Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 32493/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 14.03.2023 dalla Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, è stata rigettata l'istanza presentata in data 6.11.2022 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, con cui è stata richiesta la re- voca/sospensione dell'ingiunzione a demolire emessa in relazione all'ordine demo- litorio disposto con sentenza del 18.03.2014 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della legge proces- suale in relazione all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., per essere stato l'avviso dell'udienza camerale notificato senza il rispetto del termine di 10 gg. antecedenti alla data dell'udienza in camera di consiglio.

In sintesi, premesso che il ricorrente aveva nominato due difensori di fidu- cia per essere assistito nel procedimento di esecuzione, sostiene la difesa che vi sarebbe stata un'omessa notifica dell'avviso di trattazione dell'udienza al co-difen- sore nonché personalmente al [OSCURATO:PERSONA], ciò integrando una nullità as- soluta ed insanabile del procedimento.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione all'art. 127, cod.proc. pen., e correlato vizio di motivazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca/sospensione dell'ingiunzione a demolire, relativa- mente all'insussistenza dei presupposti atti a sospendere o revocare detta ingiun- zione.

In sintesi, si duole il ricorrente poiché il giudice dell'esecuzione si sarebbe limitato ad affermare che l'istanza non può trovare accoglimento in mancanza di provvedimenti della pubblica amministrazione che diano luogo a stridente contra- sto con la demolizione delle opere abusive realizzate in Pompei, così come disposta in sede penale, in quanto non risulta depositata dal condannato alcuna istanza di condono relativa alle opere abusive oggetto della ingiunzione a demolire.

Si trat- terebbe di una motivazione censurabile in quanto nell'istanza di incidente di ese- cuzione la difesa aveva evidenziato la totale assenza di motivazione dell'ingiun- zione a demolire e, sul punto, la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare circa la predetta doglianza difensiva.

Inoltre, non sarebbe stata analizzata adeguata- mente l'istanza di condono richiamata nell'istanza di sospensione o di revoca dell'ingiunzione a demolire e richiamata nell'allegata relazione tecnica dagli atti allegati.

La circostanza che quest'ultima fosse a nome del padre, signor [OSCURATO:PERSONA], e presentata qualche anno prima rispetto alla contestazione, non poteva esimere il giudice da un accertamento puntuale trattandosi della medesima opera in contestazione.

Inoltre, nella specie, non si sarebbe in presenza della mancanza di un provvedimento della pubblica amministrazione, ma di un semplice e cronico ritardo di quest'ultima non abitabile alla parte ricorrente.

Richiamata a tal propo- sito giurisprudenza di questa Corte, sostiene la difesa che se fossero state effet- tuate delle valutazioni puntuali avrebbero consentito di acclarare come il caso in esame avesse una sua precipua peculiarità rispetto alla generica posizione assunta dal giudice dell'esecuzione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 12.06.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

In sintesi, il PG, quanto al lamentato, mancato avviso all'interessato, si è rimesso alla verifica, da parte della Corte, delle risultanze processuali; diversa- mente, la doglianza in ordine all'annesso avviso al secondo difensore risulta per il PG comunque infondata, atteso l'orientamento per il quale "In caso di omesso avviso di fissazione udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, sicché la mancata proposizione dell'eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, sia presente o meno"; relativamente al "merito" il ricorso appare solo discorsivamente ripropositivo di temi già coerentemente vagliati dal G.E. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, sulla questione relativa all'omessa notifica dell'avviso all'interessato dell'udienza camerale, dall'esame del fascicolo proces- suale, cui questa Corte ha doverosamente fatto accesso attesa la natura proces- suale dell'eccezione (ed essendo per tale ragione questa Corte il giudice del "fatto processuale: per tutte, Sez.

U, n. 42792 del 28/11/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), risulta che l'interessato [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto personalmente la notifica dell'avviso dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] mediante polizia giudi- ziaria in data 25.01.2023 (v. relata notifica Stazione CC Pompei allegata al fasci- colo).

2.1. Quanto all'ulteriore censura relativa all'omessa notifica dell'avviso dell'udienza camerale al secondo difensore di fiducia, vale il principio, già autore- volmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 39060 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Aprea, Rv. 244187 - 01), e ribadito dalla giurisprudenza di legit- timità secondo cui l'omessa notificazione dell'avviso di udienza nel procedimento in camera di consiglio ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato dà luogo a nullità a regime intermedio, sanata con la presenza in udienza dell'altro difensore, il quale svolga le sue argomentazioni senza nulla eccepire in proposito (Sez. 6, n. 21736 del 29/05/2008, Rv. 240354 - 01; v., in precedenza, in senso conforme, Sez. 4, n. 2025 del 2/09/1996, Rv. 206463 - 01).

E ciò è quanto avvenuto nel caso in esame, non risultando dal verbale di udienza alcun eccezione da parte del difensore presente.

3. Quanto al secondo motivo di ricorso, si tratta di censura generica per aspecificità, atteso che la difesa non si confronta con la motivazione del provvedi- mento impugnato che, nel confutare con argomentazioni non manifestamente il- logiche le identiche doglianze proposte davanti alla Corte d'appello (replicate, senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, dinanzi a questa Corte), aveva ritenuto le doglianze difensive del tutto prive di pregio, osservando, anzitutto, come il lasso di tempo trascorso (assai contenuto, considerandosi l'irrevocabilità della sentenza intervenuta in data 21.06.2018, laddove l'ingiunzione a demolire era intervenuta in data 27.05.2020) non potesse generare alcun legittimo affida- mento in capo al ricorrente, tanto più che lo stesso risulta tutt'ora inottemperante ad analoga ordinanza con cui si ingiungeva la demolizione, emessa dal Comune di Pompei in data 19.04.2011.

Analogamente i giudici territoriali hanno poi ritenuto inammissibile l'istanza di incidente di esecuzione, evidenziando come non fosse stata depositata alcuna istanza di condono relative alle opere abusive oggetto dell'ingiunzione a demolire, non essendo quindi assolutamente prevedibile che il Comune potesse adottare provvedimenti amministrativi in insanabile contrasto con l'ordine demolitorio, così facendo coerente applicazione a duna giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui l'ordine di demolizione delle opere abusive è sottratto alla regola del giudicato, sicché ne è sempre possibile la revoca (in presenza di atti amministrativi incompatibili con la sua esecuzione) ovvero la sospensione (quando sia ragione- volmente prospettabile che, nell'arco di tempi brevissimi, la P.A. adotterà un prov- vedimento incompatibile con la demolizione).

Ne consegue che non è sufficiente a neutralizzarlo la possibilità che in tempi lontani e non prevedibili potranno essere emanati atti amministrativi favorevoli al condannato, in quanto non è possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l'ordine di demolizione mira a reintegrare (tra le tante: Sez. 3, n. 38997 del 23/10/2007, Rv. 237815 - 01).

3.1. Né, si noti, la difesa, nel prospettare indirettamente un vizio di travi- samento probatorio (nella parte in cui sostiene in ricorso che il giudice dell'esecu- zione non avrebbe tenuto conto di una istanza di condono richiamata in una rela- zione tecnica con allegati) ha peraltro assolto, come pure era suo onere, all'obbligo di indicare e/o allegare al ricorso l'atto asseritamente travisato.

E' infatti pacifico nella giurisprudenza ch questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddit- torietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non con- tengano la loro integrale trascrizione o allegazione (tra le tante: Sez. 2, n. 20677 del 2/05/2017, Rv. 270071 - 01).

A ciò, infine, si aggiunge il puntuale rilievo della Corte territoriale secondo cui irrilevanti dovevano considerarsi le istanze di rego- larizzazione agricola risalente al 29.12.1998, al 23.04.2002 e all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia in epoca antecedente alla realizzazione delle opere abusive di cui si discute, le quali erano state disattese dal Comune di Pompei con l'emissione dell'ingiunzione a demolire in data 29.04.2011.

4. Il ricorso deve conclusivamente essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 5000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso, colpa anzi rilevabile in misura assai rilevante nel caso in esame.

L'entità di detta somma, determinata in misura prossima al massimo irro- gabile (potendo quella prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., da euro 258 a euro 2.065, essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso), si giustifica infatti in ragione della condotta difensiva con riferimento in particolare al primo motivo di ricorso con cui vengono sollevate questioni pro- cessuali del tutto pretestuose e dilatorie, tendenti ad insinuare in questa Corte il dubbio sull'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di norme pro- cessuali previste a pena di nullità: questioni, tuttavia, assolutamente sfornite di fondamento sulla base della semplice lettura del fascicolo processuale che, proprio per la semplicità dell'accertamento finalizzato al loro riscontro, ben avrebbe potuto essere eseguito dal difensore, prima di sollevare questioni sì marcatamente inam- missibili - alla luce delle emergenze documentali e della consolidata giurisprudenza di questa Corte sin dal 2009, anno della pronuncia "Aprea" - invece di costringere questa Corte ad accedere agli atti processuali per rilevarne la manifesta infonda- tezza, ciò che rende ragione del maggior rigore sanzionatorio in tema di condanna alla Cassa delle ammende.

4.1. Quanto sopra, del resto, trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato il principio secondo cui la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, trova il suo fondamento nel principio di "responsabilità processuale" enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 69 del 20 giugno 1964, ed ha carattere discrezionale, in funzione dell'apprezzamento dei profili di "colpa" ravvisabili a carico della parte privata per aver presentato un'impugnazione temeraria, ovvero connotata da avventatezza, superficialità, o finalità meramente dilatorie (Sez. 1, n. 30247 del 15/07/2016, Rv. 267585 - 01).

4.2. L'istituto della condanna della parte privata soccombente al paga- mento della sanzione pecuniaria trova, infine, conforto anche nell'ancoraggio al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., alla luce della considerazione di carattere sistematico che la proliferazione delle impugnazioni dilatorie o, comunque, avventate, se non ade- guatamente sanzionata - e in tal guisa contenuta - rischia di pregiudicare (per il crescente impegno, che comporta, delle limitate risorse dell'apparato giudiziario, con conseguente dilatazione dei tempi delle decisioni) la possibilità di corrispon- dere alla domanda di giustizia «entro un termine ragionevole», come peraltro pre- scritto pur dall'art. 6, comma 1, CEDU.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 14.03.2023 dalla Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, è stata rigettata l'istanza presentata in data 6.11.2022 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, con cui è stata richiesta la re- voca/sospensione dell'ingiunzione a demolire emessa in relazione all'ordine demo- litorio disposto con sentenza del 18.03.2014 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della legge proces- suale in relazione all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., per essere stato l'avviso dell'udienza camerale notificato senza il rispetto del termine di 10 gg. antecedenti alla data dell'udienza in camera di consiglio. In sintesi, premesso che il ricorrente aveva nominato due difensori di fidu- cia per essere assistito nel procedimento di esecuzione, sostiene la difesa che vi sarebbe stata un'omessa notifica dell'avviso di trattazione dell'udienza al co-difen- sore nonché personalmente al [OSCURATO:PERSONA], ciò integrando una nullità as- soluta ed insanabile del procedimento. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione all'art. 127, cod.proc. pen., e correlato vizio di motivazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca/sospensione dell'ingiunzione a demolire, relativa- mente all'insussistenza dei presupposti atti a sospendere o revocare detta ingiun- zione. In sintesi, si duole il ricorrente poiché il giudice dell'esecuzione si sarebbe limitato ad affermare che l'istanza non può trovare accoglimento in mancanza di provvedimenti della pubblica amministrazione che diano luogo a stridente contra- sto con la demolizione delle opere abusive realizzate in Pompei, così come disposta in sede penale, in quanto non risulta depositata dal condannato alcuna istanza di condono relativa alle opere abusive oggetto della ingiunzione a demolire. Si trat- terebbe di una motivazione censurabile in quanto nell'istanza di incidente di ese- cuzione la difesa aveva evidenziato la totale assenza di motivazione dell'ingiun- zione a demolire e, sul punto, la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare circa la predetta doglianza difensiva. Inoltre, non sarebbe stata analizzata adeguata- mente l'istanza di condono richiamata nell'istanza di sospensione o di revoca dell'ingiunzione a demolire e richiamata nell'allegata relazione tecnica dagli atti allegati. La circostanza che quest'ultima fosse a nome del padre, signor [OSCURATO:PERSONA], e presentata qualche anno prima rispetto alla contestazione, non poteva esimere il giudice da un accertamento puntuale trattandosi della medesima opera in contestazione. Inoltre, nella specie, non si sarebbe in presenza della mancanza di un provvedimento della pubblica amministrazione, ma di un semplice e cronico ritardo di quest'ultima non abitabile alla parte ricorrente. Richiamata a tal propo- sito giurisprudenza di questa Corte, sostiene la difesa che se fossero state effet- tuate delle valutazioni puntuali avrebbero consentito di acclarare come il caso in esame avesse una sua precipua peculiarità rispetto alla generica posizione assunta dal giudice dell'esecuzione. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 12.06.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In sintesi, il PG, quanto al lamentato, mancato avviso all'interessato, si è rimesso alla verifica, da parte della Corte, delle risultanze processuali; diversa- mente, la doglianza in ordine all'annesso avviso al secondo difensore risulta per il PG comunque infondata, atteso l'orientamento per il quale "In caso di omesso avviso di fissazione udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, sicché la mancata proposizione dell'eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, sia presente o meno"; relativamente al "merito" il ricorso appare solo discorsivamente ripropositivo di temi già coerentemente vagliati dal G.E. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, sulla questione relativa all'omessa notifica dell'avviso all'interessato dell'udienza camerale, dall'esame del fascicolo proces- suale, cui questa Corte ha doverosamente fatto accesso attesa la natura proces- suale dell'eccezione (ed essendo per tale ragione questa Corte il giudice del "fatto processuale: per tutte, Sez. U, n. 42792 del 28/11/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), risulta che l'interessato [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto personalmente la notifica dell'avviso dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] mediante polizia giudi- ziaria in data 25.01.2023 (v. relata notifica Stazione CC Pompei allegata al fasci- colo). 2.1. Quanto all'ulteriore censura relativa all'omessa notifica dell'avviso dell'udienza camerale al secondo difensore di fiducia, vale il principio, già autore- volmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 39060 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Aprea, Rv. 244187 - 01), e ribadito dalla giurisprudenza di legit- timità secondo cui l'omessa notificazione dell'avviso di udienza nel procedimento in camera di consiglio ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato dà luogo a nullità a regime intermedio, sanata con la presenza in udienza dell'altro difensore, il quale svolga le sue argomentazioni senza nulla eccepire in proposito (Sez. 6, n. 21736 del 29/05/2008, Rv. 240354 - 01; v., in precedenza, in senso conforme, Sez. 4, n. 2025 del 2/09/1996, Rv. 206463 - 01). E ciò è quanto avvenuto nel caso in esame, non risultando dal verbale di udienza alcun eccezione da parte del difensore presente. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, si tratta di censura generica per aspecificità, atteso che la difesa non si confronta con la motivazione del provvedi- mento impugnato che, nel confutare con argomentazioni non manifestamente il- logiche le identiche doglianze proposte davanti alla Corte d'appello (replicate, senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, dinanzi a questa Corte), aveva ritenuto le doglianze difensive del tutto prive di pregio, osservando, anzitutto, come il lasso di tempo trascorso (assai contenuto, considerandosi l'irrevocabilità della sentenza intervenuta in data 21.06.2018, laddove l'ingiunzione a demolire era intervenuta in data 27.05.2020) non potesse generare alcun legittimo affida- mento in capo al ricorrente, tanto più che lo stesso risulta tutt'ora inottemperante ad analoga ordinanza con cui si ingiungeva la demolizione, emessa dal Comune di Pompei in data 19.04.2011. Analogamente i giudici territoriali hanno poi ritenuto inammissibile l'istanza di incidente di esecuzione, evidenziando come non fosse stata depositata alcuna istanza di condono relative alle opere abusive oggetto dell'ingiunzione a demolire, non essendo quindi assolutamente prevedibile che il Comune potesse adottare provvedimenti amministrativi in insanabile contrasto con l'ordine demolitorio, così facendo coerente applicazione a duna giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui l'ordine di demolizione delle opere abusive è sottratto alla regola del giudicato, sicché ne è sempre possibile la revoca (in presenza di atti amministrativi incompatibili con la sua esecuzione) ovvero la sospensione (quando sia ragione- volmente prospettabile che, nell'arco di tempi brevissimi, la P.A. adotterà un prov- vedimento incompatibile con la demolizione). Ne consegue che non è sufficiente a neutralizzarlo la possibilità che in tempi lontani e non prevedibili potranno essere emanati atti amministrativi favorevoli al condannato, in quanto non è possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l'ordine di demolizione mira a reintegrare (tra le tante: Sez. 3, n. 38997 del 23/10/2007, Rv. 237815 - 01). 3.1. Né, si noti, la difesa, nel prospettare indirettamente un vizio di travi- samento probatorio (nella parte in cui sostiene in ricorso che il giudice dell'esecu- zione non avrebbe tenuto conto di una istanza di condono richiamata in una rela- zione tecnica con allegati) ha peraltro assolto, come pure era suo onere, all'obbligo di indicare e/o allegare al ricorso l'atto asseritamente travisato. E' infatti pacifico nella giurisprudenza ch questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddit- torietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non con- tengano la loro integrale trascrizione o allegazione (tra le tante: Sez. 2, n. 20677 del 2/05/2017, Rv. 270071 - 01). A ciò, infine, si aggiunge il puntuale rilievo della Corte territoriale secondo cui irrilevanti dovevano considerarsi le istanze di rego- larizzazione agricola risalente al 29.12.1998, al 23.04.2002 e all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia in epoca antecedente alla realizzazione delle opere abusive di cui si discute, le quali erano state disattese dal Comune di Pompei con l'emissione dell'ingiunzione a demolire in data 29.04.2011. 4. Il ricorso deve conclusivamente essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 5000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso, colpa anzi rilevabile in misura assai rilevante nel caso in esame. L'entità di detta somma, determinata in misura prossima al massimo irro- gabile (potendo quella prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., da euro 258 a euro 2.065, essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso), si giustifica infatti in ragione della condotta difensiva con riferimento in particolare al primo motivo di ricorso con cui vengono sollevate questioni pro- cessuali del tutto pretestuose e dilatorie, tendenti ad insinuare in questa Corte il dubbio sull'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di norme pro- cessuali previste a pena di nullità: questioni, tuttavia, assolutamente sfornite di fondamento sulla base della semplice lettura del fascicolo processuale che, proprio per la semplicità dell'accertamento finalizzato al loro riscontro, ben avrebbe potuto essere eseguito dal difensore, prima di sollevare questioni sì marcatamente inam- missibili - alla luce delle emergenze documentali e della consolidata giurisprudenza di questa Corte sin dal 2009, anno della pronuncia "Aprea" - invece di costringere questa Corte ad accedere agli atti processuali per rilevarne la manifesta infonda- tezza, ciò che rende ragione del maggior rigore sanzionatorio in tema di condanna alla Cassa delle ammende. 4.1. Quanto sopra, del resto, trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato il principio secondo cui la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, trova il suo fondamento nel principio di "responsabilità processuale" enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 69 del 20 giugno 1964, ed ha carattere discrezionale, in funzione dell'apprezzamento dei profili di "colpa" ravvisabili a carico della parte privata per aver presentato un'impugnazione temeraria, ovvero connotata da avventatezza, superficialità, o finalità meramente dilatorie (Sez. 1, n. 30247 del 15/07/2016, Rv. 267585 - 01). 4.2. L'istituto della condanna della parte privata soccombente al paga- mento della sanzione pecuniaria trova, infine, conforto anche nell'ancoraggio al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., alla luce della considerazione di carattere sistematico che la proliferazione delle impugnazioni dilatorie o, comunque, avventate, se non ade- guatamente sanzionata - e in tal guisa contenuta - rischia di pregiudicare (per il crescente impegno, che comporta, delle limitate risorse dell'apparato giudiziario, con conseguente dilatazione dei tempi delle decisioni) la possibilità di corrispon- dere alla domanda di giustizia «entro un termine ragionevole», come peraltro pre- scritto pur dall'art. 6, comma 1, CEDU. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
Sentenza Cassazione n. 32493/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris