Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:642
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62006CJ0440_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) – Omessa predisposizione di un trattamento adeguato delle acque reflue urbane di 24 agglomerati urbani
[OSCURATO:PERSONA]
1) La Repubblica ellenica, non avendo provveduto affinché gli agglomerati di Artemida, Chrysoupoli, Igoumenitsa, Heraklion (Creta), Katerini, Koropi, Lefkimmi, Litochoro (Pieria), Malia, Markopoulo, Megara, [OSCURATO:PERSONA] (Creta), Naupacta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Paros), Poros-Galatas, Rafina, Salonicco (zona turistica), Tripoli, Zante, Alessandria (Emathia), Edessa e Kalymnos siano dotati, a seconda dei casi, di sistemi di raccolta delle acque reflue urbane conformi alle prescrizioni dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e/o di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane conformi alle prescrizioni dell’art. 4 della stessa direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei citati articoli.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.