CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 00796/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 3 giugno 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di revoca della confista della motobarca tg. 1CS2016, con restituzione all'avente diritto, disposta ex art. 44 del d.lgs. 504/1995, con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 40 del d.lgs. 504/1995 (accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 14 febbraio 2019). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cessazione il difensore dell'imputato deducendo il vizio di violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. La decisione sarebbe contraria all'art. 17 della carta dell'unione europea sul diritto di proprietà ed alla sentenza del 14 gennaio 2021 n. 393/2019 della Corte di Giustizia ed in particolare al principio di proporzionalità ed alla tutela del terzo estraneo in buona fede, ignaro che il bene sia stato utilizzato per commettere il reato. Il ricorrente, che non era l'armatore o il conduttore della barca, ma avrebbe ceduto temporaneamente la barca in comodato d'uso gratuito, non sarebbe stato a conoscenza dell'uso illecito del natante che non presentava alterazioni; sarebbe in una condizione di incolpevole affidamento che avrebbe dovuto trovare tutela da parte del giudice dell'esecuzione; non avrebbe ricevuto alcuna utilità e sarebbe estraneo al reato: ciononostante ha subito la violazione del diritto di proprietà. [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima parte del motivo, in cui si fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia ed ai principi del Trattato dell'Unione, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di questione di diritto proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione e non sottoposta al giudice dell'esecuzione. 1.1. Il ricorso per il resto è manifestamente infondato. Il giudice dell'esecuzione ha fondato la decisione sul principio di diritto espresso da Sez. 3, n. 40524 del 30/04/2015, Gyurek, Rv. 264930 - 01, per cui in tema di sottrazione fraudolenta di olii minerali al pagamento delle accise, la confisca del mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, utilizzato per il trasporto della merce, è esclusa solo se tale soggetto fornisce la prova non semplicemente della sua buona fede, ma, specificamente, di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'illecito impiego, anche occasionale, del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che con il ricorso non si dimostrasse di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'illecito impiego, anche occasionale, del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza. 1.2. La decisione in punto di diritto è del tutto corretta ed il principio su espresso è stato ribadito da: - Sez. 3, n. 15848 del 25/10/2016, dep. 2017, Angeloni, Rv. 269869 - 01, per cui in tema di sottrazione fraudolenta di oli minerali al pagamento delle accise, la confisca del mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, utilizzato per il trasporto della merce, è esclusa solo se tale soggetto fornisce la prova non soltanto della sua buona fede ma, specificamente, di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'illecito impiego - anche occasionale - del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza. - Sez. 3, n. 8790 del 26/11/2019, dep. 2020, Della Bella, Rv. 278267 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato che la possibilità di disporre, in tali ipotesi, la confisca del mezzo di proprietà di terzo estraneo al reato non viola l'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione EDU, non potendo ritenersi sproporzionata l'ingerenza nel diritto del terzo rispetto al fine legittimo perseguito dalla misura cautelare. 1.3. Nel ricorso l'inesistenza dell'incolpevole affidamento è puramente affermata in base a circostanzatcli fatto non provate nell'incidente di esecuzione, come l'assenza di utilità, la cessione a titolo gratuito ed in comodato d'uso. Né è possibile in questa sede procedere a valutazioni di merito. 1.4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equltativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/10/2021. Il