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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 27210/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con sentenza del 13 settembre 2023, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, emessa il 25 marzo 2021 dal Tribunale di Palermo, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, della legge n. 401 del 1989, per avere, in mancanza di titoli abilitativi, svolto attività organizzata di accettazione e raccolta di scommesse accettate all'estero tramite diverse società straniere a loro volta prive di concessione; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) la violazione della norma incriminatrice e vizi della motivazione in relazione alla qualifica soggettiva del teste Patti, che avrebbe dovuto essere sentito come indagato; 2) la mancanza di motivazione quanto al motivo di appello relativo al conto di gioco utilizzato dal Patti, soggetto interessato a non essere coinvolto nel procedimento penale, pur avendo la difesa sostenuto che si trattasse non di un centro di scommesse ma di un Internet point; 3) la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi della motivazione in relazione alla particola tenuità del fatto, non essendosi considerate l'incensuratezza dell'imputato e la modestia del reato, da ritenersi del tutto sporadico, in mancanza di prova di un giro di affari di scommesse clandestine.

Considerato che, il ricorso è inammissibile, perché basato su generiche asserzioni, sganciate da una critica alla motivazione della sentenza; che, quanto ai primi due motivi di doglianza, deve rilevarsi che la responsabilità penale è stata motivatamente ritenuta sussistente dai giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, sulla base dell'univoco quadro istruttorio, da cui è emerso: a) che non vi è prova della consapevolezza da parte di Patti dell'illiceità dell'attività svolta dall'imputato, cosicché questo è stato correttamente sentito come testimone, non essendo emersi nei suoi confronti indizi di reità; b) che la difesa non si è confrontata con il dato decisivo dell'effettivo collegamento delle apparecchiature a disposizione dell'utenza con il sito di un bookmaker straniero per il tramite del conto del titolare, da utilizzare come conto di comodo, con la realizzazione di un illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse, che risulta illecita a prescindere da autorizzazioni o concessioni, peraltro inesistenti nel caso di specie; che la particolare tenuità del fatto - oggetto della terza censura difensiva - è stata correttamente esclusa, per il tenore professionale dell'attività svolta, evidenziato dalla copiosa strumentazione, dai segni pubblicitari visibili sul bancone, dal decettivo mascheramento dell'attività stessa come Internet point, a fronte di un trattamento sanzionatorio comunque generosamente benevolo; A-J\ che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con sentenza del 13 settembre 2023, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, emessa il 25 marzo 2021 dal Tribunale di Palermo, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, della legge n. 401 del 1989, per avere, in mancanza di titoli abilitativi, svolto attività organizzata di accettazione e raccolta di scommesse accettate all'estero tramite diverse società straniere a loro volta prive di concessione; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) la violazione della norma incriminatrice e vizi della motivazione in relazione alla qualifica soggettiva del teste Patti, che avrebbe dovuto essere sentito come indagato; 2) la mancanza di motivazione quanto al motivo di appello relativo al conto di gioco utilizzato dal Patti, soggetto interessato a non essere coinvolto nel procedimento penale, pur avendo la difesa sostenuto che si trattasse non di un centro di scommesse ma di un Internet point; 3) la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi della motivazione in relazione alla particola tenuità del fatto, non essendosi considerate l'incensuratezza dell'imputato e la modestia del reato, da ritenersi del tutto sporadico, in mancanza di prova di un giro di affari di scommesse clandestine. Considerato che, il ricorso è inammissibile, perché basato su generiche asserzioni, sganciate da una critica alla motivazione della sentenza; che, quanto ai primi due motivi di doglianza, deve rilevarsi che la responsabilità penale è stata motivatamente ritenuta sussistente dai giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, sulla base dell'univoco quadro istruttorio, da cui è emerso: a) che non vi è prova della consapevolezza da parte di Patti dell'illiceità dell'attività svolta dall'imputato, cosicché questo è stato correttamente sentito come testimone, non essendo emersi nei suoi confronti indizi di reità; b) che la difesa non si è confrontata con il dato decisivo dell'effettivo collegamento delle apparecchiature a disposizione dell'utenza con il sito di un bookmaker straniero per il tramite del conto del titolare, da utilizzare come conto di comodo, con la realizzazione di un illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse, che risulta illecita a prescindere da autorizzazioni o concessioni, peraltro inesistenti nel caso di specie; che la particolare tenuità del fatto - oggetto della terza censura difensiva - è stata correttamente esclusa, per il tenore professionale dell'attività svolta, evidenziato dalla copiosa strumentazione, dai segni pubblicitari visibili sul bancone, dal decettivo mascheramento dell'attività stessa come Internet point, a fronte di un trattamento sanzionatorio comunque generosamente benevolo; A-J\ che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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