CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 30916/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione per travisamento della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, e per l'invalidità della querela in quanto presentata da persona non legittimata, è in parte non consentito perché finalizzato ad ottenere una lettura alternativa delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 1 sulla legittimazione del querelante in quanto, dalla ricostruzione offerta e condivisa dalla Corte di merito, aveva personalmente ricevuto dall'imputato l'assegno poi risultato scoperto); che, infatti, secondo consolidata giurisprudenza, in tema di truffa contrattuale, ove il reato sia commesso con condotte aventi ad oggetto la stipula di contratti conclusi mediante rapporti intrattenuti non direttamente con la persona giuridica titolare del patrimonio aggredito, ma con sue articolazioni (quali le agenzie o le filiali degli istituti di credito), la facoltà di proporre querela deve essere riconosciuta non solo ai rappresentanti legali della società, ma anche ai soggetti che in quella specifica articolazione, in ragione dell'organizzazione interna dell'ente e dei ruoli in esso rivestiti, sono contrattualmente obbligati a vigilare sulle attività svolte nei contatti con il pubblico e a garantire la tutela del patrimonio aziendale. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la facoltà di proporre querela a un vice direttore di filiale, che aveva la responsabilità delle operazioni concluse con i terzi in nome dell'istituto di credito, il quale, in tale veste, era venuto a conoscenza del tentativo dell'imputata di versare sul proprio conto un assegno falsificato). (Sez. 2 - , Sentenza n. 25134 del 07/03/2023 Ud. (dep. 09/06/2023 ) Rv. 284631 - 01) considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, poiché la struttura argomentativa della sentenza congruamente richiama, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (si veda, in proposito, pag. 1 sulle complessive modalità della condotta e sulla non irrisorietà, a parere discrezionale del giudice, del profitto e correlativo danno cagionato alla p.o.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere e