CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33204/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 collegio ritiene che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il ricorso si risolve infatti nella mera reiterazione delle dolglianze avanzate con la prima impugnazione senza alcun confronto reale con il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata. 2. Il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206507). 3.Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale offriva una esaustiva motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per l'estorsione contestata. Il collegio rileva che con l'atto d'appello l'imputato - contrariamente a quanto effettuato con il ricorso per Cassazione - non invocava l'inquadramento della condotta nella più lieve fattispecie prevista all'articolo 393 cod. pen. Invero l'eventuale inquadramento della condotta nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni impone un accurato scrutinio della direzione soggettiva dell'azione che può essere effettuato solo dal giudice di merito, nella misura in cui, come nel caso in esame , da compendio motivazionale integrato delle due sentenze di merito non emerga la direzione soggettiva della volontà. Sul punto il collegio ribadisce che la regola ricavabile dal combinato disposto degli arti. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256631). A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263271) La sentenza impugnata si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa dell