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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 33279/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 12 gennaio 2024 dal Tribunale di Padova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625, n. 7, cod. pen.

Con la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, seconda parte, cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (Violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art.129 cod. proc. pen.) è del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

L'art. 581 coa. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 luglio 2025 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 12 gennaio 2024 dal Tribunale di Padova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625, n. 7, cod. pen. Con la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, seconda parte, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (Violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art.129 cod. proc. pen.) è del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L'art. 581 coa. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2025 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 33279/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris