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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 giugno 2021

Cassazione n. 15874/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22/4/2021 dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore generale, riformava la sentenza di primo grado ritenendo sussistente il reato di cui all'art.336 cod. pen., rigettando l'appello dell'imputato in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, per il quale era già intervenuta condanna in primo grado.

2. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'imputato, formulando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce l'intervenuta rinuncia tacita all'appello proposto dal Procuratore generale, posto che nell'atto di impugnazione era stata chiesta la riforma della sentenza di primo grado in merito all'assoluzione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., tuttavia, nelle conclusioni presentate in forma scritta, non veniva ribadita la suddetta richiesta, avendo la parte pubblica concluso per la conferma della sentenza impugnata.

2.2. Con il secondo motivo, deduce l'omessa rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. pen., avendo la Corte di appello ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 336 cod. pen., per il quale era intervenuta sentenza assolutoria in primo grado, senza ascoltare nuovamente i pubblici ufficiali nei cui confronti l'imputato aveva opposto minaccia e violenza.

2.3. Con il terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 341-bis cod. pen., evidenziando come le sentenze di merito avevano ritenuto sussistente il reato sul presupposto che i fatti si erano svolti in un parcheggio pubblico, da ciò ritenendo sussistente la presenza di più persone che, potenzialmente, avrebbero potuto assistere alla condotta illecita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo deve essere rigettato.

Deduce il ricorrente che vi sarebbe una incompatibilità tra il contenuto dell'appello proposto dal Procuratore generale e le conclusioni presentate in udienza.

Con l'atto di impugnazione, infatti, veniva chiesta la riforma della sentenza di primo grado e la condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., mentre, con le conclusioni presentate in udienza, il Procuratore generale chiedeva la sola conferma della sentenza di primo grado, in tal modo rinunciando implicitamente alla richiesta avanzata con l'appello.

2.1. La tesi è infondata, posto che presuppone la sussistenza di una rinuncia implicita all'appello.

Per consolidata giurisprudenza, la rinuncia all'impugnazione da parte del pubblico ministero costituisce atto abdicativo di carattere formale, che non ammette equipollenti ed è disciplinata, quanto a legittimazione, modalità di presentazione e termini, dall'art. 589 cod. proc. pen., con la conseguenza che tale manifestazione di volontà deve essere espressa dal pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione fino all'apertura del dibattimento, ovvero dal pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, anche se quest'ultima sia stata proposta da altro pubblico ministero, prima dell'inizio della discussione, in modo chiaro e inequivoco e non può, pertanto, essere desunta unicamente dal tenore delle richieste conclusive formulate dal procuratore generale nell'udienza di appello (Sez.6, n.35267 del 22/06/2021, Crea, Rv. 281984).

Tale soluzione trova conferma non solo nella necessaria formulazione della rinuncia in maniera esplicita, ma anche nella diversa funzione che assumono le conclusioni proposte in udienza, rispetto a quelle contenute nell'atto di impugnazione.

A ben vedere, infatti, è solo l'atto di impugnazione che individua e delimita la domanda devoluta all'esame del giudice di appello, mentre le conclusioni presentate in udienza esplicitano la valutazione nel merito da parte della pubblica accusa, senza che ciò vada ad incidere sul petitum introdotto con l'impugnazione.

2.2. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che vada ribadito il principio, affermato in una fattispecie del tutto assimilabile a quella in esame, secondo cui non equivale a rinuncia all'impugnazione la richiesta del rappresentante della pubblica accusa che, nel giudizio d'impugnazione proposto dal pubblico ministero, solleciti la conferma del provvedimento di assoluzione impugnato (Sez.3, n. 1591 del 29/10/2009, dep.2010, Calbejan, Rv. 245754).

3. Il /-thbut\Qmotivo di ricorso, concernente la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nonostante l'intervenuta reformatio in peius, è manifestamente infondato.

Nel caso di specie, infatti, la riforma della sentenza assolutoria non è conseguita ad una diversa valutazione delle deposizioni testimoniali, bensì alla rivisitazione in diritto della condotta accertata che, nel suo elemento fattuale, è rimasta immutata e conforme a quella descritta dai testi fin dal primo grado.

La Corte di appello, infatti, si è limitata ad affermare - diversamente da quanto sostenuto in primo grado - che la condotta intimidatoria e violenta posta in essere dall'imputato era idonea ad integrare il reato di cui all'art. 336 cod. pen., a nulla rilevando che i pubblici ufficiali fossero o meno già a conoscenza delle generalità del Dinicola, posto che questi si è comunque opposto al legittimo esercizio della funzione sanzionatoria.

4. In merito al terzo motivo di ricorso, occorre premettere che la giurisprudenza, pur dopo un'iniziale diversità di soluzioni, è attualmente orientata nel ritenere che ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341- bis cod. pen. è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez.6, n.19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828).

4.1. Nel caso di specie, dalla sentenza di appello, le cui argomentazioni sul punto vanno lette anche alla luce della sentenza di primo grado, risulta che la condotta è stata posta in essere in un luogo sicuramente molto frequentato, trattandosi del parcheggio posto a servizio di un ospedale pubblico.

Si tratta di un'affermazione di per sé sufficiente a far ritenere la concreta possibilità che le offese e minacce siano state percepite da più persone.

5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22/4/2021 dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore generale, riformava la sentenza di primo grado ritenendo sussistente il reato di cui all'art.336 cod. pen., rigettando l'appello dell'imputato in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, per il quale era già intervenuta condanna in primo grado. 2. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'imputato, formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce l'intervenuta rinuncia tacita all'appello proposto dal Procuratore generale, posto che nell'atto di impugnazione era stata chiesta la riforma della sentenza di primo grado in merito all'assoluzione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., tuttavia, nelle conclusioni presentate in forma scritta, non veniva ribadita la suddetta richiesta, avendo la parte pubblica concluso per la conferma della sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo, deduce l'omessa rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. pen., avendo la Corte di appello ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 336 cod. pen., per il quale era intervenuta sentenza assolutoria in primo grado, senza ascoltare nuovamente i pubblici ufficiali nei cui confronti l'imputato aveva opposto minaccia e violenza. 2.3. Con il terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 341-bis cod. pen., evidenziando come le sentenze di merito avevano ritenuto sussistente il reato sul presupposto che i fatti si erano svolti in un parcheggio pubblico, da ciò ritenendo sussistente la presenza di più persone che, potenzialmente, avrebbero potuto assistere alla condotta illecita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo deve essere rigettato. Deduce il ricorrente che vi sarebbe una incompatibilità tra il contenuto dell'appello proposto dal Procuratore generale e le conclusioni presentate in udienza. Con l'atto di impugnazione, infatti, veniva chiesta la riforma della sentenza di primo grado e la condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., mentre, con le conclusioni presentate in udienza, il Procuratore generale chiedeva la sola conferma della sentenza di primo grado, in tal modo rinunciando implicitamente alla richiesta avanzata con l'appello. 2.1. La tesi è infondata, posto che presuppone la sussistenza di una rinuncia implicita all'appello. Per consolidata giurisprudenza, la rinuncia all'impugnazione da parte del pubblico ministero costituisce atto abdicativo di carattere formale, che non ammette equipollenti ed è disciplinata, quanto a legittimazione, modalità di presentazione e termini, dall'art. 589 cod. proc. pen., con la conseguenza che tale manifestazione di volontà deve essere espressa dal pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione fino all'apertura del dibattimento, ovvero dal pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, anche se quest'ultima sia stata proposta da altro pubblico ministero, prima dell'inizio della discussione, in modo chiaro e inequivoco e non può, pertanto, essere desunta unicamente dal tenore delle richieste conclusive formulate dal procuratore generale nell'udienza di appello (Sez.6, n.35267 del 22/06/2021, Crea, Rv. 281984). Tale soluzione trova conferma non solo nella necessaria formulazione della rinuncia in maniera esplicita, ma anche nella diversa funzione che assumono le conclusioni proposte in udienza, rispetto a quelle contenute nell'atto di impugnazione. A ben vedere, infatti, è solo l'atto di impugnazione che individua e delimita la domanda devoluta all'esame del giudice di appello, mentre le conclusioni presentate in udienza esplicitano la valutazione nel merito da parte della pubblica accusa, senza che ciò vada ad incidere sul petitum introdotto con l'impugnazione. 2.2. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che vada ribadito il principio, affermato in una fattispecie del tutto assimilabile a quella in esame, secondo cui non equivale a rinuncia all'impugnazione la richiesta del rappresentante della pubblica accusa che, nel giudizio d'impugnazione proposto dal pubblico ministero, solleciti la conferma del provvedimento di assoluzione impugnato (Sez.3, n. 1591 del 29/10/2009, dep.2010, Calbejan, Rv. 245754). 3. Il /-thbut\Qmotivo di ricorso, concernente la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nonostante l'intervenuta reformatio in peius, è manifestamente infondato. Nel caso di specie, infatti, la riforma della sentenza assolutoria non è conseguita ad una diversa valutazione delle deposizioni testimoniali, bensì alla rivisitazione in diritto della condotta accertata che, nel suo elemento fattuale, è rimasta immutata e conforme a quella descritta dai testi fin dal primo grado. La Corte di appello, infatti, si è limitata ad affermare - diversamente da quanto sostenuto in primo grado - che la condotta intimidatoria e violenta posta in essere dall'imputato era idonea ad integrare il reato di cui all'art. 336 cod. pen., a nulla rilevando che i pubblici ufficiali fossero o meno già a conoscenza delle generalità del Dinicola, posto che questi si è comunque opposto al legittimo esercizio della funzione sanzionatoria. 4. In merito al terzo motivo di ricorso, occorre premettere che la giurisprudenza, pur dopo un'iniziale diversità di soluzioni, è attualmente orientata nel ritenere che ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341- bis cod. pen. è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez.6, n.19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828). 4.1. Nel caso di specie, dalla sentenza di appello, le cui argomentazioni sul punto vanno lette anche alla luce della sentenza di primo grado, risulta che la condotta è stata posta in essere in un luogo sicuramente molto frequentato, trattandosi del parcheggio posto a servizio di un ospedale pubblico. Si tratta di un'affermazione di per sé sufficiente a far ritenere la concreta possibilità che le offese e minacce siano state percepite da più persone. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 15874/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris