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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 1964

Cassazione n. 35088/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato per il delitto di cui all'art. 648 bis cod.pen; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione con riguardo alla valutazione delle prove acquisite,reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con corretti argomenti giuridici, dando conto delle ragioni che fondano la sussistenza dell'illecito contestato e la soggettiva ascrivibilità al ricorrente; la difesa tende, invero, ad una non consentita rilettura delle emergenze processuali a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e frizioni logiche dal momento che i giudici territoriali ( pag. 4 e segg.), a seguito di un'ampia disamina delle risultanze probatorie, hanno dato conto dell'integrazione, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, della fattispecie di reato contestata all'imputato; considerato che il secondo motivo, che censura la mancata riqualificazione del fatto alla stregua del reato di ricettazione o di incauto acquisto, è generico e, comunque, manifestamente infondato in quanto elude il confronto critico con la motivazione, giuridicamente corretta, rassegnata dai giudici territoriali in punto di sussistenza degli estremi costitutivi del delitto di riciclaggio; ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso che lamenta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che fa esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo dei giudici di appello risulta adeguatamente assolto attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagina 10, paragrafo 3, della sentenza impugnata, ove si valorizzano la particolare gravità della condotta delittuosa in contestazione e la spiccata capacità a delinquere dell'imputato, dedotta dai suoi plurimi precedenti penali, anche specifici, quali elementi ostativi ad una modifica in melius della pena stabilita dal primo giudice, segnalando, altresì, l'avvenuto riconoscimento in favore del ricorrente delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 1 gko- P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 23 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato per il delitto di cui all'art. 648 bis cod.pen; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione con riguardo alla valutazione delle prove acquisite,reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con corretti argomenti giuridici, dando conto delle ragioni che fondano la sussistenza dell'illecito contestato e la soggettiva ascrivibilità al ricorrente; la difesa tende, invero, ad una non consentita rilettura delle emergenze processuali a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e frizioni logiche dal momento che i giudici territoriali ( pag. 4 e segg.), a seguito di un'ampia disamina delle risultanze probatorie, hanno dato conto dell'integrazione, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, della fattispecie di reato contestata all'imputato; considerato che il secondo motivo, che censura la mancata riqualificazione del fatto alla stregua del reato di ricettazione o di incauto acquisto, è generico e, comunque, manifestamente infondato in quanto elude il confronto critico con la motivazione, giuridicamente corretta, rassegnata dai giudici territoriali in punto di sussistenza degli estremi costitutivi del delitto di riciclaggio; ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso che lamenta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che fa esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo dei giudici di appello risulta adeguatamente assolto attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagina 10, paragrafo 3, della sentenza impugnata, ove si valorizzano la particolare gravità della condotta delittuosa in contestazione e la spiccata capacità a delinquere dell'imputato, dedotta dai suoi plurimi precedenti penali, anche specifici, quali elementi ostativi ad una modifica in melius della pena stabilita dal primo giudice, segnalando, altresì, l'avvenuto riconoscimento in favore del ricorrente delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 1 gko- P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settemb
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