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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 07386/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1118/19 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro emessa il 19/06/18 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e danneggiamento aggravato.

Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) violazione di legge e vizio della motivazione in merito al reato di danneggiamento per difetto degli elementi costitutivi; b) carente motivazione sul diniego della tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. e delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile per genericità di tutti i motivi.

La genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato, su tutte le questioni in fatto ed in diritto sollevate dal ricorrente, sia con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di danneggiamento, sia con riferimento alla gravità dei fatti rispetto all'invocata applicazione della causa di non punibilità.

Inoltre a differenza di quanto si assume nel ricorso, in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, e della valutazione negativa sulla personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali.

Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] ire estensore Il Pr9si ente Ri o [OSCURATO:PERSONA] Cr7c . uolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1118/19 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro emessa il 19/06/18 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e danneggiamento aggravato. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) violazione di legge e vizio della motivazione in merito al reato di danneggiamento per difetto degli elementi costitutivi; b) carente motivazione sul diniego della tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. e delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per genericità di tutti i motivi. La genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato, su tutte le questioni in fatto ed in diritto sollevate dal ricorrente, sia con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di danneggiamento, sia con riferimento alla gravità dei fatti rispetto all'invocata applicazione della causa di non punibilità. Inoltre a differenza di quanto si assume nel ricorso, in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, e della valutazione negativa sulla personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] ire estensore Il Pr9si ente Ri o [OSCURATO:PERSONA] Cr7c . uolo
Sentenza Cassazione n. 07386/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris