondamentale ed assorbente quanto riportato già a pag. 4,primo capoverso, della sentenza in scrutinio, cioè che la stessa cedenteEdil [OSCURATO:SOCIETA] aveva compensato il credito, dopo averlo irritualmenteceduto, operazione peraltro ripetuta più volte dal commercialista registadell’operazione anche con altre cessionarie e per altri crediti. Non vienequindi contestata l’inesistenza del credito, profilo non inciso dalleNumero registro generale 3045/2019Numero sezionale 3889/2026Numero di raccolta generale 15316/2026Data pubblicazione 20/05/2026doglianze circa l’irrilevanza della forma nella cessione del credito e, comesi dirà in prosieguo, ritenuto non adeguatamente motivato e verificato,secondo le censure che seguono.In verità, il prefato articolo 34 l. n. 388/2000 dev’essere coordinatocon le disposizioni specifiche per la compensazione dei crediti societari,secondo l’usuale progressione di genere a specie. Non vi è quindil’antinomia delle fonti lamentata da parte contribuente, ma il necessariocoordinamento della l. n. 388/2000 con i d.P.R. n. 602/1973,segnatamente con gli articoli 43 bis e 43 ter. Sul punto è intervenuta datempo questa Corte, affermando da tempo che il principio evincibiledall'art. 43 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dall'art. 1 del d.m.30 settembre 1997, n. 384 - secondo il quale la notifica all'Ufficio dell'attodi cessione di credito in data anteriore a quella della notifica delle cartelleesattoriali, relative a crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria neiconfronti del debitore cedente, rende tali crediti inopponibili al cessionario- trova applicazione unicamente in relazione alle imposte dirette e nonanche in materia di IVA. Ne consegue che, per verificare l'ammissibilitàdella compensazione tra il credito IVA chiesto a rimborso dal contribuente,oggetto di cessione ed il controcredito vantato dall'Amministrazionefinanziaria, occorre avere riguardo alla disposizione generale dell'art.1248, secondo comma, cod. civ., per la quale, nel caso in cui la cessionenon sia stata accettata dal debitore, ma a questi solo notificata, èimpedita la sola compensazione dei crediti sorti posteriormente allanotificazione della cessione (cfr. Cass. V, n. 27883/2013). Ne consegueche l’irritualità della cessione, priva dei necessari requisiti di forma, haprodotto l’inopponibilità della cessione all’Erario.Il principio è stato affinato, statuendo altresì che in caso di cessionedel credito d'imposta, l'amministrazione finanziaria, quale debitore ceduto,può opporre al cessionario non solo le eccezioni sull'esistenza o validità delrapporto alla base del credito, ma anche i fatti che incidono "ab origine"Numero registro generale 3045/2019Numero sezionale 3889/2026Numero di raccolta generale 15316/2026Data pubblicazione 20/05/2026sull'efficacia del contratto di cessione, in quanto inerenti allalegittimazione del cessionario, mentre non può eccepire i vizi che nondeterminano l'originaria inefficacia o che riguardano la revocabilità delrapporto di cessione ex art. 2901 c.c. ovvero ex artt. 65 ss. l.fall. (oraartt. 165 ss. c.c.i.i.), poiché in tali casi la cessione resta efficace fino alpassaggio in giudicato della relativa pronuncia, sicché, in assenza diquest'ultima, permane la legittimazione del cessionario a pretenderel'adempimento del debitore ceduto (cfr. Cass. T., n. 32113/2023).Ne consegue, pertanto, che l’Ufficio può opporre le eccezioni oggettivee soggettive alla cessione del credito.Donde il primo motivo non può essere accolto.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 del codice di procedura civile per omesso esame circaun punto decisivo consistente nella detraibilità del credito Iva e circa i datiprobatori volti a supportare l’affermazione concernente l’asseritaprecedente richiesta di rimborso da parte del cedente.3. Con il terzo motivo si avanza censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 del codice di procedura civile, per omesso esame in ordinealla mancata ed errata disamina degli elementi volti a comprovarel’assenza di colpa.3.1. I due motivi, strettamente connessi fra di loro, possono esseretrattati congiuntamente e sono inammissibili prima ancora che infondati.Per un verso, infatti, espressamente si individua il fatto -del cuimancato esame ci si lamenta- in un’errata disamina degli elementicomprovanti la sussistenza o meno della colpa nella gestione dell’interaoperazione, contestando la valutazione di leggerezza e traducendo ilmotivo sull’apprezzamento probatorio. Dall’altro, relativamente al secondomotivo, l’omesso esame si traduce in travisamento dei fatti conoscitivicirca la deducibilità del credito e la precedente richiesta di rimborso daparte del cedente.Numero registro generale 3045/2019Numero sezionale 3889/2026Numero di raccolta generale 15316/2026Data pubblicazione 20/05/2026Si tratta, all’evidenza, di eccezioni attinenti all’apprezzamento delcompendio probatorio, propri della fase di merito ed insuscettibili discrutinio avanti questa Suprema Corte di legittimità, involgentiun’inammissibile richiesta di diversa valutazione di merito, con risultatodiverso ed opposto a quello cui sono pervenuti i giudici dell’appello.Ed infatti, è appena il caso di rammentare che il vizio di violazione dilegge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimentoimpugnato della fattispecie astratta recata da una norma di leggeimplicando necessariamente un problema interpretativo della stessa;viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazionedel giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità,195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice dilegittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicendaprocessuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dalgiudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuarele fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adessi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge(Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197;Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazioneNumero registro generale 3045/2019Numero sezionale 3889/2026Numero di raccolta generale 15316/2026Data pubblicazione 20/05/2026degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ades.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovotesto dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).Pertanto, neppure il secondo ed il terzo motivo possono essere accolti.4. In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di legittimità a favore della controricorrente che liquida in€.cinquemilaseicento/00 oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dàparte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 3045/2019Numero sezionale 3889/2026Numero di raccolta generale 15316/2026Data pubblicazione 20/05/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/05/2026.Il PresidenteValentino LENOCI