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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 08440/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] 6695/2020 Roma, k5 MAR 2022 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA](ILL - k(z([OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresenta a difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTE contro: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge INTIMATA avverso: la sentenza della CTR di Lombardia n. 2971/2019 depositata in data 9.07.2019 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia presentato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che non si deve provvedere sulle spese; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione al difensore della parte costituita e lo avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 6695/2020 Roma, k5 MAR 2022 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA](ILL - k(z([OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresenta a difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTE contro: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge INTIMATA avverso: la sentenza della CTR di Lombardia n. 2971/2019 depositata in data 9.07.2019 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia presentato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che non si deve provvedere sulle spese; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione al difensore della parte costituita e lo avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 08440/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris