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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 41179/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 17 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Roma ha dichiarato inammissiyle l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli art. 44, lett. c) e 95 d.P.R. n. 380 dei 2001, 181 d.lgs. n. 42 del 2004, 55 e 1161 cod. nav., nei confronti dell'ordinanza in data 3 maggio 2021 del GIP del Tribunale di Velletri, avente ad oggetto il sequestro preventivo dell'immobile sito in Ardea al Lungomare dei Greci 25, consorzio [OSCURATO:PERSONA].

2. L'indagato presenta tre motivi di ricorso.

Con il primo deduce la violazione di legge per mancata applicazione delle

I. n. 494 del 1993,

I. n. 88 del 2001,

I. n. 172 del 2003,

I. n. 77 del 2020.

Espone che era titolare di una concessione demaniale marittima per essergli pervenuta dalla nonna, [OSCURATO:PERSONA] e che la pedana pavimentata era presente da lungo tempo.

Contesta l'affermazione del Tribunale del riesame secondo cui la concessione demaniale era scaduta il 31 dicembre 2015.

Richiama la legge n. 494 del 1993 nonché l'art. 10

I. n. 88 del 2001, secondo cui "le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni.

Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza...".

Sostiene che, di conseguenza, non era necessario alcun atto di rinnovo della concessione, visto che la stessa si era rinnovata tacitamente di sei anni in sei anni ed era tuttora valida.

Precisa che la sua concessione rientrava tra le concessioni demaniali turistico-ricreative e che, in virtù della legge di bilancio 2019, la concessione era stata prorogata fino ai 31 dicembre 2020 e, in virtù della successiva

I. n. 77 del 2020, al 2033.

Contesta l'asserto del Tribunale del riesame secondo cui la concessione demaniale sarebbe scaduta il 31 dicembre 2015.

Le norme di legge dimostravano, infatti, che la concessione si era rinnovata tacitamente fino al 2033.

Con il secondo censura l'utilizzabilità della prova, perché le foto aeree erano sprovviste di data certa.

Contesta la loro validità perché non tenevano conto che le mareggiate danneggiavano la pedana che veniva di volta in volta ripristinata.

Inoltre, il Tribunale del riesame non aveva menzionato di aver visionato direttamente le foto, ma si era limitato a riportare quanto scritto dai verbalizzanti.

Sostiene che il verbale di polizia, ai sensi dell'art. 357 cod. proc. pen., aveva solo lo scopo di elencare le fonti di prova onde renderle immediatamente identificabili e utilizzabili nel processo.

Non era la relazione redatta a costituire la prova su cui si poteva basare il processo, ma erano gli atti acquisiti, elencati nella relazione, che avrebbero dovuto assurgere a prova dei fatti avvenuti alla presenza del verbalizzante.

Ritiene, pertanto, che il Tribunale del riesame aveva usato per la decisione una prova che tale non era.

Con il terzo eccepisce l'insussistenza del reato edilizio relativo alla realizzazione di una palafitta di legno senza autorizzazioni.

Ricostruisce la storia della sua concessione.

Precisa che la pedana di cui al sequestro preventivo era stata realizzata in conformità alle leggi vigenti e che l'Agenzia delle dogane aveva attestato che dal 1993 l'area scoperta era parzialmente pavimentata e dotata di pedana.

Ribadisce che l'unica modifica apportata era stata la sostituzione delle tavole ammalorate.

Nega la violazione dell'art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001, perché l'attività di sostituzione delle tavole era classificata come libera e non necessitava di alcun titolo abilitativo.

Ricorda che, secondo la legge n. 73 del 2010, i lavori della CIL potevano essere iniziati subito dopo che la stessa era stata protocollata.

Quanto agli altri reati ribadisce la natura dell'intervento e chiarisce di non aver realizzato nuove opere edilizie nella fascia dei 30 metri dal pubblico demanio.

Sostiene l'insussistenza delle esigenze cautelari dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

Con successiva memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, reitera le difese e insiste nella proroga fino al 2033 per effetto del cosiddetto decreto Rilancio. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in generiche censure di fatto.

La concessione demaniale marittima è stata oggetto di numerosi interventi normativi e giurisprudenziali.

Per un'efficace sintesi dei termini della questione, si veda Cass., Sez. 3, n. 21281 del 16/03/2018, Ragusi, Rv. 273222-01, secondo cui, in tema di occupazione abusiva di beni del demanio marittimo, va disapplicata la normativa di cui all'art. 24, comma 3-septies, dl. 24 giugno 2016, n. 113, conv. in I. 7 agosto 2016, n. 160, in quanto la stessa, stabilizzando gli effetti della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime prevista dall'art. 1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25, contrasta con l'art. 12, par. 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (cd. direttiva Bolkestein) e, comunque, con l'articolo 49 TFUE.

Il Tribunale del riesame ha accertato che la concessione era scaduta al 31 dicembre 2015 e non era stata successivamente rinnovata, sicché ha ritenuto il ricorrente non legittimato a proporre istanza di riesame.

Per questo motivo, non mette conto valutare la compatibilità del cosiddetto Decreto Rilancio, che ha prorogato al 2033 le concessioni demaniali marittime, con la normativa sovranazionale.

Infatti, la concessione del ricorrente non è più attiva.

Peraltro, nel merito, il Tribunale del riesame ha verificato sulla base della documentazione prodotta che la pedana non era più visibile ad aprile 2018, mentre il cd-rom prodotto dalla difesa non dimostrava l'attualità della videoripresa, che risultava inviata con un whatsapp del 2021.

Pertanto, vanno disattesi anche il secondo e il terzo motivo che solo formalmente censurano la violazione di legge, mentre in realtà si traducono in un vizio di motivazione il cui è esame è in questa sede precluso dall'art. 325 cod. proc. pen.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Roma ha dichiarato inammissiyle l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli art. 44, lett. c) e 95 d.P.R. n. 380 dei 2001, 181 d.lgs. n. 42 del 2004, 55 e 1161 cod. nav., nei confronti dell'ordinanza in data 3 maggio 2021 del GIP del Tribunale di Velletri, avente ad oggetto il sequestro preventivo dell'immobile sito in Ardea al Lungomare dei Greci 25, consorzio [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'indagato presenta tre motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di legge per mancata applicazione delle I. n. 494 del 1993, I. n. 88 del 2001, I. n. 172 del 2003, I. n. 77 del 2020. Espone che era titolare di una concessione demaniale marittima per essergli pervenuta dalla nonna, [OSCURATO:PERSONA] e che la pedana pavimentata era presente da lungo tempo. Contesta l'affermazione del Tribunale del riesame secondo cui la concessione demaniale era scaduta il 31 dicembre 2015. Richiama la legge n. 494 del 1993 nonché l'art. 10 I. n. 88 del 2001, secondo cui "le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza...". Sostiene che, di conseguenza, non era necessario alcun atto di rinnovo della concessione, visto che la stessa si era rinnovata tacitamente di sei anni in sei anni ed era tuttora valida. Precisa che la sua concessione rientrava tra le concessioni demaniali turistico-ricreative e che, in virtù della legge di bilancio 2019, la concessione era stata prorogata fino ai 31 dicembre 2020 e, in virtù della successiva I. n. 77 del 2020, al 2033. Contesta l'asserto del Tribunale del riesame secondo cui la concessione demaniale sarebbe scaduta il 31 dicembre 2015. Le norme di legge dimostravano, infatti, che la concessione si era rinnovata tacitamente fino al 2033. Con il secondo censura l'utilizzabilità della prova, perché le foto aeree erano sprovviste di data certa. Contesta la loro validità perché non tenevano conto che le mareggiate danneggiavano la pedana che veniva di volta in volta ripristinata. Inoltre, il Tribunale del riesame non aveva menzionato di aver visionato direttamente le foto, ma si era limitato a riportare quanto scritto dai verbalizzanti. Sostiene che il verbale di polizia, ai sensi dell'art. 357 cod. proc. pen., aveva solo lo scopo di elencare le fonti di prova onde renderle immediatamente identificabili e utilizzabili nel processo. Non era la relazione redatta a costituire la prova su cui si poteva basare il processo, ma erano gli atti acquisiti, elencati nella relazione, che avrebbero dovuto assurgere a prova dei fatti avvenuti alla presenza del verbalizzante. Ritiene, pertanto, che il Tribunale del riesame aveva usato per la decisione una prova che tale non era. Con il terzo eccepisce l'insussistenza del reato edilizio relativo alla realizzazione di una palafitta di legno senza autorizzazioni. Ricostruisce la storia della sua concessione. Precisa che la pedana di cui al sequestro preventivo era stata realizzata in conformità alle leggi vigenti e che l'Agenzia delle dogane aveva attestato che dal 1993 l'area scoperta era parzialmente pavimentata e dotata di pedana. Ribadisce che l'unica modifica apportata era stata la sostituzione delle tavole ammalorate. Nega la violazione dell'art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001, perché l'attività di sostituzione delle tavole era classificata come libera e non necessitava di alcun titolo abilitativo. Ricorda che, secondo la legge n. 73 del 2010, i lavori della CIL potevano essere iniziati subito dopo che la stessa era stata protocollata. Quanto agli altri reati ribadisce la natura dell'intervento e chiarisce di non aver realizzato nuove opere edilizie nella fascia dei 30 metri dal pubblico demanio. Sostiene l'insussistenza delle esigenze cautelari dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. Con successiva memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, reitera le difese e insiste nella proroga fino al 2033 per effetto del cosiddetto decreto Rilancio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in generiche censure di fatto. La concessione demaniale marittima è stata oggetto di numerosi interventi normativi e giurisprudenziali. Per un'efficace sintesi dei termini della questione, si veda Cass., Sez. 3, n. 21281 del 16/03/2018, Ragusi, Rv. 273222-01, secondo cui, in tema di occupazione abusiva di beni del demanio marittimo, va disapplicata la normativa di cui all'art. 24, comma 3-septies, dl. 24 giugno 2016, n. 113, conv. in I. 7 agosto 2016, n. 160, in quanto la stessa, stabilizzando gli effetti della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime prevista dall'art. 1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25, contrasta con l'art. 12, par. 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (cd. direttiva Bolkestein) e, comunque, con l'articolo 49 TFUE. Il Tribunale del riesame ha accertato che la concessione era scaduta al 31 dicembre 2015 e non era stata successivamente rinnovata, sicché ha ritenuto il ricorrente non legittimato a proporre istanza di riesame. Per questo motivo, non mette conto valutare la compatibilità del cosiddetto Decreto Rilancio, che ha prorogato al 2033 le concessioni demaniali marittime, con la normativa sovranazionale. Infatti, la concessione del ricorrente non è più attiva. Peraltro, nel merito, il Tribunale del riesame ha verificato sulla base della documentazione prodotta che la pedana non era più visibile ad aprile 2018, mentre il cd-rom prodotto dalla difesa non dimostrava l'attualità della videoripresa, che risultava inviata con un whatsapp del 2021. Pertanto, vanno disattesi anche il secondo e il terzo motivo che solo formalmente censurano la violazione di legge, mentre in realtà si traducono in un vizio di motivazione il cui è esame è in questa sede precluso dall'art. 325 cod. proc. pen. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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