CassazionesentenzaSezione UDecisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 35001/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. r.g. 8568/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25 ; -controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 36/2024 della [OSCURATO:PERSONA] - I [OSCURATO:PERSONA] D’APPELLO- ROMA, depositata il 05 /0 2 /2024 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede il rigetto del ricorso. Fatti di causa 1. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Calabria, con sentenza n. 279 del 2021, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in solido con altri, al pagamento, in favore dell’Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA), della somma di euro 312.793,79, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno erariale provocato dalla indebita percezione di contributi pubblici da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., nell’ambito di un progetto di rimboschimento di superfici non agricole. 2. Avverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello incidentale censurando, tra l’altro, l'omessa declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice contabile sul rilievo di avere svolto la propria attività quale libero professionista, in base ad un rapporto di natura privatistica con la società Agriforest. 3. La Corte dei conti, prima sezione giurisdizionale centrale d'appello, con sentenza n. 36/2024 resa pubblica mediante deposito in segreteria il 5.2.2024, ha rigettato l’impugnazione. Nel ritenere sussistente la propria giurisdizione, la Corte dei conti ha premesso che il Tassone, titolare dell’omonimo studio di consulenza, era stato incaricato dalla cooperativa Agriforest di redigere il progetto di rimboschimento previsto dal Programmadi sviluppo rurale della Calabria ed era stato poi nominato direttore dei lavori, provvedendo ad attestare la regolare esecuzione degli stessi. Ha considerato non ostativa, ai fini della responsabilità contabile, la qualifica di professionista privato ricoperta dal Tassone, osservando come la sua condotta fosse stata «immancabilmente integrativa dell’attività istruttoria dell’amministrazione erogante le risorse pubbliche» (sentenza, p. 20) ed avesse rappresentato un presupposto indispensabile per l’assegnazione dei contributi pubblici in favore della cooperativa Agriforest, così da integrare una relazione di servizio con la pubblica amministrazione. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 362 c.p.c., per difetto di giurisdizione del giudice contabile. Il Procuratore generale rappresentante il pubblico ministero presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il ricorso [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della controversia, in favore del giudice ordinario. Il ricorrente denuncia inoltre, ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1 c.p.c., l’esistenza di un conflitto reale di giurisdizione allegando che il Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento penale n. 1810/2017, si è dichiarato «competente a decidere della materia» (ricorso, p. 3, primo cpv.). Sul difetto di giurisdizione contabile, deduce di essere stato inizialmente incaricato dalla Agriforest, quale libero professionista agronomo, di redigere alcuni progetti in vista della partecipazione al bando della Regione Calabria per l’assegnazione dei benefici comunitari; di avere redatto gli elaborati progettuali e di avere ricevuto dalla società il compenso spettantegli in base alla tariffa professionale; di essere stato nominato, successivamente, direttore dei lavori con il preciso scopo di «dirigere i lavori riportati nella contabilità esecutiva a lui presentata da Agriforest» (ricorso, p.6, ultimo cpv.); di non aver mai intrattenuto alcun rapporto di natura economica o amministrativa con la Regione Calabria, di non aver seguito l’iter di approvazione del progetto e di non aver ricevuto alcun beneficio economico. Ha puntualizzato, richiamando la decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 27459 del 2016, di non essere stato beneficiario né destinatario dei contributi pubblici e di non avere in alcun modo concorso alla realizzazione del programma della pubblica amministrazione, così da potersi configurare un suo rapporto di servizio con la stessa. Ha aggiunto che il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori è stato eseguito dal collega agronomo, dr. Sorace, nei cui confronti è stata declinata la giurisdizione contabile in favore del giudice ordinario. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. U., n. 365 del 2011; Cass., Sez. U., n. 18691 del 2016) che ha ritenuto attratta nella giurisdizione ordinaria l'azione risarcitoria proposta dalla pubblica amministrazione nei confronti del progettista di un’opera pubblica, per i danni causati da errori o carenze progettuali allo stesso imputabili, sul rilievo che «il progettista dell'opera pubblica svolge un incarico meramente privatistico di prestazione d'opera professionale da cui non nasce alcun rapporto di servizio con la pubblica amministrazione committente che sia idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti» (così Cass. n. 18691 del 2016 cit.). 2. Il ricorso è inammissibile nella parte in cui denuncia l’esistenza di un conflitto positivo di giurisdizione. 2.1. La questione relativa all'attribuzione al giudice ordinario penale o civile della potestas iudicandisu di una determinata controversia non pone un problema di riparto di giurisdizione, cioè di delimitazione della giurisdizione ordinaria nei confronti di quella amministrativa o speciale, ma investe la suddivisione delle competenze tra diversi giudici ugualmente esercitanti la giurisdizione ordinaria (Cass., Sez. U., 29.7.2013, n. 18189; Cass., Sez. U., 18.12.2006, n. 26949; Cass., Sez. U., 13.7.2005, n. 14696; Cass., Sez. U., 25.5.2005, n. 10959). Si è precisato che la ripartizione della potestas iudicandi, nel plesso giurisdizionale ordinario, tra ilgiudice civile e il giudice penale non pone neppure una questione di competenza, secondo la nozione desumibile dal codice di proceduracivile, configurabile esclusivamente in riferimento a contestazioni riguardanti l'individuazione delgiudice al quale, tra i vari organi di giurisdizione in materia civile (o penale) , è devoluta la cognizione di una determinata controversia (Cass., 28.5.2019, n. 14573; Cass., 26.7.2012, n. 13329; Cass., 6.2.1971, n. 316; Cass.,24.5.1960, n. 1329). 2.2. Difettano quindi i presupposti per configurare, già in astratto, un conflitto positivo di giurisdizione. 3. Il ricorso è infondato là dove denuncia il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. 3.1. Con orientamento risalente queste Sezioni unite, in ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità dello Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, hanno spostato il baricentro , per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile,dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico -alla natura del danno e degli scopi perseguiti, enunciando regole di carattere più generale (Cass., Sez. U., 5.6.2018, n. 14436; Cass., Sez. U., 27.4.2010, n. 9966; Cass., Sez. U., 5.6.2008, n. 14825; Cass., Sez. U., 1.3.2006, n. 4511). 3.2. Si è quindi affermato che è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice del contributo e il soggetto privato che, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione del finanziamento o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate. Inoltre, ai fini del radicamento della giurisdizione della Corte dei conti sul danno erariale conseguente alla illecita percezione del contributo pubblico, si è considerata decisiva la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione degli scopi perseguiti con la contribuzione, non avendo rilevanza né la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, il quale ben può essere un soggetto di diritto privato destinatario della contribuzione, né il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato (Cass., Sez. U., 22.11.2019, n. 30526; Cass., Sez. U., 16.5.2019, n. 13245; Cass., Sez. U., 28.3.2019, n. 8676; Cass., Sez. U., 5.6.2018, n. 14436; Cass., Sez. U., 31.7.2017, n. 18991; Cass., Sez. U., 24.11.2015, n. 23897; Cass., Sez. U., 25.1.2013, n. 1774). 3.3. In particolare, la giurisdizione contabile è stata riconosciuta nei confronti: del percettore del finanziamento che ottenga erogazioni di denaro pubblico sulla base di dichiarazioni non veritiere, così sottraendo il finanziamento a più specifica destinazione e corretto impiego, nel perseguimento del fine pubblico sotteso (Cass., Sez. U., 22.11.2019, n. 30526); nei confronti del percettore del finanziamento che, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass., Sez. U., 25.1.2013, n. 1774; in tema di contributi comunitari percepiti sulla base di dichiarazioni non veritiere: Cass., Sez. U., 27.1.2015, n. 1515); di uno dei componenti di un organismo pubblico che abbia concorso all'erogazione, anche solo esprimendo sulla spettanza dei contributi pareri poi rivelatisi infondati o basati su artifizi o raggiri (Cass., Sez. U., 6.3.2020, n. 6461); del professionista incaricato di svolgere attività di consulenza e di assistenza per ogni questione relativa alla richiesta di agevolazioni finanziarie da parte della società, privo di qualsiasi investitura in favore della P.A. o anche di un inserimento nell'organizzazione della medesima e pure di qualsiasi forma di maneggio di denaro pubblico (Cass., Sez. U., 27.4.2010, n. 9966); del privato che - non importa se in qualità di libero professionista o di dipendente del futuro percettore -abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici, essendosi il rapporto di servizio instaurato in forza di tale condotta, immancabilmente sostitutiva o integrativa dell'attività istruttoria della P.A. erogante (Cass., Sez. U., 5.6.2018, n. 14436). 3.4. Dai principi sopra richiamati, trasfusi nelle fattispecie concrete appena elencate, discende che la giurisdizione contabile ricorre ogni qual volta un soggetto venga investito del compito di porre in essere un'attività della P.A. senza che a tal fine rilevi la natura (pubblica o privata) del soggetto stesso, né la fonte della sua investitura che può scaturire da un provvedimento, da un contratto e da un mero fatto (Cass., Sez. U., 20.10.2006, n. 22513; Cass., Sez. U., 12.10.2004, n. 20132; Cass., Sez. U., 12.3.2004, n. 5163; Cass., Sez. U., 21.5.2003, n. 2003). Queste Sezioni unite in molteplici occasioni hanno precisato che, in tema di riparto della giurisdizione, per rapporto di servizio si deve intendere una relazione con la P.A. caratterizzata per il fatto di investire un soggetto, altrimenti estraneo all'amministrazione, del compito di porre in essere in sua vece un'attività (Cass.24.11.2009, n. 24671; Cass., Sez. U., 24.7.2009, n. 17347; Cass., Sez. U., 22.2.2007, n. 4112). Nell'ambito di questa relazione di servizio deve collocarsi anche la condotta di un professionista privato che, se pure estraneo alla compagine della società indebitamente percettrice delle agevolazioni e privo di qualsiasi diretto rapporto con l’ente pubblico, si sia comunque inserito, quale professionista incaricato dalla società istante e con determinante efficacia causale, nell'iter volto a conseguire il contributo pubblico, così ponendo in essere, in concorso con altri, i presupposti indispensabili per la sua illegittima percezione (v. Cass., Sez. U., 5.6.2018, n. 14436 cit.). 3.5. È quanto accaduto nel caso di specie in cui il Tassone, quale libero professionista incaricato da Agriforest, ha posto in essere plurime attività preparatorie o lato sensu istruttorie (redazione di perizie, certificazioni di stati di avanzamento e ultimazione dei lavori) assolutamente indispensabili (tanto da potersi definire sostitutive o integrative della specifica attività istruttoria incombente sulla P.A. erogante) per l'indebito conseguimento del finanziamento da parte del beneficiario, in tal modo instaurando quella forma di relazione di servizio che radica la giurisdizione contabile (v. Cass., Sez. U., 5.6.2018, n. 14436 cit.). Né il ruolo che il ricorrente assume svolto dal dr. Sorace nel «controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo alle tecniche contrattuali e progettuali» (ricorso, p. 8, terz’ultimo cpv.) oscura la relazione funzionale instauratasi con il Tassone quale formale progettista e direttore dei lavori, specificamente incaricato da Agriforest. 3.6. Argomenti di segno contrario non possono trarsi dalle sentenze richiamate nel ricorso. Non è pertinente il riferimento a Cass., Sez. U., 17.2.2016, n. 3057, che afferma la giurisdizione del giudice ordinario sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico ad un soggetto privato, determinata dall'inadempimento, imputabile al beneficiario, delle prescrizioni indicate nell'atto concessorio, poiché la questione non coinvolge il legittimo esercizio dell'apprezzamento discrezionale circa l'an, ilquid ed il quomodo dell'erogazione . Neppure è utile al ricorrente invocare le sentenze (Cass., Sez. U., 22.9.2014, n. 19891) che hanno affrontato il tema del riparto di giurisdizione per le controversie risarcitorie proposte dalla P.A. nei confronti di professionisti, incaricati quali progettisti oppure quali direttori dei lavori. Le Sezioni unite hanno chiarito che l'incarico per la progettazione di un’opera pubblica affidato ad un libero professionista non determina l'instaurazione di un rapporto di servizio con l'ente committente in quanto non implica l'entrata del professionista nell'apparato organizzativo e/o nell'iter del procedimento amministrativo volto alla realizzazione della struttura, né, ancora, è idoneo a radicare, in capo allo stesso, l'esercizio di poteri propri della P.A.: l'attività del progettista, che è riconducibile all'area dell'art.2222 c.c., assume rilevanza per l'ente solo a seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'amministrazione committente e quindi quando detta attività è ormai conclusa. Al contrario, losvolgimento del ruolo di direttore dei lavori comporta il temporaneo inserimento del soggetto che ne è officiato nell'apparato organizzativo della P.A., quale organo tecnico e straordinario della stessa, con conseguente giurisdizione del giudice contabilea conoscere del danno erariale che ne sia, in ipotesi, derivato (Cass., Sez. U., 30.6.2022, n. 20902; Cass., Sez. U., 22.9.2014, n. 19891; Cass., Sez. U., 9.2.2011, n. 3165). Nessun rilievo hanno i precedenti di legittimità citati in ricorso, Cass., 3.6.2016 n. 11483 e Cass., 10.1.2011, n. 365, in cui non si affrontano questioni di giurisdizione. Infine, argomenti utili al ricorrentenon si rinvengono nella sentenza Cass., Sez. U., n. 27459/2016, che non si è pronunciata sul tema della giurisdizione, ordinaria o contabile, riguardo all’attività del professionista privato incaricato dalla società percettrice dei contributi pubblici, in quanto non compreso nei motivi di ricorso, e ad esso ha fatto cenno solo per sottolinearne la non pertinenza rispetto al thema decidendum. 3.7. Appartiene, invece, al merito e non può essere oggetto di decisione in questa sede, la questione dell'accertamento delle componenti oggettive e soggettive del giudizio di responsabilità. 4. Va in conclusione dichiarata, ai sensi dell’art. 382, comma 1, c.p.c., la giurisdizione della Corte dei conti. Non si provvede sulle spese in relazione alla natura di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti (Cass., Sez. U. 8.5.2017, n. 11139; Cass., Sez. U., 27.2.2017, n. 4879; Cass., Sez. U., 27.12.2016, n. 26995). Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v