CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 28390/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/stree le conclusioni del PG O.r poLo ,Q.0 oto teQ_ cau c.C41 2-0 e. (41 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 16 novembre 2023 il Tribunale di Catania ha respinto il reclamo - ex art. 18 ter ord.pen. - in tema di trattenimento della corrispondenza (provv. Corte Assise Appello del 21 giugno 2023) proposto da [OSCURATO:PERSONA] (sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen.). 1.2 In motivazione si afferma, in sintesi, che : - si condivide con la difesa del reclamante la necessità, ai fini del trattenimento, di rinvenire un elemento grafico tale da concretizzare il sospetto della esistenza di un messaggio criptico e non - come sostenuto dal giudice di primo grado - la semplice idertítà del destinatario (altra persona sottoposta al regime differenziato); - tuttavia tale elemento esiste, nell'ambito della lettera di accompagnamento vergata dall'Attanasio (trattandosi, per il resto, di un provvedimento giurisdizionale), in quanto la stessa contiene un termine poco chiaro (lì dove si parla di una 'ratifica' di pregresse ordinanze emesse in suo favore). Viene pertanto confermato, sulla base di detta argomentazione, il trattenimento. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge regolatrice ed apparenza di motivazione. Si ritiene la decisione non rispettosa dei contenuti dell'art. 18 ter ord.pen., nonchè lesiva delle prerogative difensive. In particolare, nella 'nuova' motivazione espressa il Tribunale avrebbe - in sostanza - ritenuto criptico un passaggio esplicativo che non può dirsi tale. Attanasio, in particolare, avrebbe spiegato al destinatario che in ragione della interruzione del precedente periodo detentivo è stata richiesta al Tribunale di Sorveglianza una 'ratifica' delle precedenti decisioni emesse in tema di tutela dei diritti ex art. 35 bis ord.pen. . Viene allegata documentazione a sostegno. Il trattenimento, dunque, non si fonderebbe su reali esigenze di prevenzione o di tutela della sicurezza pubblica. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 II Tribunale ha realizzato una variazione totale del contenuto argomentativo della prima decisione, posto che alla 'qualità soggettiva' del destinatario (quale ragione di trattenimento) si è sostituito un preteso profilo criptico della comunicazione. Ciò è di certo consentito, in rapporto al principio di libera valutazione degli atti (restando nel solco della devoluzione) anche nell'ambito di una procedura a vocazione impugnatoria (quale è il reclamo), ma la assenza di un contraddittorio preventivo - sul profilo evocato - rende 'precaria' la decisione lì dove la critica esposta solo con il ricorso sia non manifestamente infondata. 3.2 Ed è questo il caso che ci occupa, posto che il contenuto del ricorso introduce una chiave esplicativa del contenuto della missiva - non esposta in precedenza perché non necessaria - che obiettivamente rende necessaria una rivalutazione di merito del contenuto del provvedimento di trattenimento. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione per una nuova valutazione, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così deciso in Roma il 28 marzo 2024 Il Consigliere es