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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024

Cassazione n. 00265/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenziano il non modesto danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, le modalità esecutive della condotta criminosa e il comportamento processuale dell'imputato che non ha mostrato alcuna resipiscenza, né ha dedotto alcuna circostanza idonea a diminuire la gravità del fatto realizzato, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è sufficiente che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; visto il motivo nuovo tempestivamente depositato dalla difesa del ricorrente, con il quale è stato documentato che in data 8 novembre 2024 la persona offesa dal reato di cui all'art. 640 cod. pen. ha ritualmente rimesso la querela sporta nei confronti dell'imputato, che ha accettato la rimessione stessa; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenziano il non modesto danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, le modalità esecutive della condotta criminosa e il comportamento processuale dell'imputato che non ha mostrato alcuna resipiscenza, né ha dedotto alcuna circostanza idonea a diminuire la gravità del fatto realizzato, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è sufficiente che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; visto il motivo nuovo tempestivamente depositato dalla difesa del ricorrente, con il quale è stato documentato che in data 8 novembre 2024 la persona offesa dal reato di cui all'art. 640 cod. pen. ha ritualmente rimesso la querela sporta nei confronti dell'imputato, che ha accettato la rimessione stessa; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 00265/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris