CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11895/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01KGKYG ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, seconda sezione penale, ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Torino in data 16.02.2023, che aveva dichiarato responsabile [OSCURATO:PERSONA] dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina - limitatamente alle cessioni del 14.12.2020 e 11.01.2021 e con esclusione dell'aggravante quanto ai fatti di cui al capo 62) - unificati dalla continuazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti all'aggravante contestata al capo 64), lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione e €22.000 di multa. 2. L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando, con un primo motivo, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, co.7 D.P.R. n. 309/1990; con un secondo motivo, vizio di motivazione in relazione alla pena base per il reato di cui al capo 64). 3. Le doglianze sono manifestamente infondate. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha correttamente negato il riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, sulla base delle indicazioni generiche fornite dall'imputato, inidonee a fornire elementi concreti ai fini delle indagini (pag. 7). Infatti, ai sensi della giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, per l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Rv. 280385; Sez. 3, n. 31767 del 14/04/2022, Rv. 283823). 4. In relazione al secondo motivo, la quantificazione della pena base operata dal primo giudice e poi confermata in sede di appello, si giustifica alla luce dell'ingente quantitativo di droga ceduto e detenuto dall'imputato, e della non occasionalità della condotta (pag.8). Tali parametri, valutati ai fini del giudizio di discrezionalità di cui all'art. 133 cod. pen., hanno condotto i giudici a ritenere congrua una pena base superiore al minimo edittale (pag.8). ). E' principio consolidato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. Il sindacato di legittimità è infatti ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,