CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14335/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ersona dell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] PezzinoGeronimo, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cacopardo– controricorrente –nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE– intimata –avverso la sentenza n. 8109/2021 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, depositata il 20/9/2021.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Catania la cartella di pagamento, emessa a seguito dicontrollo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bisd.P.R. n. 633 del 1972, con la quale le era stato chiesto il pagamentodi imposte relative all’anno 2010 dichiarate a debito in dichiarazionema non versate, oltre sanzioni ed interessi.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso ritenendo invalida lanotificazione della cartella impugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, investitadell’appello dell’agente della riscossione, e previa riunione della causaad altra proposta dalla società contribuente avverso il diniego dellaNumero registro generale 7348/2022Numero sezionale 2308/2026Numero di raccolta generale 14335/2026Data pubblicazione 15/05/2026definizione agevolata per la quale essa aveva medio temporepresentato istanza ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, dichiarò cessata lamateria del contendere in ragione dell’intervenuto sgravio totale dellacartella disposto dall’ente impositore nel corso del giudizio d’appello.4. Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, cui la [OSCURATO:SOCIETA]ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato da memorie exart. 380-bis1 c.p.c.5. L’Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vanno innanzitutto disattese le preliminari eccezioni diinammissibilità del ricorso dell’Agenzia fiscale, sollevate dallacontroricorrente sia in ragione dell’asserita mancata individuazione dellestatuizioni della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con lenorme regolatrici della fattispecie, sia in ragione del fatto che la sentenzaimpugnata avrebbe risolto l’unica questione di diritto rilevante inconformità alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione.Premesso che la mancata individuazione delle affermazioni contenutein sentenza che si assumono in contrasto con le norme regolatrici dellafattispecie non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso in sé, ma,eventualmente, del singolo motivo con il quale venga dedotta unaviolazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,l’infondatezza delle riferite eccezioni emerge da quanto subito oltre si diràin merito al primo motivo di ricorso, di per sé dirimente e tale da condurrealla cassazione della sentenza impugnata.2. Tanto premesso, con il primo mezzo d’impugnazione si deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 47, 67-bis e 68 d.lgs. n. 546 del 1992 nonchédell’art. 329 c.p.c. poiché la sentenza impugnata ha erroneamentedichiarato cessata la materia del contendere sulla base del provvedimentoNumero registro generale 7348/2022Numero sezionale 2308/2026Numero di raccolta generale 14335/2026Data pubblicazione 15/05/2026di sgravio totale della cartella, il quale, però, lungi dal costituire eserciziodel potere di autotutela o atto di acquiescenza alla sentenza appellata, erastato emesso, quale atto dovuto, al solo fine di dare esecuzione allasentenza di primo grado favorevole alla contribuente, ma senza in alcunmodo recedere dalla volontà di far valere la contrastata pretesaimpositiva.3. Il motivo è fondato.3.1. Contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, ilmotivo ora in esame non è inammissibile né per indebita duplicità dellacensura, né per contraddittorietà della stessa.Sebbene il motivo richiami due distinti parametri normativi – quelli dicui ai nn. 3 e 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. – esso, suscettibile diessere riqualificato da questa Corte sulla base del suo tenore sostanzialee a prescindere dalla configurazione formale della sua rubrica (Cass. n.31890/2025), è diretto a censurare esclusivamente una violazione dinorme di diritto, evidenziando l’erroneità della sentenza d’appello nellaparte in cui ha attribuito allo sgravio un significato diverso da quello cheesso aveva e poteva essere desunto sulla base della corretta applicazionedelle disposizioni normative richiamate in rubrica.Va inoltre esclusa qualsiasi contraddittorietà della censura, con laquale, diversamente da quanto affermato dalla società contribuente,viene lamentata non già la mancanza di una ratio decidendi, ma soltantola sua erroneità.Deve infine respingersi l’ulteriore eccezione di inammissibilità delmotivo per difetto di autosufficienza «non riportando né, in alcun altromodo, individuando il capo della sentenza incriminato e non individuandogli atti né specificando la sede processuale in cui la questione sarebbestata dedotta» (così a pag. 11 del controricorso). Al riguardo è sufficienteevidenziare che la statuizione censurata è stata puntualmente individuatadalla ricorrente in quella – stringatissima e di fatto racchiudente tutta laNumero registro generale 7348/2022Numero sezionale 2308/2026Numero di raccolta generale 14335/2026Data pubblicazione 15/05/2026motivazione della sentenza – con la quale è stata dichiarata cessata lamateria del contendere in ragione dello sgravio totale della cartella; e che,essendo stata censurata un’erronea valutazione di un atto (lo sgravio)prodotto soltanto nel giudizio d’appello, non vi era certo alcun onere, acarico del ricorrente, di indicare in quali precedenti sedi processuali fossestata dedotta la relativa questione.3.2. Ciò posto, va rammentato che questa Corte ha ripetutamenteaffermato che nel contenzioso tributario lo sgravio della cartella dipagamento, ancorché riferita a somme direttamente iscritte a ruolodall’Ufficio all’esito del controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600del 1973, disposto in provvisoria esecuzione della sentenza di primo gradofavorevole al contribuente, non comporta acquiescenza alla sentenza,preclusiva quindi dell’impugnazione, né determina la cessazione dellamateria del contendere ove intervenuto nel corso del giudizio d’appello,trattandosi di comportamento che può essere fondato anche sulla meravolontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successiviprodromici all’atto impugnato (Cass. n. 6334/2016).L’orientamento appena riportato costituisce l’approdo di un percorsointerpretativo, condiviso da questo Collegio, che parte dallaconsiderazione dell’ininfluenza sulla permanenza della pretesa impositivadello sgravio del ruolo e della cartella dopo la sentenza di primo grado(favorevole al contribuente), riconducibile non al riconoscimento delleavverse ragioni, e dunque alla acquiescenza alla pronuncia, ma piùsemplicemente all’opportunità di evitare le ulteriori conseguenze di unafase esecutiva (così Cass. n. 24064/2012, che afferma l’irrilevanza dellosgravio rispetto all’avviso di liquidazione, atto prodromico non annullatoin autotutela; v. anche Cass. n. 21590/2015, che nega l’effetto diacquiescenza o, rispettivamente, di giudicato esterno nel giudizio che haper oggetto l’impugnazione dell’atto presupposto, per l’ipotesi delloNumero registro generale 7348/2022Numero sezionale 2308/2026Numero di raccolta generale 14335/2026Data pubblicazione 15/05/2026sgravio della cartella di pagamento in provvisoria ottemperanza allasentenza di primo grado favorevole al contribuente e persino per l’ipotesidella mancata impugnazione della sentenza che abbia dichiarato lacessazione della materia del contendere; negli stessi termini Cass. n.31415/2018 e Cass. n. 18976/2019).In altri termini, non può ritenersi abdicativo il comportamentodell’Ufficio che ha disposto lo sgravio di quanto iscritto a ruolo nel caso incui, come avvenuto nella specie, sia precedentemente intervenutadecisione di primo grado che ha accolto il ricorso avversario (Cass. n.11769/2012).Né può dirsi, contrariamente a quanto dedotto dalla controricorrentenella propria memoria illustrativa, che i principi testé esposti, elaboratidalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento all’ipotesi disgravio disposto prima dell’introduzione del giudizio d’impugnazione dellasentenza favorevole al contribuente, ipotesi in cui va esclusal’acquiescenza alla sentenza stessa, siano inapplicabili nel caso di specie,in cui lo sgravio è invece intervenuto nel corso del giudizio d’appello,quando l’impugnazione era già stata proposta. Sul punto basta osservareche la proposizione di un’impugnazione non preclude la (successiva)esecuzione spontanea della sentenza impugnata, e che, pur essendo nellaspecie incongruo il riferimento al concetto di acquiescenza, essendo essaconfigurabile soltanto prima dell’impugnazione, i principi suddetti sonosenz’altro applicabili anche nel caso in esame, valendo essi ad escluderela cessazione della materia del contendere qualora lo sgravio del ruolo noncomporti riconoscimento delle ragioni avversarie, ma sia stato disposto alsolo fine di evitare le conseguenze (o le ulteriori conseguenze) negativedi un’esecuzione.3.4. È stato anche affermato, in termini ancor più generali, chela cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nelcorso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizioneNumero registro generale 7348/2022Numero sezionale 2308/2026Numero di raccolta generale 14335/2026Data pubblicazione 15/05/2026di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell’interesse dellestesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessitàdella pronunzia del giudice. Tale situazione non ricorre nell’ipotesidi esecuzione, anche spontanea, di un provvedimento del giudice che nonabbia definito il giudizio, qualora a tale comportamento non si accompagniil riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domandaovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio; né, peraltro, può ritenersicessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interessedelle parti se non quando i contendenti si diano reciprocamente attodell’intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudiceconclusioni conformi (Cass. n. 23289/2007; v. anche, più di recente, Cass.n. 16886/2015 nonché Cass. n. 21757/2021).3.5. Nel caso di specie la sentenza impugnata si è limitata a dichiararela cessazione della materia del contendere «visto lo sgravio totale dellacartella» nonché in considerazione di non meglio precisate «osservazionidell’appellato e dell’Agenzia delle Entrate di Catania».Così facendo, la Corte regionale ha del tutto obliterato i principipoc’anzi esposti poiché ha riconosciuto rilievo decisivo, ai fini delladeclaratoria di cessazione della materia del contendere, ad unprovvedimento di sgravio della cartella senza minimamente indagarequale fosse l’intenzione dell’Agenzia fiscale, cioè se lo sgravio sottendesseuna rinuncia alla pretesa o un riconoscimento delle ragioni avversarieovvero, piuttosto, rappresentasse una mera ottemperanza provvisoria allasentenza di primo grado, finalizzata ad evitare i maggiori esborsidell’eventuale fase esecutiva. Inoltre, la CTR non ha tenuto conto del fattoche le parti non avevano congiuntamente riconosciuto il venir meno delleragioni di contrasto, essendo riportato, nella parte della sentenzaimpugnata dedicata alla ricostruzione dello svolgimento del processo, chesoltanto «l’appellato chiedeva la cessata materia del contendere».Numero registro generale 7348/2022Numero sezionale 2308/2026Numero di raccolta generale 14335/2026Data pubblicazione 15/05/2026Ad un nuovo esame della vicenda e ad una più attenta verifica, inconformità ai principi suddetti, delle ragioni sottese allo sgravio dovràallora procedere la fase di rinvio.3.6. Né può affermarsi, come invece sostenuto dalla controricorrente,che la cessazione della materia del contendere sia stata dichiarata dalGiudice d’appello in ragione del ritenuto perfezionamento del condonoavente ad oggetto la cartella di pagamento: e ciò poiché, come risultachiaramente dalla lettura della sentenza impugnata, nella cui partededicata alle ragioni della decisione non viene fatto alcun cenno alladefinizione agevolata del tributo evaso, la declaratoria di cessazione dellamateria del contendere ha trovato fondamento esclusivamente nell’atto disgravio.Alla luce di quanto or ora chiarito, è altrettanto erronea la deduzione,svolta dalla società nella propria memoria illustrativa, secondo cui ladeclaratoria di cessazione della materia del contendere dovrebbecomunque rimanere ferma alla luce della sentenza delle Sezioni unite diquesta Corte n. 18298/2021 che ha riconosciuto la piena condonabilità, aisensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, della controversia avente ad oggettola cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 qualora la predettacartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale ècomunicata al contribuente. Sul punto va osservato che il fatto che lapresente controversia sia astrattamente suscettibile di definizione ai sensidell'art. 6 cit. non è di per sé sufficiente a condurre ad una dichiarazionedi cessazione della materia del contendere, dovendosi comunqueaccertare anche la sussistenza delle ulteriori condizioni poste dalla dettadisciplina speciale per il perfezionamento del condono.4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimentodegli altri, con i quali l’Agenzia ricorrente ha dedotto la nullità dellasentenza per omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni formulatedall’Ufficio nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamentoNumero registro generale 7348/2022Numero sezionale 2308/2026Numero di raccolta generale 14335/2026Data pubblicazione 15/05/2026(secondo motivo) e nel giudizio avverso il diniego di definizione agevolata(terzo motivo), nonché la violazione dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 pernon essere la cartella di pagamento, ancorché emessa a seguito dicontrollo automatizzato della dichiarazione, inclusa nel perimetroapplicativo del condono previsto da tale disposizione normativa (quartomotivo).5. In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento al primomotivo, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata con rinvioalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversacomposizione, che provvederà ad un nuovo esame nonché a liquidarele spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti glialtri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026Il Presidente